31997L0029

Direttiva 97/29/CE della Commissione dell'11 giugno 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/757/CEE del Consiglio relativa ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 171 del 30/06/1997 pag. 0011 - 0024


DIRETTIVA 97/29/CE DELLA COMMISSIONE dell'11 giugno 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/757/CEE del Consiglio relativa ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la direttiva 76/757/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia, in particolare l'articolo 10,

considerando che la direttiva 76/757/CEE è una delle direttive particolari previste ai fini della procedura di omologazione CEE istituita dalla direttiva 70/156/CEE; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva;

considerando che, in particolare, secondo l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE ciascuna direttiva particolare deve essere corredata di una scheda informativa, nonché di una scheda di omologazione basate sull'allegato VI della medesima, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione; che la scheda di omologazione di cui alla direttiva 76/757/CEE deve essere conformemente modificata;

considerando che le procedure devono essere semplificate al fine di mantenere l'equivalenza tra le direttive particolari e i corrispondenti regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, disposta all'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 70/156/CEE, quando detti regolamenti vengano modificati; che, in una prima fase, le prescrizioni tecniche della direttiva 76/757/CEE devono essere sostituite da quelle del regolamento n. 3 mediante rinvio recettizio;

considerando che occorre fare riferimento alla direttiva 76/756/CEE del Consiglio (4), modificata da ultimo dalla direttiva 97/28/CE della Commissione (5);

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 76/757/CEE è così modificata:

1) (Riguarda solo la versione inglese).

2) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«Ogni Stato membro procede all'omologazione CEE di qualunque tipo di catadiottro conforme alle prescrizioni di costruzione e di collaudo di cui i relativi allegati.»

3) All'articolo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri rilasciano al fabbricante un marchio di omologazione CEE conforme al modello previsto nell'allegato I, appendice 3 per ogni tipo di catadiottro da essi omologato a norma dell'articolo 1.»

4) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Le autorità competenti degli Stati membri, si comunicano, secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 6 della direttiva 70/156/CEE, le omologazioni concesse rifiutate o revocate in forza alla presente direttiva.»

5) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Ai sensi della presente direttiva, si intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili.»

6) L'elenco degli allegati e gli allegati sono sostituiti dal testo dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 o, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3, è rinviata ad una data successiva al 1° luglio 1997, sei mesi dopo la data effettiva di pubblicazione dei medesimi, gli Stati membri non possono:

- rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di catadiottro, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale,

- rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione dei veicoli o la vendita e l'immissione sul mercato dei catadiottri,

per motivi concernenti i catadiottri, se questi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 76/757/CEE, come modificata dalla presente direttiva, e se, nel caso dei veicoli, l'installazione dei catadiottri è conforme alle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE.

2. A decorrere dal 1° ottobre 1998, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare l'omologazione CE,

- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale,

di un tipo di veicolo, per motivi concernenti i catadiottri, e di un tipo di catadiottro, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 76/757/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

3. A decorrere dal 1° ottobre 1999 le prescrizioni della direttiva 76/757/CEE, come modificata dalla presente direttiva, relative ai catadiottri in quanto componenti, si applicano agli effetti dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 70/156/CEE.

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3 e relativamente ai pezzi di ricambio, gli Stati membri continuano a concedere l'omologazione CE e a permettere la vendita e l'immissione sul mercato di catadiottri conformi alle prescrizioni di cui alle precedenti versioni della direttiva 76/757/CEE, purché tali catadiottri:

- siano destinati al montaggio su veicoli già in circolazione,

- siano conformi alle prescrizioni della direttiva 76/757/CEE vigenti all'atto della prima immatricolazione dei veicoli.

Articolo 3

I punti e gli allegati del regolamento n. 3 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU), di cui al punto 2.1 dell'allegato II, vengono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee anteriormente al 1° luglio 1997.

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1998; tuttavia, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3 è rinviata ad una data successiva al 1° luglio 1997, gli Stati membri ottemperano a questo obbligo sei mesi dopo la data effettiva di pubblicazione dei testi. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 1998 o, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3 è rinviata ad una data successiva al 1° luglio 1997, sei mesi dopo la data effettiva di pubblicazione dei testi.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 11 giugno 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 18 del 21. 1. 1997, pag. 7.

(3) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 32.

(4) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 1.

(5) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

«ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I: Disposizioni amministrative relative all'omologazione

Appendice 1: Scheda informativa

Appendice 2: Scheda di omologazione

Appendice 3: Modelli del marchio di omologazione CE di componente

ALLEGATO II: Campo di applicazione e prescrizioni tecniche

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

1.1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di componente per un tipo di catadiottro deve essere presentata dal fabbricante.

1.2. Il modello della scheda informativa è presentato nell'appendice 1.

1.3. Al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione devono essere presentati:

1.3.1. nel caso di catadiottri della classe I A o della classe III A,

1.3.1.1. dieci (10) campioni del colore specificato dal fabbricante;

1.3.1.2. se necessario, due esemplari di un altro o altri colori per l'eventualità che l'omologazione sia estesa contemporaneamente o successivamente a dispositivi di un altro colore (i);

1.3.2. nel caso di catadiottri della classe IV A, dieci (10) campioni e, se necessario, il sistema di montaggio.

2. ISCRIZIONI

2.1. I dispositivi presentati all'omologazione CE di componente devono recare:

2.1.1. il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente;

2.1.2. l'indicazione "TOP", iscritta orizzontalmente nella parte più alta della superficie illuminante, se ciò è necessario per determinare in modo inequivocabile l'angolo o gli angoli di rotazione specificati dal fabbricante.

