Direttiva 97/31/CE della Commissione dell'11 giugno 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/760/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 171 del 30/06/1997 pag. 0049 - 0062
DIRETTIVA 97/31/CE DELLA COMMISSIONE dell'11 giugno 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/760/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, vista la direttiva 76/760/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa ai dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 10, considerando che la direttiva 76/760/CEE è una delle direttive particolari previste dalla procedura di omologazione CEE istituita dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva; considerando che, in particolare, secondo l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE ciascuna direttiva particolare deve essere corredata di una scheda informativa, nonché di una scheda di omologazione basate sull'allegato VI della medesima, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione; che la scheda di omologazione di cui alla direttiva 76/760/CEE deve essere conformemente modificata; considerando che le procedure devono essere semplificate al fine di mantenere l'equivalenza tra le direttive particolari e i corrispondenti regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, disposta all'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 70/156/CEE, quando detti regolamenti vengano modificati; che, in una prima fase, le prescrizioni tecniche della direttiva 76/760/CEE devono essere sostituite da quelle del regolamento n. 4 mediante rinvio recettizio; considerando che occorre fare riferimento alla direttiva 76/756/CEE del Consiglio (4), modificata da ultimo dalla direttiva 97/28/CE della Commissione (5), nonché alla direttiva 76/761/CEE del Consiglio (6), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 76/760/CEE è così modificata: 1) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «Ogni Stato membro procede su richiesta all'omologazione CEE di qualunque tipo di dispositivo d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore conforme alle prescrizioni di costruzione e di collaudo di cui ai relativi allegati;» 2) All'articolo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri rilasciano al fabbricante un marchio di omologazione CEE conforme al modello previsto nell'allegato I, appendice 3, per ogni tipo di dispositivo d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore da essi omologato a norma dell'articolo 1.» 3) L'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Le autorità competenti degli Stati membri, si comunicano secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 6 della direttiva 70/156/CEE, le omologazioni concesse, rifiutate o revocate in forza della presente direttiva.» 4) L'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Ai sensi della presente direttiva si intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili.» 5) L'elenco degli allegati e gli allegati della direttiva 76/760/CEE sono sostituiti dal testo di cui all'allegato della presente direttiva. Articolo 2 1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 o, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3, è rinviata ad una data successiva al 1° luglio 1997, sei mesi dopo la data effettiva di pubblicazione di detti testi, gli Stati membri non possono: - rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di dispositivo di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale, - rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione di veicoli o la vendita e l'immissione sul mercato dei dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore, per motivi concernenti i dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore, se questi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 76/760/CEE, come modificata dalla presente direttiva, e se, nel caso dei veicoli, l'installazione di detti dispositivi è conforme alle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE. 2. A decorrere dal 1° ottobre 1998, gli Stati membri: - non possono più rilasciare l'omologazione CE, - possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale, di un tipo di veicolo per motivi concernenti i dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore e di un tipo di dispositivo di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 76/760/CEE, come modificata dalla presente direttiva. 3. A decorrere dal 1° ottobre 1999 le prescrizioni della direttiva 76/760/CEE, come modificata dalla presente direttiva, relative ai dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore in quanto componenti, si applicano agli effetti dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 70/156/CEE. 4. In deroga ai precedenti paragrafi 2 e 3 e relativamente ai pezzi di ricambio, gli Stati membri continuano a concedere l'omologazione CE e a permettere la vendita e l'immissione sul mercato di dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore conformi alle precedenti versioni della direttiva 76/760/CEE, purché tali dispositivi: - siano destinati al montaggio su veicoli in circolazione, - siano conformi alle prescrizioni della direttiva in questione vigenti all'atto della prima immatricolazione dei veicoli. Articolo 3 I punti e gli allegati del regolamento n. 4 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU), di cui al punto 2.1 dell'allegato II, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea, anteriormente al 1° luglio 1997. Articolo 4 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1998; tuttavia, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3 è rinviata ad una data successiva al 1° luglio 1997, gli Stati membri ottemperano a questo obbligo sei mesi dopo la data effettiva di pubblicazione dei testi. