97/396/GAI: Azione comune del 16 giugno 1997 adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea riguardante lo scambio di informazioni, la valutazione dei rischi e il controllo delle nuove droghe sintetiche
Gazzetta ufficiale n. L 167 del 25/06/1997 pag. 0001 - 0003
AZIONE COMUNE del 16 giugno 1997 adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea riguardante lo scambio di informazioni, la valutazione dei rischi e il controllo delle nuove droghe sintetiche (97/396/GAI) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b), vista l'iniziativa dei Paesi Bassi, PRENDENDO ATTO che il Consiglio europeo di Dublino del 13 e 14 dicembre 1996 ha espresso compiacimento per la relazione sui progressi compiuti in materia di droga e ha approvato le proposte ivi contenute, inclusa la proposta intesa ad affrontare il problema delle droghe sintetiche a tre livelli, ossia mediante la normativa, la cooperazione pratica contro la produzione ed il traffico e la cooperazione internazionale, FACENDO RIFERIMENTO all'azione comune 96/750/GAI, del 17 dicembre 1996, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa al ravvicinamento delle legislazioni e delle prassi degli Stati membri dell'Unione europea ai fini della lotta contro la tossicodipendenza e della prevenzione e lotta contro il traffico illecito di droga (1), FACENDO RIFERIMENTO, in particolare, all'articolo 5 di detta azione comune che prevede che gli Stati membri si impegnano a elaborare legislazioni convergenti qualora ciò sia necessario per colmare i ritardi o le lacune normative in materia di droghe di sintesi. In particolare essi favoriscono la creazione di un sistema di informazione rapido che consenta di identificare tali droghe come sostanze da vietare non appena esse compaiono in uno Stato membro; CONSIDERANDO che i particolari pericoli insiti nello sviluppo delle droghe sintetiche richiedono una rapida azione da parte degli Stati membri; CONSIDERANDO che se nuove droghe sintetiche non vengono fatte rientrare nel campo d'applicazione del diritto penale in tutti gli Stati membri possono sorgere problemi a livello di cooperazione internazionale tra le autorità giudiziarie e i servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri a causa del fatto che il reato o i reati in questione non sono perseguibili a norma delle leggi sia dello Stato richiedente che dello Stato richiesto; CONSIDERANDO che dall'inventario compilato fin dall'adozione della summenzionata azione comune si può evincere che nuove droghe sintetiche sono comparse nel territorio degli Stati membri; CONSIDERANDO che si può intraprendere un'azione comune soltanto sulla base di informazioni affidabili sulla comparsa di nuove droghe sintetiche e dei risultati della valutazione, da parte di esperti, dei rischi che comporta l'uso delle nuove droghe sintetiche nonché delle implicazioni di un controllo su tali droghe; CONSIDERANDO che è pertanto necessario istituire un meccanismo comune che consenta provvedimenti d'urgenza intesi ad estendere a nuove droghe sintetiche particolari le misure necessarie ed i controlli sulle nuove droghe sintetiche, sulla base di uno scambio rapido di informazioni sulle nuove droghe sintetiche che emergono negli Stati membri nonché di una comune valutazione dei relativi rischi; FATTE SALVE le competenze della Comunità europea, HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE: Articolo 1 Obiettivo La presente azione comune ha lo scopo di creare un meccanismo per lo scambio rapido di informazioni sulle nuove droghe sintetiche e la valutazione dei relativi rischi, per consentire che le misure di controllo sulle sostanze psicotrope in vigore negli Stati membri siano ugualmente applicabili alle nuove droghe sintetiche. Tale meccanismo sarà attuato di comune accordo secondo le procedure definite in appresso. Articolo 2 Campo d'applicazione La presente azione comune concerne le nuove droghe sintetiche che attualmente non figurano in nessuno degli elenchi contenuti nella convenzione di Vienna delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope e rappresentano una minaccia per la salute pubblica di gravità comparabile a quella posta dalle sostanze riportate negli elenchi I e II e che possiedono un valore terapeutico limitato. Essa si riferisce ai prodotti finali, distinti dai precursori, nei confronti dei quali il regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope (2), e la direttiva 92/109/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope (3), prevedono un regime comunitario. Articolo 3 Scambio di informazioni 1. Ciascuno Stato membro assicura che la propria Unità nazionale Europol ed il proprio rappresentante nella rete REITOX forniscano informazioni sulla produzione, il traffico e l'uso delle nuove droghe sintetiche all'Unità droga Europol (UDE) o