Direttiva 97/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 settembre 1997 che modifica per quanto riguarda la velocità massima per costruzione dei trattori agricoli o forestali a ruote le direttive 74/150/CEE, 74/151/CEE, 74/152/CEE, 74/346/CEE, 74/347/CEE, 75/321/CEE, 75/322/CEE, 76/432/CEE, 76/763/CEE, 77/311/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 78/933/CEE, 79/532/CEE, 79/533/CEE, 80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/415/CEE e 89/173/CEE del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 277 del 10/10/1997 pag. 0024 - 0025
DIRETTIVA 97/54/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 settembre 1997 che modifica per quanto riguarda la velocità massima per costruzione dei trattori agricoli o forestali a ruote le direttive 74/150/CEE, 74/151/CEE, 74/152/CEE, 74/346/CEE, 74/347/CEE, 75/321/CEE, 75/322/CEE, 76/432/CEE, 76/763/CEE, 77/311/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 78/933/CEE, 79/532/CEE, 79/533/CEE, 80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/415/CEE e 89/173/CEE del Consiglio IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Comitato economico e sociale (2), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3), considerando che il campo di applicazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei fattori agricoli o forestali a ruote (4), è attualmente limitato ai trattori aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 30 km/h; considerando che, attualmente, la velocità massima per costruzione dei trattori supera in molti casi i 30 km/h; che è pertanto necessario modificare la direttiva 74/150/CEE e le direttive particolari che formano il sistema europeo di omologazione del veicolo completo per questa categoria di veicoli, in modo da evitare che la procedura si applichi ad un numero sempre inferiore di veicoli; considerando che le direttive particolari 74/151/CEE (5), 74/152/CEE (6), 74/346/CEE (7), 74/347/CEE (8), 75/321/CEE (9), 75/322/CEE (10), 76/432/CEE (11), 76/763/CEE (12), 77/311/CEE (13), 77/537/CEE (14), 78/764/CEE (15), 78/933/CEE (16), 79/532/CEE (17), 79/533/CEE (18), 80/720/CEE (19), 86/297/CEE (20), 86/415/CEE (21) e 89/173/CEE (22) contengono una definizione specifica del campo di applicazione in relazione alla velocità massima per costruzione; che è necessario modificare anche queste direttive secondo la procedura di cui all'articolo 12 della direttiva 74/150/CEE, in modo da evitare che esse si applichino ad un numero sempre inferiore di veicoli; considerando che il passaggio da 30 a 40 km/h costituisce un aumento adeguato della velocità per costruzione; considerando che l'aumento della velocità massima per costruzione utilizzata per definire il campo di applicazione della direttiva 74/150/CEE e di alcune direttive particolari comporta la modifica della direttiva 76/432/CEE del Consiglio del 6 aprile 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote (23); che tale modifica, effettuata con atto distinto, deve entrare in vigore al più tardi alla stessa data della presente direttiva; considerando che è necessario migliorare e armonizzare tutti gli aspetti della sicurezza, tra cui l'installazione di cinture di sicurezza; considerando che le sostanze inquinanti emesse dai trattori dovrebbero essere oggetto di future normative comunitarie, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L'espressione «30 km/h» è sostituita dall'espressione «40 km/h»: - all'articolo 1, paragrafo 2 delle direttive 74/150/CEE, 74/151/CEE, 74/152/CEE, 74/346/CEE, 74/347/CEE, 75/321/CEE, 75/322/CEE, 76/432/CEE, 76/763/CEE, 77/311/CEE, 77/537/CEE, 78/933/CEE, 79/532/CEE, 79/533/CEE, 80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/415/CEE e 89/173/CEE, - all'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 78/764/CEE, e - al punto 1.5 dell'allegato della direttiva 74/152/CEE. Articolo 2 Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 23 settembre 1998 e ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri applicano dette disposizioni a decorrere dal 23 settembre 1998. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 23 settembre 1997. Per il Parlamento europeo Il Presidente J. M. GIL-ROBLES Per il Consiglio Il Presidente F. BODEN (1) GU C 186 del 26. 6. 1996, pag. 11. (2) GU C 56 del 24. 2. 1997, pag. 74. (3) Parere del Parlamento europeo del 10 dicembre 1996 (GU C 20 del 20. 1. 1997, pag. 25), posizione comune del Consiglio del 13 marzo 1997 (GU C 157 del 24. 5. 1997, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 16 luglio 1997 (GU C 286 del 22. 9. 1997). Decisione del Consiglio del 29 luglio 1997. (4) GU L 84 del 28. 3. 1974, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994. (5) GU L 84 del 28. 3. 1974, pag. 25. (6) GU L 84 del 28. 3. 1974, pag. 33. (7) GU L 191 del 15. 7. 1974, pag. 1. (8) GU L 191 del 15. 7. 1974, pag. 5. (9) GU L 147 del 9. 6. 1975, pag. 24. (10) GU L 147 del 9. 6. 1975, pag. 28. (11) GU L 122 dell'8. 5. 1976, pag. 1. (12) GU L 262 del 27. 9. 1976, pag. 135. (13) GU L 105 del 28. 4. 1977, pag. 1. (14) GU L 220 del 29. 8. 1977, pag. 38. (15) GU L 255 del 18. 9. 1978, pag. 1. (16) GU L 325 del 20. 11. 1978, pag. 16. (17) GU L 145 del 13. 6. 1979, pag. 16. (18) GU L 145 del 13. 6. 1979, pag. 20. (19) GU L 194 del 28. 7. 1980, pag. 1. (20) GU L 186 dell'8. 7. 1986, pag. 19. (21) GU L 240 del 26. 8. 1986, pag. 1. (22) GU L 67 del 10. 3. 1989, pag. 1. (23) GU L 122 dell'8. 5. 1976, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/63/CE (GU L 253 del 10. 5. 1996, pag. 13).