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 1998 o, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3 è rinviata ad una data successiva al 1° luglio 1997, sei mesi dopo la data effettiva di pubblicazione dei testi menzionati. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 5 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1997. Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione (1) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 18 del 21. 1. 1997, pag. 7. (3) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 85. (4) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 1. (5) Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (6) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 96. ALLEGATO «ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLEGATO I: Disposizioni amministrative relative all'omologazione Appendice 1: Scheda informativa Appendice 2: Scheda di omologazione Appendice 3: Modelli del marchio di omologazione CE di componente ALLEGATO II: Campo di applicazione e prescrizioni tecniche ALLEGATO I DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE 1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE 1.1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di componente per un tipo di dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore deve essere presentata dal fabbricante. 1.2. Il modello della scheda informativa è presentato nell'appendice 1. 1.3. Al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione devono essere presentati: 1.3.1. due campioni, muniti della lampada o delle lampade previste. 2. ISCRIZIONI 2.1. I dispositivi presentati all'omologazione CE devono recare: 2.1.1. il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente; 2.1.2. nel caso di dispositivi con sorgenti luminose sostituibili: il tipo(i) di lampada prescritto; 2.1.3. nel caso di dispositivi con sorgenti luminose non sostituibili: la tensione e la potenza nominali. 2.2. Queste iscrizioni devono essere chiaramente leggibili e indelebili ed essere apposte sulla superficie illuminante o su una delle superfici illuminanti del dispositivo e devono essere visibili dall'esterno quando il dispositivo è montato sul veicolo. 2.3. Ciascun dispositivo deve presentare uno spazio sufficiente per l'apposizione del marchio di omologazione. Questo spazio deve essere indicato nei disegni di cui all'appendice 1. 3. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE 3.1. Se sono soddisfatte le prescrizioni del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 e, se applicabile, dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE. 3.2. Il modello della scheda di omologazione CE è presentato nell'appendice 2. 3.3. A ciascun tipo omologato di dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore viene assegnato un numero di omologazione ai sensi dell'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore. 3.4. Quando l'omologazione CE viene chiesta per un tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente un tipo di dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore e altre luci, si può attribuire un unico marchio di omologazione CE a condizione che il dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva e che ciascuna delle altre luci, che fanno parte del tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa per il quale è stata chiesta l'omologazione CE, siano conformi alla direttiva particolare ad essi applicabile. 4. MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE 4.1. In aggiunta alle iscrizioni di cui al punto 2.1, tutti i dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore conformi al tipo omologato ai sensi della presente direttiva devono recare un marchio di omologazione CE di componente. 4.2. Tale marchio è costituito: 4.2.1. da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e" seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione: >SPAZIO PER TABELLA> 4.2.2. in prossimità del rettangolo, dal "numero dell'omologazione di base" definito nella sezione 4 del sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto da due cifre indicanti il numero progressivo assegnato al più recente adeguamento tecnico significativo della direttiva 76/760/CEE alla data in cui è stata concessa l'omologazione CEE. Nella presente direttiva, il numero progressivo è 00; 4.2.3. dal seguente simbolo aggiuntivo: la lettera "L". 4.3. Il marchio di omologazione CE deve essere apposto sulla superficie luminosa o su una delle superfici luminose della luce in modo indelebile e da risultare chiaramente leggibile anche quando le luci sono montate sul veicolo. 