2.2. Queste indicazioni devono essere chiaramente leggibili e indelebili ed essere apposte sulla superficie illuminante o su una delle superfici illuminanti del dispositivo e devono essere visibili dall'esterno quando il dispositivo è montato sul veicolo.

2.3. Ciascun dispositivo deve presentare uno spazio sufficiente per l'apposizione del marchio di omologazione. Questo spazio deve essere indicato nei disegni di cui all'appendice 1.

3. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

3.1. Se sono soddisfatte le prescrizioni del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 e, se applicabile, dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE.

3.2. Il modello della scheda di omologazione CE è presentato nell'appendice 2.

3.3. A ciascun tipo omologato di catadiottro viene assegnato un numero di omologazione ai sensi dell'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di catadiottro.

3.4. Quando l'omologazione CE di componente viene richiesta per un tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente un catadiottro e altre luci, si può attribuire un unico marchio di omologazione CE a condizione che il catadiottro sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva e ciascuna delle altre luci, che fanno parte del tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa per il quale è stata chiesta l'omologazione CE, siano conformi alla direttiva particolare ad esse applicabile.

4. MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE4.1. In aggiunta alle iscrizioni di cui al punto 2.1, i catadiottri conformi al tipo omologato ai sensi della presente direttiva devono recare un marchio di omologazione CE di componente.

4.2 Tale marchio è costituito:

4.2.1. da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e" seguita dal numero o dalle lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

>SPAZIO PER TABELLA>

4.2.2. in prossimità del rettangolo, dal "numero dell'omologazione di base" definito nella sezione 4 del sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto da due cifre indicanti il numero progressivo assegnato al più recente adeguamento tecnico significativo della direttiva 76/757/CEE alla data in cui è stata concessa l'omologazione CE. Nella presente direttiva, il numero progressivo è 02;

4.2.3. dal seguente simbolo aggiuntivo:

4.2.3.1. "I A", "III A" o "IV A", che specifica la classe attribuita al catadiottro all'atto dell'omologazione.

4.3. Il marchio di omologazione CE di componente deve essere apposto sulla superficie di uscita della luce del catadiottro in modo indelebile e da risultare chiaramente leggibile anche quando le luci sono montate sul veicolo.

4.4. Esempi del marchio di omologazione CE sono forniti nell'appendice 3, figura 1.

4.5. Qualora venga attribuito un numero di omologazione CE unico, come previsto al precedente punto 3.4, per un tipo di dispositivo di illuminazione e segnalazione luminosa comprendente un catadiottro e altre luci, può essere apposto un unico marchio di omologazione CE avente le seguenti caratteristiche:

4.5.1. un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e" seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione (cfr. punto 4.2.1);

4.5.2. il numero dell'omologazione di base (cfr. prima parte del punto 4.2.2);

4.5.3. se necessaria, la freccia prescritta, nella misura in cui si riferisce all'impianto di luci nel suo complesso.

4.6. Detto marchio può essere apposto su qualunque punto delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate, purché:

4.6.1. sia visibile dopo il montaggio delle luci;

4.6.2. nessun elemento di trasmissione della luce delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere rimosso senza rimuovere contemporaneamente anche il marchio di omologazione.

4.7. Il simbolo di identificazione di ciascuna luce corrispondente alla direttiva ai sensi della quale è stata concessa l'omologazione CE, il numero progressivo (cfr. seconda parte del punto 4.2.2) e, laddove necessario, la lettera "D" e la freccia prescritta devono essere apposti:

4.7.1. sulla superficie illuminante appropriata,

4.7.2. o raggruppati, in modo tale che ciascuna delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere chiaramente identificata.

4.8. Le dimensioni dei vari elementi di questo marchio non devono essere inferiori alle dimensioni minime prescritte per i singoli marchi dalle direttive ai sensi delle quali è stata concessa l'omologazione CE di componente.

4.9. Esempi di un marchio di omologazione CE relativo a una luce raggruppata, combinata o mutuamente incorporata con altre luci sono presentati nella figura 2 dell'appendice 3.

5. MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

5.1. In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

5.2. Nel caso in cui l'omologazione venga estesa a un catadiottro differente solo per il colore, i campioni di tutti gli altri colori, presentati conformemente al precedente punto 1.3.1.2, devono soddisfare soltanto le prescrizioni colorimetriche; non è necessario ripetere le altre prove.

Questo punto non si applica ai catadiottri della classe IV A.

6. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

6.1. Come regola generale, i provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

6.2. Dal punto di vista meccanico e geometrico, la conformità della produzione è considerata soddisfacente se le differenze non superano le normali tolleranze di fabbricazione.

6.3. La conformità della produzione non è contestata se, su un campione scelto a caso, tutte le misure fotometriche raggiungono per lo meno l'80 % dei valori prescritti.

6.4. Se non è soddisfatto il requisito di cui al punto 6.3, deve essere prelevato un nuovo campione composto da cinque unità scelte a caso. La media di ciascun tipo di misura fotometrica deve raggiungere i valori prescritti e nessuna singola misura può essere inferiore al 50 % del valore prescritto.

Appendice 1

Scheda informativa n. . . . relativa all'omologazione CE in quanto componente dei catadiottri

>

INIZIO DI UN GRAFICO>

(Direttiva 76/757/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . ./. . ./CE)

Le seguenti informazioni devono, dove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A 4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del fabbricante): .

0.2. Tipo e designazione/i commerciale/i generale/i: .

0.5. Nome ed indirizzo del fabbricante: .

0.7. Nel caso di componenti o entità tecniche, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE: .

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: .

1. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

1.1. Tipo di dispositivo: .

1.1.1. Funzione(i) del dispositivo: .

1.1.2. Categoria o classe del dispositivo: .

1.1.3. Colore della luce emessa o riflessa: .

1.2. Disegno(i) sufficientemente dettagliato(i) per consentire l'identificazione del tipo di dispositivo e indicante:

1.2.1. le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo (non applicabile al dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore): .