all'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), tenendo conto dei rispettivi mandati dei due organismi. Questi ultimi raccolgono le informazioni ricevute e le trasmettono immediatamente, in modo appropriato al loro corrispettivo, alle Unità nazionali Europol, ai rappresentanti della rete REITOX degli Stati membri, alla Commissione e all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali. 2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono: a) - una descrizione chimica e fisica, incluso il nome con il quale la nuova droga sintetica è conosciuta; - informazioni sulla frequenza, sulle circostanze e/o sui quantitativi dei rilevamenti di una nuova droga sintetica; - una prima indicazione degli eventuali rischi connessi alla nuova droga sintetica; e per quanto possibile: b) - informazioni sui precursori chimici; - informazioni sulle modalità e l'estensione del suo uso accertato o previsto della nuova droga sintetica come sostanza psicotropa; - informazioni su un eventuale altro uso della nuova droga sintetica e sull'estensione di tale utilizzazione; - ulteriori informazioni sui rischi connessi all'uso della nuova droga sintetica, inclusi i rischi di carattere sanitario e sociale. Articolo 4 Valutazione del rischio 1. Su richiesta di uno degli Stati membri o della Commissione, l'OEDT convoca una riunione speciale sotto gli auspici del comitato scientifico, cui partecipano esperti nominati dagli Stati membri ed alla quale sono invitati i rappresentanti della Commissione, dell'UDE e dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali. Tale comitato valuta gli eventuali rischi, inclusi i rischi di carattere sanitario e sociale, causati dall'uso e dal traffico delle nuove droghe sintetiche, nonché le probabili conseguenze del divieto. 2. La valutazione del rischio è effettuata in base alle informazioni fornite dagli Stati membri, dalla Commissione, dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, dall'Unità droga Europol e dall'Agenzia europea dei medicinali e tenendo conto di tutti i fattori che, secondo la convenzione sulle sostanze psicotrope (Vienna 1971), giustificherebbero la decisione di sottoporre una sostanza al controllo internazionale. 3. Dopo il completamento della valutazione dei rischi viene elaborata una relazione sulle conclusioni raggiunte. In tale relazione sono presi in considerazione tutti gli aspetti ed esposti tutti i pareri espressi in merito a tali aspetti. Articolo 5 Procedura per il controllo di nuove droghe sintetiche specifiche 1. In base ad un'iniziativa da presentare entro un mese dalla data di elaborazione della relazione sui risultati della valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, il Consiglio può, deliberando in conformità dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b) del trattato, adottare all'unanimità una decisione che definisce la nuova droga sintetica o le nuove droghe sintetiche da sottoporre alle misure necessarie o a controllo. Qualora la Commissione non ritenga necessario presentare un'iniziativa al fine di sottoporre la nuova droga sintetica o le nuove droghe sintetiche a misure di controllo, essa presenta una relazione al Consiglio in cui illustra le sue opinioni. Gli Stati membri, a norma della decisione presa dal Consiglio e entro il termine eventualmente fissato in detta decisione, si impegnano a prendere i provvedimenti necessari ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali per sottoporre dette nuove droghe sintetiche alle misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalla loro legislazione conforme agli obblighi che loro incombono a norma della convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope in relazione alle sostanze riportate negli elenchi I e II. 2. La presente azione comune non impedisce ad uno Stato membro di mantenere o di introdurre nel suo territorio qualsiasi misura di controllo nazionale da esso ritenuta appropriata non appena una nuova droga sintetica è stata identificata da uno Stato membro. 3. La presidenza presenta al Consiglio ogni anno una relazione sull'attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio sulla base del paragrafo 1. Articolo 6 Pubblicazione e entrata in vigore La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale. La presente azione comune entra in vigore il giorno della pubblicazione. Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 1997. Per il Consiglio Il Presidente H. VAN MIERLO (1) GU n. L 342 del 31. 12. 1996, pag. 6. (2) GU n. L 357 del 20. 12. 1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3769/92 della Commissione (GU n. L 383 del 29. 12. 1992, pag. 17). (3) GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 76. Direttiva modificata dalla direttiva 93/46/CEE (GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 134).