4.4. Esempi del marchio di omologazione CE sono forniti nell'appendice 3, figura 1. 4.5. Qualora venga attribuito un numero di omologazione CE unico, come previsto al precedente punto 3.4, per un tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente il dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore e altre luci, può essere apposto un unico marchio di omologazione CE costituito da: 4.5.1. un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e" seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione (cfr. punto 4.2.1); 4.5.2. il numero dell'omologazione di base (cfr. prima parte del punto 4.2.2); 4.5.3. se necessaria, la freccia prescritta, nella misura in cui si riferisce all'impianto di luci nel suo complesso. 4.6. Detto marchio può essere apposto su qualunque punto delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate, purché: 4.6.1. sia visibile dopo il montaggio delle luci; 4.6.2. nessun elemento di trasmissione della luce delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere rimosso senza rimuovere contemporaneamente anche il marchio di omologazione. 4.7. Il simbolo di identificazione di ciascuna luce corrispondente alla direttiva ai sensi della quale è stata concessa l'omologazione CE, il numero progressivo (cfr. seconda parte del punto 4.2.2) e, laddove necessario, la lettera "D" e la freccia prescritta devono essere apposti: 4.7.1. sulla superficie illuminante appropriata, 4.7.2. o, raggruppati, in modo tale che ciascuna delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere chiaramente identificata. 4.8. Le dimensioni dei vari elementi di questo marchio non devono essere inferiori alle dimensioni minime prescritte per i singoli marchi dalle direttive ai sensi delle quali è stata concessa l'omologazione CE di componente. 4.9. Esempi di un marchio di omologazione CE relativo a una luce raggruppata, combinata o mutuamente incorporata con altre luci sono presentati nella figura 2 dell'appendice 3. 5. MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI 5.1. In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE. 6. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE 6.1. Come regola generale, i provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE. 6.2. Per un qualsiasi dispositivo prelevato da una fabbricazione di serie, la luminanza B non può essere inferiore a 2 cd/m² e, nella formula del gradiente, il fattore 2 può essere sostituito da 3 (cfr. punto 9 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato II della presente direttiva). Appendice 1 Scheda informativa n. . . . relativa all'omologazione CE in quanto componente di un dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore >INIZIO DI UN GRAFICO> (Direttiva 76/760/CEE modificata da ultimo dalla direttiva . . ./. . ./CE) Le seguenti informazioni devono, dove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli. Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni. 0. DATI GENERALI 0.1. Marca (denominazione commerciale del fabbricante): . 0.2. Tipo e designazione/i commerciale/i generale/i: . 0.5. Nome ed indirizzo del fabbricante: . 0.7. Nel caso di componenti o entità tecniche, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE: . 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: 1. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO 1.1. Tipo di dispositivo: . 1.1.1. Funzione(i) del dispositivo: . 1.1.2. Categoria o classe del dispositivo: . 1.1.3. Colore della luce emessa o riflessa: . 1.2. Disegno(i) sufficientemente dettagliato(i) per consentire l'identificazione del tipo di dispositivo e indicante: . 1.2.1. le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo (non applicabile al dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore): . 1.2.2. l'asse di osservazione da assumere come asse di riferimento nelle prove (angolo orizzontale H = 0°, angolo verticale V = 0°) e il punto da assumere come centro di riferimento in dette prove (non applicabile ai catadiottri e al dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore): . 1.2.3. la posizione riservata al marchio di omologazione CE di componente: . 1.2.4. nel caso del dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore, le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo rispetto allo spazio riservato alla targa di immatricolazione e il contorno della superficie adeguatamente illuminata: . 1.2.5. nel caso dei proiettori e dei proiettori fendinebbia anteriori, una visione delle luci viste di prospetto con le scanalature delle superfici luminose, se presenti, e in sezione trasversale: . 1.3. Una breve descrizione tecnica da cui risulti, in particolare, con l'eccezione delle luci con sorgenti luminose non sostituibili, la categoria o le categorie delle sorgenti luminose prescritte, ovvero una o più delle categorie indicate nella direttiva 76/761/CEE (non applicabile ai catadiottri): . 1.4. Informazioni specifiche: 1.4.1. Nel caso del dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore, una dichiarazione in cui si specifica se il dispositivo è destinato a illuminare uno spazio alto, uno spazio lungo o uno spazio sia alto che lungo: . 