1.2.2. l'asse di osservazione da assumere come asse di riferimento nelle prove (angolo orizzontale H = 0°, angolo verticale V = 0°) e il punto da assumere come centro di riferimento in dette prove (non applicabile ai catadiottri e al dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore): .

1.2.3. la posizione riservata al marchio di omologazione CE di componente: .

1.2.4. nel caso del dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore, le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo rispetto allo spazio riservato alla targa di immatricolazione e il contorno della superficie adeguatamente illuminata: .

1.2.5. nel caso dei proiettori e dei proiettori fendinebbia anteriori, una visione delle luci viste di prospetto con le scanalature delle superfici luminose, se presenti, e in sezione trasversale: .

1.3. Una breve descrizione tecnica da cui risulti, in particolare, con l'eccezione delle luci con sorgenti luminose non sostituibili, la categoria o le categorie delle sorgenti luminose prescritte, ovvero una o più delle categorie indicate nella direttiva 76/761/CEE (non applicabile ai catadiottri): .

1.4. Dati particolari:

1.4.1. Nel caso del dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore, una dichiarazione in cui si specifica se il dispositivo è destinato a illuminare uno spazio alto, uno spazio lungo o uno spazio sia alto che lungo: .

1.4.2. Nel caso dei proiettori,

1.4.2.1. specificare se i proiettori sono di tipo abbagliante e anabbagliante o se abbiano una sola di queste due funzioni: .

1.4.2.2. nel caso di un proiettore anabbagliante, specificare se esso è destinato sia alla guida a destra che a sinistra o, invece, solo alla guida a destra o solo a quella a sinistra: .

1.4.2.3. se il proiettore è munito di un catadiottro regolabile, specificare la posizione(i) di montaggio del proiettore rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano del veicolo, se il proiettore deve essere utilizzato soltanto in quella posizione(i): .

1.4.3. Nel caso di luci di posizione, luci di arresto e indicatori di direzione,

1.4.3.1. specificare se il dispositivo può essere utilizzato anche in un insieme di due luci della stessa categoria: .

1.4.3.2. nel caso di un dispositivo con due livelli di intensità (luci di arresto e indicatori di direzione della categoria 2b), diagramma della disposizione e caratteristiche del sistema che garantisce i due livelli di intensità: .

1.4.4. Nel caso dei catadiottri, una breve descrizione delle caratteristiche tecniche relative ai materiali dell'ottica catadiottrica: .

1.4.5. Nel caso dei proiettori di retromarcia, si deve specificare se il dispositivo è destinato ad essere installato nel veicolo esclusivamente in una copia di luci: .

>FINE DI UN GRAFICO>

Appendice 2

MODELLO Formato massimo: A4 (210 × 297 mm) SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione concernente:

- l'omologazione (1),

- l'estensione dell'omologazione (1),

- il rifiuto dell'omologazione (1),

- la revoca dell'omologazione (1),

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (1) per quanto concerne la direttiva . . ./. . ./CEE, modificata da ultimo dalla . . ./. . ./CE.

Numero di omologazione: .

Motivo dell'estensione: .

PARTE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): .

0.2. Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i): .

0.3. Mezzo di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (1) (2): .

0.3.1. Posizione della marcatura: .

0.4. Categoria del veicolo (1) (3): .

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: .

0.7. Per i componenti e le entità tecniche, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE: .

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: .

PARTE II

1. Altre informazioni (ove opportuno): cfr. Addendum

2. Servizio tecnico incaricato delle prove: .

3. Data del verbale di prova: .

4. Numero del verbale di prova: .

5. Eventuali osservazioni: cfr. Addendum

6. Luogo: .

7. Data: .

8. Firma: .

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità omologante del quale si può richiedere copia.

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: "?" (ad es.: ABC??123??).(3) Cfr. definizione di cui all'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.Addendum alla scheda di omologazione CE n. . . .

concernente l'omologazione in quanto componente di un dispositivo di illuminazione e/o di segnalazione luminosa per quanto riguarda la direttiva (le direttive) 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE, 77/539/CEE e 77/540/CEE (1), modificata(e) da ultimo dalla(e) direttiva(e) . . ./. . ./CE

1. ALTRE INFORMAZIONI

1.1. Laddove applicabile, indicare per ciascuna luce

1.1.1. la categoria(e) del dispositivo(i): .

1.1.2. Il numero e la categoria delle sorgenti luminose (non applicabile ai catadiottri) (2): .

1.1.3. Il colore della luce emessa o riflessa: .

1.1.4. Omologazione rilasciata per il solo uso come pezzo di ricambio dei veicoli in circolazione: sì/no (1) .

1.2. Informazioni specifiche relative a determinati tipi di dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa:

1.2.1. Nel caso dei catadiottri: considerati singolarmente/come parte di un insieme (1) .

1.2.2. Nel caso dei dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore: dispositivo destinato all'illuminazione di uno spazio alto/lungo (1): .

1.2.3. Nel caso dei proiettori: se sono muniti di un catadiottro regolabile, specificare la posizione(i) di montaggio del proiettore rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano del veicolo, se il proiettore deve essere utilizzato soltanto in quella posizione(i): .

1.2.4. Nel caso dei proiettori di retromarcia: il dispositivo deve essere installato sul veicolo soltanto in una coppia di luci: sì/no (1)

5. OSSERVAZIONI

5.1. Disegni

5.1.1. Nel caso dei dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore: il disegno n. . . ., qui allegato, indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo di illuminazione rispetto allo spazio riservato alla targa di immatricolazione e il contorno della superficie adeguatamente illuminata.