1.4.2. Nel caso dei proiettori, 1.4.2.1. specificare se i proiettori sono di tipo abbagliante e anabbagliante o se abbiano una sola di queste due funzioni: . 1.4.2.2. nel caso di un proiettore anabbagliante, specificare se esso è destinato sia alla guida a destra che a sinistra o, invece, solo alla guida a destra o solo a quella a sinistra . 1.4.2.3. se il proiettore è munito di un catadiottro regolabile, specificare la posizione(i) di montaggio del proiettore rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano del veicolo, se il proiettore è utilizzato soltanto in quella posizione(i): . 1.4.3. Nel caso di luci di posizione, indicatori di arresto e indicatori di direzione, 1.4.3.1. specificare se il dispositivo può essere utilizzato anche in un insieme di due luci della stessa categoria: . 1.4.3.2. nel caso di un dispositivo con due livelli di intensità (indicatori di arresto e indicatori di direzione della categoria 2b), un diagramma della disposizione e le caratteristiche del sistema che garantisce i due livelli di intensità: . 1.4.4. Nel caso dei catadiottri, una breve descrizione delle caratteristiche tecniche relative ai materiali dell'ottica catadiottrica: . 1.4.5. Nel caso dei proiettori di retromarcia, si deve specificare se il dispositivo è destinato ad essere installato sul veicolo esclusivamente in una coppia di luci: . >FINE DI UN GRAFICO> Appendice 2 MODELLO Formato massimo: A4 (210 × 297 mm) SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE >INIZIO DI UN GRAFICO> Timbro dell'amministrazione Comunicazione riguardante: - l'omologazione (1), - l'estensione dell'omologazione (1), - il rifiuto dell'omologazione (1), - le revoca dell'omologazione (1), di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (1) per quanto riguarda la direttiva . . ./. . ./CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . ./. . ./CE. Numero di omologazione: . Motivo dell'estensione: . PARTE I 0.1. Marca (denominazione commerciale del fabbricante): . 0.2. Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i): . 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (1) (2): . 0.3.1. Posizione della marcatura: . 0.4. Categoria del veicolo (1) (3): . 0.5. Nome e indirizzo del fabbricante: . 0.7. Per i componenti e le entità tecniche, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE: . 0.8. Indirizzo dello e degli stabilimenti di montaggio: . PARTE II 1. Altre informazioni (ove opportuno): (cfr. addendum) 2. Servizio tecnico incaricato delle prove: . 3. Data del verbale di prova: . 4. Numero del verbale di prova: . 5. Eventuali osservazioni: (cfr. addendum) 6. Luogo: . 7. Data: . 8. Firma: . 9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità omologante, del quale si può richiedere copia. (1) Cancellare la dicitura inutile. (2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo "?" (ad es.: ABC??123??).(3) Definita nell'allegato II (A) della direttiva 70/156/CEE.Addendum alla scheda di omologazione CE n. . . . concernente l'omologazione in quanto componente di un dispositivo di illuminazione e/o di segnalazione luminosa per quanto riguarda la direttiva (le direttive) 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE, 77/539/CEE e 77/540/CEE (1) modificata(e) da ultimo dalla(e) direttiva(e) . . ./. . ./CE 1. ALTRE INFORMAZIONI 1.1. Laddove applicabile, indicare per ciascuna luce 1.1.1. la categoria(e) del dispositivo(i): . 1.1.2. il numero e la categoria delle sorgenti luminose (non applicabile ai catadiottri) (2) . 1.1.3. il colore della luce emessa o riflessa: . 1.1.4. Omologazione rilasciata per il solo uso come pezzo di ricambio dei veicoli in circolazione: sì/no (1) . 1.2. Informazioni specifiche relative a determinati tipi di dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa 1.2.1. Nel caso dei catadiottri; considerati singolarmente/come parte di un insieme (1) 1.2.2. Nel caso dei dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore; dispositivo destinato all'illuminazione di uno spazio alto/lungo (1) 1.2.3. Nel caso dei proiettori; se sono muniti di un catadiottro regolabile, specificare la posizione(i) di montaggio del proiettore rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano del veicolo, se il proiettore deve essere utilizzato soltanto in quella posizione(i): . 1.2.4. Nel caso dei proiettori di retromarcia: il dispositivo deve essere installato nel veicolo soltanto in una coppia di luci; sì/no (1) 5. OSSERVAZIONI 5.1. Disegni 5.1.1. Nel caso dei dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore: il disegno n. . . ., qui allegato, indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo di illuminazione rispetto allo spazio riservato alla targa di immatricolazione e il contorno della superficie adeguatamente illuminata; 5.1.2. nel caso dei catadiottri; il disegno n. . . ., qui allegato, indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo; 5.1.3. nel caso di tutti gli altri dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa: il disegno n. . . ., qui allegato, indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo, nonché l'asse e il centro di riferimento del dispositivo. 5.2. Nel caso dei proiettori: modo di funzionamento utilizzato durante la prova (punto 5.2.3.9, Allegato I della direttiva 76/761/CEE): . (1) Cancellare la dicitura inutile. (2) Nel caso di luci con sorgente luminosa non sostituibile, indicare il numero e la potenza totale delle sorgenti luminose. >FINE DI UN GRAFICO> Appendice 3 ESEMPI DEL MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE Figura 1 >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Il dispositivo recante il marchio di omologazione CE qui raffigurato è un dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore, omologato in Germania (e1) ai sensi della presente direttiva (00) con il numero di omologazione di base 1471. Figura 2 Marcatura semplificata di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate nel caso in cui due o più luci siano parte dello stesso insieme >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> MODELLO B >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> MODELLO C >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Nota: I tre esempi di marchi di omologazione, modelli A, B e C, rappresentano tre possibili varianti di marcatura di un dispositivo di illuminazione o di segnalazione luminosa, dove due o più luci fanno parte dello stesso insieme di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate. Il presente marchio di omologazione indica che il dispositivo è stato omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 1712 e comprende: un catadiottro della classe I A, omologato in conformità della direttiva 76/757/CEE del Consiglio (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 32), numero progressivo 02; un indicatore di direzione posteriore della categoria 2a, omologato in conformità della direttiva 76/759/CEE del Consiglio (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 71), numero progressivo 01; una luce di posizione posteriore rossa (R) omologata in conformità dell'allegato II della direttiva 76/758/CEE, del Consiglio (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 54), numero progressivo 02; una luce posteriore per nebbia (F) omologata in conformità della direttiva 77/538/CEE del Consiglio (GU n. L 220 del 29. 8. 1977, pag. 60), numero progressivo 00; un proiettore di retromarcia (AR) omologato in conformità della direttiva 77/539/CEE del Consiglio (GU n. L 220 del 29. 8. 1977, pag. 72), numero progressivo 00; una luce di arresto a due livelli di intensità (S2), omologata in conformità dell'allegato II della direttiva 76/758/CEE, numero progressivo 02; un dispositivo d'illuminazione della targa di immatricolazione posteriore (L) omologato in conformità della direttiva 76/760/CEE, numero progressivo 00. ALLEGATO II CAMPO DI APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE 1. CAMPO DI APPLICAZIONE La presente direttiva si applica ai dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. 2. PRESCRIZIONI TECNICHE 2.1. Le prescrizioni tecniche sono quelle di cui ai punti 1 e 5-9 e agli allegati 3-5 del regolamento n. 4 dell'ECE/ONU, che consiste nella codificazione dei seguenti documenti: - il regolamento nella sua versione originale (00) (1); - il supplemento 1 del regolamento n. 4 (2); - il supplemento 2 del regolamento n. 4 (3); - i supplementi 3 e 4 del regolamento n. 4 (4); - il supplemento 5 del regolamento n. 4 (5); ad eccezione di quanto segue: 2.1.1. dove si fa riferimento al "regolamento n. 48", si deve intendere "direttiva 76/756/CEE"; 2.1.2. dove si fa riferimento al "regolamento n. 37", si deve intendere "allegato VII della direttiva 76/761/CEE". >SPAZIO PER TABELLA> Prescrizioni tecniche del regolamento n. 4 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite di cui all'articolo 3 e all'allegato II, punto 2.1 della direttiva 97/31/CE (1) della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/760/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi 1. DEFINIZIONI Ai fini del presente regolamento: 1.1. Per «dispositivo d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore», in seguito denominato «dispositivo di illuminazione», si intende il dispositivo che illumina per riflessione la targa d'immatricolazione posteriore. Ai fini dell'omologazione del dispositivo, viene determinata l'illuminazione dello spazio occupato dalla targa. 1.2. Al presente regolamento si applicano le definizioni del regolamento n. 48 e della sua serie di modifiche in vigore al momento della domanda di omologazione. 5. PRESCRIZIONI GENERALI 5.1. Ciascun campione deve essere conforme alle prescrizioni in materia di illuminazione di cui al punto 9. I dispositivi d'illuminazione devono essere costruiti in modo che l'intera superficie destinata ad essere illuminata sia visibile da dietro, all'interno del campo di visibilità definito nel disegno dell'allegato 4. 5.2. Tutte le misurazioni vengono effettuate regolando la lampada o le lampade del dispositivo d'illuminazione al flusso luminoso minimo prescritto per la tensione di prova dalle norme relative alla lampada o alle lampade del dispositivo. 