5.1.2. Nel caso dei catadiottri: il disegno n. . . ., qui allegato, indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo.

5.1.3. Nel caso di tutti gli altri dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa: il disegno n. . . ., qui allegato, indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo, nonché l'asse e il centro di riferimento del dispositivo.

5.2. Nel caso dei proiettori: modo di funzionamento utilizzato durante la prova (punto 5.2.3.9 dell'allegato I della direttiva 76/761/CEE). .

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(2) Nel caso di luci con sorgente luminosa non sostituibile, indicare il numero e la potenza totale delle sorgenti luminose.

>FINE DI UN GRAFICO>

Appendice 3

ESEMPI DEL MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE Figura 1

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Il dispositivo recante il marchio di omologazione CE qui raffigurato è un catadiottro della classe I A, omologato in Germania (e1) ai sensi della presente direttiva (02) con il numero di omologazione di base 1471.

Figura 2

Marcatura semplificata di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate nel caso in cui due o più luci siano parte dello stesso insieme

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

MODELLO B

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

MODELLO C

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Nota: I tre esempi di marchi di omologazione, modelli A, B e C, rappresentano tre possibili varianti di marcatura di un dispositivo di illuminazione o di segnalazione luminosa, dove due o più luci fanno parte dello stesso insieme di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate. Il presente marchio di omologazione indica che il dispositivo è stato omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 1712 e comprende:

un catadiottro della classe I A omologato in conformità della direttiva 76/757/CEE, numero progressivo 02;

un indicatore di direzione posteriore della categoria 2a omologato in conformità della direttiva 76/759/CEE del Consiglio (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 71), numero progressivo 01;

una luce di posizione posteriore rossa (R) omologata in conformità dell'allegato II della direttiva 76/758/CEE del Consiglio (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 54), numero progressivo 02;

una luce posteriore fendinebbia (F) omologata in conformità della direttiva 77/538/CEE del Consiglio (GU n. L 220 del 29. 8. 1977, pag. 60), numero progressivo 00;

un proiettore di retromarcia (AR) omologato in conformità della direttiva 77/539/CEE del Consiglio (GU n. L 220 del 29. 8. 1977, pag. 12), numero progressivo 00;

una luce di arresto a due livelli di intensità (S2) omologata in conformità dell'allegato II della direttiva 76/758/CEE, numero progressivo 01;

un dispositivo d'illuminazione della targa di immatricolazione posteriore (L) omologato in conformità della direttiva 76/760/CEE del Consiglio (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 85), numero progressivo 00.

ALLEGATO II

CAMPO DI APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente direttiva si applica ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

2. PRESCRIZIONI TECNICHE

2.1. Le prescrizioni tecniche sono quelle di cui ai punti 2, 6 e 7 e agli allegati 1 e da 4 a 15 del regolamento n. 3 dell'ECE/ONU che consiste nella codificazione dei seguenti documenti:

- le serie di modifiche 01 e 02 (1);

- il supplemento 1 alla serie di modifiche 01 (2);

- il supplemento 2 alla serie di modifiche 02 (3);

- il supplemento 3 alla serie di modifiche 02 (4),

ad eccezione di quanto segue:

2.1.1. dove viene fatto riferimento al "regolamento n. 48", si deve intendere "direttiva 76/756/CEE".

>SPAZIO PER TABELLA>

Prescrizioni tecniche del regolamento n. 3 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite di cui all'articolo 3 e all'allegato II, punto 2.1 della direttiva 97/29/CE (1) della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/757/CEE del Consiglio relativa ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

2. DEFINIZIONI (2)

Ai fini del presente regolamento:

2.1. Al presente regolamento si applicano le definizioni del regolamento n. 48 e della sua serie di modifiche in vigore al momento della domanda di omologazione.

2.2. Per «riflessione catadiottrica» si intende una riflessione caratterizzata dal rinvio della luce nelle direzioni vicine a quella da cui essa proviene. Questa proprietà si mantiene per notevoli variazioni dell'angolo di illuminazione.

2.3. Per «ottica catadiottrica» si intende una combinazione di elementi ottici che permette di ottenere la riflessione catadiottrica.

2.4. Per «dispositivo catadiottrico» (3) si intende un insieme di elementi pronti per l'uso, comprendente una o più ottiche catadiottriche.

Nota:

2.6. Per «angolo di illuminazione» si intende l'angolo compreso tra l'asse di riferimento e la retta che unisce il centro di riferimento al centro della sorgente luminosa.

2.7. Per «angolo di rotazione» si intende l'angolo di rotazione del dispositivo catadiottrico intorno al proprio asse di riferimento, a partire da una determinata posizione.

2.8. Per «apertura angolare del dispositivo catadiottrico» si intende l'angolo sotteso dalla dimensione maggiore dell'area visibile della superficie illuminante, al centro della sorgente luminosa oppure al centro del ricevitore.

2.9. L'espressione abbreviata «illuminamento del dispositivo catadiottrico» è convenzionalmente utilizzata per designare l'illuminamento misurato in un piano perpendicolare ai raggi incidenti e passante per il centro di riferimento.

2.10. Per «coefficiente di intensità luminosa» (CIL), si intende il quoziente dell'intensità luminosa riflessa, nella direzione considerata diviso per l'illuminamento del dispositivo catadiottrico, per determinati angoli di illuminazione, di divergenza o di rotazione.

2.11. I simboli e le unità che figurano nel presente regolamento sono elencati nell'allegato 1.

2.12. Un tipo di dispositivo catadiottrico è definito dai modelli e dal materiale descrittivo depositati al momento della domanda di omologazione. Possono essere considerati come appartenenti ad un medesimo tipo i dispositivi catadiottrici aventi una o più «ottiche catadiottriche» identiche a quelle del modello standard, oppure non identiche ma simmetriche e adatte ad essere installate una sul lato sinistro e una sul lato destro del veicolo, le cui parti annesse differiscano da quelle del modello standard soltanto per talune varianti senza influenza sulle caratteristiche alle quali si applica il presente regolamento.

2.13. I dispositivi catadiottrici sono suddivisi, secondo le loro caratteristiche fotometriche, in tre classi: classe I A, classe III A e classe IV A.

6. PRESCRIZIONI GENERALI

6.1. I dispositivi catadiottrici devono essere costruiti in modo da funzionare correttamente e in modo continuo nelle normali condizioni d'impiego. Inoltre, essi non devono presentare alcun difetto di progettazione o di costruzione nocivo al loro buon funzionamento o al loro mantenimento in buone condizioni.

6.2. Non deve essere possibile smontare facilmente i singoli componenti dei dispositivi catadiottrici.

6.3. Le ottiche catadiottriche non possono essere sostituibili.

6.4. La superficie esterna dei dispositivi catadiottrici deve poter essere pulita senza difficoltà. Essa non deve pertanto essere ruvida e le eventuali protuberanze non devono impedire una facile pulizia.

6.5. I mezzi di fissaggio dei dispositivi della classe IV A devono consentire una connessione stabile e durevole tra il dispositivo ed il veicolo.

7. PRESCRIZIONI PARTICOLARI (PROVE)

7.1. I dispositivi catadiottrici devono inoltre soddisfare le condizioni relative a dimensioni e forma, nonché le prescrizioni colorimetriche, fotometriche, fisiche e meccaniche indicate negli allegati 5-11 e nell'allegato 13 del presente regolamento. Le procedure delle prove sono descritte nell'allegato 4 (classi I A e III A) e nell'allegato 14 (classe IV A).

7.2. A seconda della natura dei materiali di cui sono costituiti i dispositivi catadiottrici, e in particolare le loro ottiche, le autorità competenti possono autorizzare i laboratori a non eseguire alcune prove ritenute non necessarie, a condizione esplicita che ne sia fatta menzione nella scheda di comunicazione dell'omologazione CEE, alla voce «Osservazioni».

(1) Detto anche «catadiottro».

2.5. Per «angolo di divergenza» si intende l'angolo compreso tra le rette che uniscono il centro di riferimento al centro del ricevitore e al centro della sorgente luminosa.

(2) GU n. L 171 del 30. 6. 1997, pag. 11.

(3) Le definizioni dei termini tecnici (fatta eccezione per il regolamento n. 48) sono quelle adottate dalla Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE).

ALLEGATO 1

Dispositivo catadiottrico

>SPAZIO PER TABELLA>

Catadiottri Simboli

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Vista in elevazione

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO 4

Procedura di prova per le classi I A e III A

1. Il richiedente deve presentare per l'omologazione 10 campioni che vengono sottoposti alle prove secondo l'ordine cronologico indicato nell'allegato 12.

2. Dopo la verifica delle prescrizioni generali (punto 6 del regolamento) e delle prescrizioni sulla forma e sulle dimensioni (allegato 5), i dieci campioni sono sottoposti alla prova di resistenza al calore descritta nell'allegato 10 del presente regolamento e, non meno di un'ora dopo la fine di questa prova, sono sottoposti al controllo delle caratteristiche colorimetriche (allegato 6) e del CIL (allegato 7) per un angolo di divergenza di 20' e per un angolo di illuminazione V = H = 0°, oppure, se è necessario, nella posizione definita nell'allegato 7, punti 4 e 4.1. I due dispositivi che avranno dato i valori minimo e massimo vengono quindi sottoposti ad un esame completo secondo le indicazioni di cui all'allegato 7. Questi due campioni sono conservati dai laboratori per ogni ulteriore verifica ritenuta necessaria. Gli altri otto campioni sono divisi in quattro gruppi di due campioni.

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Dopo essere stati sottoposti alle prove elencate nei punti precedenti, i dispositivi di ciascun gruppo devono:

3.1. presentare un colore che soddisfi le condizioni dell'allegato 6. La verifica si effettua con un metodo qualitativo e, se sussistono dubbi, viene confermata con un metodo quantitativo;

3.2. avere un CIL che soddisfi alle condizioni dell'allegato 7. La verifica è fatta unicamente per un angolo di divergenza di 20' e per un angolo d'illuminazione V = H = 0°, oppure, se è necessario, nella posizione specificata nell'allegato 7, punti 4 e 4.1.

ALLEGATO 5

Prescrizioni relative a forma e dimensioni

1. FORMA E DIMENSIONI DEI DISPOSITIVI CATADIOTTRICI DELLA CLASSE I A

1.1. La forma delle superfici illuminanti deve essere semplice e non deve, alle distanze usuali di osservazione, poter essere facilmente confusa con una lettera, una cifra o un triangolo.

1.2. In deroga al punto 1.1, è ammessa una forma simile alle lettere e alle cifre di forma semplice quali 0, I, U e 8.

2. FORMA E DIMENSIONI DEI DISPOSITIVI CATADIOTTRICI DELLA CLASSE III A (cfr. appendice del presente allegato)

2.1. Le superfici illuminanti dei dispositivi della classe III A devono avere la forma di un triangolo equilatero. Se recano su un angolo la dicitura «TOP», questa indica che il vertice dell'angolo deve essere rivolto verso l'alto.

2.2. La superficie illuminante può avere, al centro, una parte triangolare non catadiottrica i cui lati sono paralleli a quelli del triangolo esterno.

2.3. La superficie illuminante può essere continua o meno. In ogni caso, la distanza minima tra due ottiche catadiottriche adiacenti non deve superare 15 mm.