5.2.1. Tutte le misurazioni relative ai dispositivi con sorgenti luminose non sostituibili (lampade e altre) vanno effettuate rispettivamente con una tensione di 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V. Per le sorgenti luminose munite di un sistema di alimentazione speciale, le tensioni suddette vanno applicate ai connettori di ingresso di tale sistema. Il laboratorio incaricato delle prove può chiedere al fabbricante il dispositivo speciale necessario per l'alimentazione delle sorgenti luminose. 6. COLORE DELLA LUCE Il colore della luce emessa dal dispositivo d'illuminazione deve essere sufficientemente incolore per non modificare sensibilmente il colore della targa d'immatricolazione. 7. ANGOLO DI INCIDENZA Il fabbricante del dispositivo d'illuminazione stabilisce le condizioni di montaggio del dispositivo rispetto allo spazio destinato alla targa d'immatricolazione; il dispositivo deve essere montato in modo che, in nessun punto della superficie da illuminare, l'angolo d'incidenza della luce sulla superficie della targa sia superiore a 82°; questo angolo va misurato rispetto all'estremità della superficie illuminante del dispositivo più lontana dalla superficie della targa. Se i dispositivi d'illuminazione sono più di uno, questa prescrizione si applica soltanto alla parte della targa destinata ad essere illuminata dal dispositivo corrispondente. Il dispositivo deve essere progettato in modo che nessun raggio di luce sia emesso direttamente all'indietro, esclusi i raggi di luce rossa nel caso in cui il dispositivo sia combinato a raggruppato con altre luci posteriori. 8. PROCEDIMENTO DI MISURAZIONE Le luminanze sono misurate su un foglio di carta assorbente bianco, con un fattore minimo di riflessione diffusa del 70 %, avente le dimensioni della sede destinata alla targa di immatricolazione e ivi collocato in modo da sporgere di 2 mm dal suo supporto. Le luminanze sono misurate perpendicolarmente alla superficie della carta nei punti di cui l'allegato 3 indica la posizione, a seconda del tipo di targa a cui il dispositivo è destinato; ogni punto rappresenta una zona circolare di 25 mm di diametro. 9. CARATTERISTICHE FOTOMETRICHE La luminanza B, in ciascuno dei punti di misura indicati nell'allegato 3, deve essere almeno pari a 2,5 cd/m². Il gradiente della luminanza fra i valori B1 e B2, misurati in due punti qualsiasi 1 e 2 scelti fra i punti soprammenzionati, non può superare 2 × B0/cm, dove B0 è la luminanza minima rilevata nei vari punti di misura, ossia >NUM>B2 - B1 >DEN>distanza 1 - 2 in cm ≤ 2 × B0/cm (1) GU n. L 171 del 30. 6. 1997, pag. 49. ALLEGATO 3 Punti di misurazione per la prova a) Dispositivi previsti per l'illuminazione di uno spazio alto (340 × 240 mm) >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> b) Dispositivi previsti per l'illuminazione di uno spazio lungo (520 × 120 mm) >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> >INIZIO DI UN GRAFICO> a = 25 mmb = 95 mmc = 100 mmd = 90 mme = 70 mm>FINE DI UN GRAFICO> Nota: Nel caso di dispositivi destinati a illuminare uno spazio sia alto che lungo, i punti di misurazione sono quelli che risultano dalla combinazione delle due figure di cui sopra secondo il contorno indicato dal fabbricante o dal costruttore; se tuttavia la distanza tra due punti di misurazione è inferiore a 30 mm, si prende in considerazione soltanto un punto. ALLEGATO 4 Campo minimo di visibilità della zona destinata ad essere illuminata > RIFERIMENTO A UN GRAFICO> >INIZIO DI UN GRAFICO> Sezione verticale a e a' dovrebbero essere ≤ 85° >FINE DI UN GRAFICO> >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> >INIZIO DI UN GRAFICO> Sezione orizzontale b e b' dovrebbero essere ≤ 60° >FINE DI UN GRAFICO> 1. Gli angoli del campo di visibilità sopraindicati riguardano soltanto le posizioni relative del dispositivo di illuminazione e dello spazio riservato alla targa di immatricolazione. 2. Il campo di visibilità della targa di immatricolazione montata sul veicolo rimane soggetto alle disposizioni nazionali pertinenti. 3. Gli angoli indicati tengono conto dell'occultamento parziale dovuto al dispositivo di illuminazione. Essi devono essere rispettati nelle direzioni maggiormente occultate. I dispositivi di illuminazione devono essere costruiti in modo da ridurre allo stretto necessario l'estensione delle zone parzialmente occultate. ALLEGATO 5 Misurazione fotometrica di dispositivi con diverse sorgenti luminose 1. Le prestazioni fotometriche vengono verificate come segue. 1.1. Per sorgenti luminose non sostituibili (lampade e altre): con le sorgenti luminose presenti nel dispositivo, in conformità del punto 5.2.1 del presente regolamento. 1.2. Per le sorgenti luminose sostituibili: se sono munite di lampade di serie di 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V, i valori dell'intensità luminosa prodotti devono essere compresi tra il limite massimo stabilito nel presente regolamento e il limite minimo del presente regolamento, maggiorati della deviazione ammissibile del flusso luminoso autorizzata per il tipo di lampada selezionata, secondo quanto stabilito nel regolamento n. 37 per le lampade di serie; può essere usata anche una lampada campione, in ciascuna delle singole posizioni in sequenza, regolata al flusso di riferimento; in questo caso vengono addizionate le singole misurazioni in ciascuna posizione.