2.4. La superficie illuminante di un dispositivo è considerata continua quando i bordi delle superfici illuminanti di ottiche catadiottriche adiacenti indipendenti sono paralleli e quando tali ottiche sono ripartite uniformemente su tutta la superficie piena del triangolo.

2.5. Quando la superficie illuminante non è continua, il numero delle ottiche catadiottriche indipendenti non può essere inferiore a quattro per ciascun lato del triangolo, comprese quelle situate in corrispondenza dei vertici.

2.5.1. Le ottiche catadiottriche indipendenti non devono essere sostituibili, salvo quando siano costituite da dispositivi catadiottrici omologati della classe I A.

2.6. I bordi esterni delle superfici illuminanti dei dispositivi triangolari della classe III A devono avere una lunghezza compresa tra 150 e 200 mm. Per i dispositivi triangolari aventi la parte centrale vuota, la larghezza dei bordi, misurata perpendicolarmente a questi, deve essere almeno uguale al 20 % della lunghezza utile tra le estremità della superficie illuminante.

3. FORMA E DIMENSIONI DEI DISPOSITIVI CATADIOTTRICI DELLA CLASSE IV A

3.1. La forma delle superfici di uscita della luce deve essere semplice e non deve, alle distanze usuali di osservazione, poter essere facilmente confusa con una lettera, una cifra o un triangolo. È tuttavia ammessa una forma simile alle lettere e alle cifre di forma semplice quali 0, I, U e 8.

3.2. La superficie di uscita della luce di un dispositivo catadiottrico deve essere di almeno 25 cm².

4. La conformità alle prescrizioni sopra indicate viene verificata con un esame visivo.

Appendice

CATADIOTTRI PER RIMORCHI - CLASSE III A

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

150 mm ≤ A ≤ 200 mm

B ≥ A 5

C ≤ 15 mm>FINE DI UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Nota: Questi disegni sono riportati soltanto a titolo d'esempio.

ALLEGATO 6

Prescrizioni colorimetriche

1. Le presenti prescrizioni si applicano unicamente ai dispositivi incolori e a quelli di colore rosso o giallo ambra.

1.1. I dispositivi catadiottrici possono consistere di una combinazione di un'ottica catadiottrica e di un filtro, che, per costruzione, non possano essere separati nelle normali condizioni di uso.

1.2. La colorazione delle ottiche catadiottriche e dei filtri per mezzo di pittura o di vernici non è ammessa.

2. Quando il dispositivo viene illuminato dall'illuminante A della CIE, con un angolo di divergenza di 1/3° e con un angolo di illuminazione V = H = 0°, oppure V = ± 5, H = 0° qualora si produca una riflessione sulla superficie incolore, le coordinate tricromatiche del flusso luminoso riflesso, devono essere comprese entro i limiti seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

2.1. Per i colori rosso e giallo ambra la conformità alle prescrizioni colorimetriche viene verificata con una prova visiva comparativa.

2.2. Dopo tale prova, se sussistono dubbi, la conformità alle prescrizioni colorimetriche viene verificata determinando le coordinate tricromatiche del campione più dubbio.

3. I dispositivi incolori non devono presentare una riflessione selettiva, ovvero le coordinate tricromatiche «x» e «y» dell'illuminante A utilizzato per l'illuminamento del dispositivo non devono subire una modifica superiore a 0,01 dopo riflessione da parte del dispositivo.

3.1. Questa condizione viene verificata con la prova visiva comparativa di cui sopra, illuminando il campo di controllo con una sorgente luminosa le cui coordinate tricromatiche differiscono di 0,01 da quelle dell'illuminante A.

3.2. In caso di dubbio, vengono determinate le coordinate tricromatiche del campione più selettivo.

ALLEGATO 7

Prescrizioni fotometriche

1. Nella domanda di omologazione, il richiedente deve precisare l'asse di riferimento. Esso corrisponde all'angolo di illuminazione V = H = 0° della tabella dei coefficienti di intensità luminosa (CIL).

2. Per le misure fotometriche viene considerata soltanto la superficie illuminante compresa all'interno di una circonferenza di 200 mm di diametro per la classe I A e la suddetta superficie è limitata ad un'area massima di 100 cm², anche se l'area delle superfici delle ottiche catadiottriche non deve necessariamente raggiungere questo valore. Il fabbricante indica il perimetro della superficie da utilizzare. Per le classi III A e IV A, viene considerata la totalità delle superfici illuminanti, senza alcuna limitazione di dimensioni.

3. VALORI DEL CIL

3.1. Classi I A e III A

3.1.1. I valori del CIL dei dispositivi catadiottrici di colore rosso devono essere almeno uguali a quelli della tabella sotto riportata, espressi in millicandele per lux, per gli angoli di divergenza e di illuminazione indicati:

>SPAZIO PER TABELLA>

I valori del CIL inferiori a quelli indicati nelle ultime due colonne della tabella non sono ammessi all'interno dell'angolo solido avente per vertice il centro di riferimento e delimitato dai piani che si intersecano lungo le linee sotto indicate:

>SPAZIO PER TABELLA>

3.1.2. I valori del CIL dei dispositivi della classe I A di colore giallo ambra devono essere almeno uguali a quelli della tabella del punto 3.1.1, moltiplicati per il coefficiente 2,5.

3.1.3. I valori del CIL dei dispositivi incolori della classe I A devono essere almeno uguali a quelli della tabella del punto 3.1.1, moltiplicati per il coefficiente 4.

3.2. Per i dispositivi della classe IV A, i valori del CIL devono essere almeno uguali a quelli della tabella seguente, espressi in millicandele per lux, per gli angoli di divergenza e di illuminazione indicati:

>SPAZIO PER TABELLA>

4. Quando si misura il CIL di un dispositivo catadiottrico per un angolo â pari a V = H = 0°, si deve verificare se ruotando leggermente il dispositivo si produce un effetto di specchio. Se tale fenomeno si verifica, si deve effettuare la misura per un angolo â uguale a V = ±5°, H = 0°. La posizione scelta deve essere quella corrispondente al CIL minimo per una di queste posizioni.

4.1. Per l'angolo di illuminazione â uguale a V = H = 0° o per quello indicato al punto 4 e per l'angolo di divergenza di 20', si fanno ruotare attorno al proprio asse di riferimento i dispositivi che non portano l'indicazione «TOP» fino ad ottenere il CIL minimo, il quale deve corrispondere al valore indicato al punto 3. Quando si misura il CIL per gli altri angoli di illuminazione e di divergenza, il dispositivo catadiottrico deve essere posto nella posizione corrispondente al valore di å così determinato. Se i valori prescritti non vengono ottenuti, si può far ruotare il dispositivo di ±5° intorno all'asse di riferimento partendo da questa posizione.

4.2. Per l'angolo di illuminazione â uguale a V = H = 0° o per quello definito al punto 4 e per l'angolo di divergenza di 20', si fanno ruotare i dispositivi catadiottrici che recano l'indicazione «TOP» di ±5° intorno all'asse di riferimento. In nessuna delle posizioni assunte dal dispositivo durante questa rotazione il CIL deve essere inferiore al valore prescritto.

4.3. Se per la direzione V = H = 0° e per (å = 0° il CIL supera il valore prescritto di almeno il 50 %, tutte le misure, per ciascun angolo di illuminazione e di divergenza, devono essere effettuate con å = 0°.

ALLEGATO 8

Resistenza agli agenti esterni

1. IMPERMEABILITÀ

1.1. I dispositivi catadiottrici, anche quelli combinati con altre luci, dopo la rimozione delle eventuali parti smontabili vengono immersi per 10 minuti in un bagno di acqua alla temperatura di 50°±5°C, con il punto più alto della parte superiore della superficie illuminante a circa 20 mm sotto il pelo dell'acqua. Questa prova viene ripetuta ruotando il dispositivo di 180° in modo che la superficie illuminante si trovi verso il basso e la superficie posteriore a circa 20 mm sotto il pelo dell'acqua. Questi dispositivi vengono quindi immersi immediatamente e nelle stesse condizioni in un bagno alla temperatura di 25°±5°C.

1.2. L'acqua non deve penetrare nella superficie riflettente dell'ottica catadiottrica. Se un esame visivo rivela senza possibilità di dubbio la presenza di acqua, il dispositivo è considerato come non soddisfacente alla prova.

1.3. Se il controllo visivo non rivela la presenza di acqua oppure se permane un dubbio, si misura il CIL con il metodo descritto nell'allegato 4, punto 3.2 o nell'allegato 14, punto 4.2, dopo aver leggermente scosso il dispositivo per eliminare l'eccesso di acqua dalla superficie.

2. RESISTENZA ALLA CORROSIONE

2.1. I dispositivi catadiottrici devono essere costruiti in modo da conservare le caratteristiche fotometriche e colorimetriche prescritte, nonostante le condizioni di umidità e di corrosione alle quali sono normalmente sottoposti. Deve essere verificata la resistenza della superficie anteriore all'offuscamento e della protezione della superficie posteriore al deterioramento, soprattutto qualora un componente metallico essenziale appaia particolarmente esposto alle azioni di agenti esterni.

2.2. Il dispositivo catadiottrico, oppure la luce con cui è raggruppato, viene privato delle parti smontabili e sottoposto all'azione di nebbia salina per un periodo di 50 ore, comprendente due periodi di esposizione della durata di 24 ore ciascuno, con un intervallo di due ore fra l'uno e l'altro durante il quale si lascia asciugare il campione.

2.3. La nebbia salina viene prodotta polverizzando a 35°±2°C una soluzione salina ottenuta sciogliendo 20±2 parti di cloruro di sodio in 80 parti di acqua distillata avente un tenore massimo di impurità dello 0,02 %.

2.4. Immediatamente dopo la fine della prova, il campione non deve presentare tracce di eccessiva corrosione tale da influire sul buon funzionamento del dispositivo.

3. RESISTENZA AI CARBURANTI

La superficie esterna del dispositivo catadiottrico ed in particolare della superficie illuminante viene strofinata leggermente con un tessuto di cotone imbevuto di una miscela formata da 70 % in volume di n-eptano e da 30 % in volume di toluolo. Dopo circa 5 minuti la superficie suddetta è sottoposta ad un esame visivo. Essa non deve presentare alcun mutamento visibile; sono tuttavia tollerate leggere incrinature superficiali.

4. RESISTENZA AGLI OLI LUBRIFICANTI

La superficie esterna del dispositivo catadiottrico ed in particolare la superficie illuminante viene strofinata leggermente con un tessuto di cotone imbevuto di olio lubrificante detergente. Dopo circa 5 minuti la superficie suddetta viene pulita. Viene quindi misurato il CIL (in conformità dell'allegato 4, punto 3.2 oppure dell'allegato 14, punto 4.2).

5. RESISTENZA DELLA SUPERFICIE POSTERIORE ACCESSIBILE DEI DISPOSITIVI CATADIOTTRICI A SPECCHIO

5.1. Dopo aver spazzolato la superficie posteriore del dispositivo con una spazzola di nylon rigida, si applica un tessuto di cotone imbevuto nella miscela di cui al punto 3 per un minuto. Si toglie quindi il tessuto di cotone e si lascia asciugare il dispositivo.

5.2. Terminata l'evaporazione, viene effettuata una prova di abrasione spazzolando la superficie posteriore con la stessa spazzola di cui sopra.

5.3. Viene quindi misurato il CIL (allegato 4, punto 3.2 oppure allegato 14, punto 4.2) dopo aver ricoperto con inchiostro di china tutta la superficie posteriore a specchio.

ALLEGATO 9

Stabilità nel tempo delle proprietà ottiche dei dispositivi catadiottrici (1)

1. L'autorità che ha rilasciato l'omologazione può verificare la stabilità nel tempo delle proprietà ottiche di un tipo di dispositivo catadiottrico in servizio.

2. Le autorità competenti di paesi diversi da quello in cui è stata rilasciata l'omologazione possono effettuare verifiche analoghe sul loro territorio. Se un tipo di catadiottro in servizio presenta un difetto sistematico, dette autorità inviano all'autorità che ha rilasciato l'omologazione gli esemplari prelevati per esame, chiedendo il suo parere.

3. In mancanza di altri criteri, il concetto di «difetto sistematico» di un tipo di catadiottro in servizio va interpretato in conformità del punto 6.1 del presente regolamento.

Nota:

(1) Nonostante l'importanza delle prove volte a controllare la stabilità nel tempo delle proprietà ottiche dei dispositivi catadiottrici, allo stato attuale delle conoscenze tecnologiche non è ancora possibile effettuare questa valutazione con prove di laboratorio di breve durata.

ALLEGATO 10

Resistenza al calore

1. Il dispositivo catadiottrico viene tenuto per 48 ore consecutive in atmosfera secca alla temperatura di 65°±2°C.

2. Dopo la prova non deve essere visibile alcuna apparente deformazione o incrinatura del dispositivo e, in particolare, degli elementi ottici.

ALLEGATO 11

Stabilità del colore (1)

1. L'autorità che ha rilasciato l'omologazione può verificare la stabilità del colore di un tipo di dispositivo catadiottrico in servizio.

2. Le autorità competenti di paesi diversi da quello in cui è stata rilasciata l'omologazione possono effettuare verifiche analoghe sul loro territorio. Se un tipo di catadiottro in servizio presenta un difetto sistematico, dette autorità inviano all'autorità che ha rilasciato l'omologazione gli esemplari prelevati per esame, chiedendo il suo parere.

3. In mancanza di altri criteri, il concetto di «difetto sistematico» di un tipo di catadiottro in servizio va interpretato in conformità del punto 6.1 del presente regolamento.

Nota:

(1) Nonostante l'importanza delle prove volte a controllare la stabilità del colore dei dispositivi catadiottrici, allo stato attuale delle conoscenze tecnologiche non è ancora possibile effettuare questa valutazione con prove di laboratorio di durata limitata.

ALLEGATO 12

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO 13

Resistenza all'urto - classe IV A

1. Il dispositivo catadiottrico è montato in maniera analoga a quella con cui è montato sul veicolo, ma con il trasparente orizzontale e rivolto verso l'alto.

2. Lasciar cadere una sfera piena di acciaio, lucida, del diametro di 13 mm, una sola volta, da un'altezza di 0,76 m in verticale, sulla parte centrale del trasparente. La sfera può essere guidata, ma la caduta deve essere libera.

3. Quando un dispositivo è sottoposto alla prova a temperatura ambiente con questo metodo, il trasparente non deve incrinarsi.

ALLEGATO 14

Procedura di prova - classe IV A

1. Il richiedente deve presentare per l'omologazione 10 campioni che vengono sottoposti alle prove secondo l'ordine cronologico indicato nell'allegato 15.

2. Dopo la verifica delle prescrizioni di cui ai punti 6.1-6.5 e delle prescrizioni sulla forma e sulle dimensioni (allegato 5), i dieci campioni sono sottoposti alla prova di resistenza al calore (allegato 10) e, non meno di un'ora dopo la fine di questa prova, sono sottoposti al controllo delle caratteristiche colorimetriche (allegato 6) e del CIL (allegato 7) per un angolo di divergenza di 20' e per un angolo di illuminazione V = H = 0°, oppure, se è necessario, nelle posizioni definite nell'allegato 7. I due dispositivi che avranno dato i valori minimo e massimo vengono quindi sottoposti ad un esame completo secondo le indicazioni di cui all'allegato 7. Questi due campioni sono conservati dai laboratori per ogni ulteriore verifica ritenuta necessaria.

3. Quattro degli altri otto campioni sono scelti a caso e divisi in due gruppi di due campioni.

Primo gruppo

I due campioni vengono sottoposti in ordine successivo alla prova di impermeabilità (allegato 8, punto 1) e quindi, se il risultato è soddisfacente, alle prove di resistenza ai carburanti e agli oli lubrificanti (allegato 8, punti 3 e 4).

Secondo gruppo

I due campioni vengono sottoposti, se necessario, alla prova di corrosione (allegato 8, punto 2) e quindi alla prova di resistenza all'abrasione della parte posteriore del dispositivo (allegato 8, punto 5). I due campioni vengono sottoposti anche alla prova d'urto (allegato 13).

4. Dopo essere stati sottoposti alle prove elencate nei punti precedenti, i dispositivi di ciascun gruppo devono:

4.1. presentare un colore che soddisfi le condizioni dell'allegato 6. La verifica si effettua con un metodo qualitativo e, se sussistono dubbi, viene confermata con un metodo quantitativo;

4.2. avere un CIL che soddisfi le condizioni dell'allegato 7. La verifica è fatta unicamente per un angolo di divergenza di 20' e per un angolo d'illuminazione V = H = 0°, se necessario, nelle posizioni specificate nell'allegato 7.

5. I rimanenti quattro campioni possono eventualmente essere impiegati per qualsiasi altro scopo.

ALLEGATO 15

>SPAZIO PER TABELLA>