97/372/GAI: Azione comune del 9 giugno 1997 adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, riguardante la ridefinizione dei criteri per i controlli mirati e dei metodi di selezione, ecc. e la raccolta di informazioni doganali e di polizia
Gazzetta ufficiale n. L 159 del 17/06/1997 pag. 0001 - 0002
AZIONE COMUNE del 9 giugno 1997 adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, riguardante la ridefinizione dei criteri per i controlli mirati e dei metodi di selezione, ecc. e la raccolta di informazioni doganali e di polizia (97/372/GAI) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b), data l'importanza di migliorare ulteriormente l'efficacia della lotta contro il traffico illegale di stupefacenti, vista la relazione del Gruppo di esperti in materia di droga, approvata dal Consiglio europeo di Madrid del 1995, che contiene una proposta riguardante la ridefinizione dei criteri per i controlli mirati e dei metodi di selezione, ecc. e la raccolta di informazioni doganali e di polizia, vista la convenzione, del 26 luglio 1995, sull'uso dell'informatica nel settore doganale (convenzione SID) (1); vista l'azione comune del Consiglio, del 29 novembre 1996, sulla cooperazione fra amministrazioni doganali ed imprese nella lotta contro il traffico di droga (2); visto il mandato del Consiglio, del 29 novembre 1996, sugli accordi riveduti approvati in materia di operazioni congiunte di sorveglianza doganale; vista la risoluzione del Consiglio, del 29 novembre 1996, in merito alla stesura di accordi tra polizia e dogane nel settore della lotta contro la droga (3); considerando che i criteri per i controlli mirati e metodi strutturati di selezione, nonché l'uso più efficace delle informazioni doganali e di polizia costituiscono importanti strumenti per un'efficiente programmazione delle misure di repressione nella lotta contro il traffico di droga; considerando che per quanto riguarda l'applicazione della legge nel settore doganale, l'uso di criteri per i controlli mirati e metodi strutturati di selezione è finalizzato a concentrare i controlli doganali sui casi che presentano un elevato rischio di traffico di droga, consentendo nel contempo il rapido espletamento delle formalità di controllo doganale per il traffico lecito di passeggeri e merci; considerando che l'uso di criteri per i controlli mirati e metodi strutturati di selezione consente alle amministrazioni doganali di meglio fissare le priorità in modo da poter conseguire con le risorse a loro disposizione il miglior risultato possibile; considerando che organi dell'Unione europea e internazionali, quali l'UDE/Europol, l'Organizzazione mondiale delle dogane e l'Interpol svolgono un ruolo importante nello scambio di informazioni; considerando che le autorità doganali devono adottare e ridefinire le loro priorità adeguandole continuamente per far fronte a mutate circostanze e a nuove informazioni dato che i trafficanti di droga spesso modificano all'ultimo momento le loro rotte di contrabbando verso frontiere in cui, in base o meno ad informazioni anticipate, ritengono che i controlli siano meno rigorosi, HA ADOTTATO LA SEGUENTE AZIONE COMUNE: Articolo 1 Le autorità doganali degli Stati membri si adoperano per ottimizzare l'uso di criteri per i controlli mirati e metodi strutturati di selezione nonché la raccolta delle informazioni doganali e di polizia concernenti la lotta contro il traffico di droga. Le autorità doganali adottano a tal fine le seguenti misure, nell'ambito delle possibilità giuridiche e pratiche di cui agli articoli 2-8. Articolo 2 Le autorità doganali degli Stati membri ricorrono maggiormente alle informazioni messe a disposizione da tutti i settori commerciali interessati, in particolare dal settore dei trasporti. Articolo 3 Le autorità doganali degli Stati membri intensificano lo scambio reciproco di dati e di informazioni ai fini dell'analisi del rischio. In attesa della messa in funzione delle banche dati del SID, le autorità doganali degli Stati membri fanno maggior ricorso al sistema di posta elettronica del SID per il suddetto scambio di informazioni. Articolo 4 Le autorità doganali degli Stati membri intensificano l'uso di tutti i sistemi d'informazioni doganali europei disponibili concernenti i traffici marittimi, aerei, terrestri e altri (ad es.: AIR-Info, BALKAN-Info, CARGO-Info, MAR-Info, YACHT-Info). Articolo 5 Le autorità doganali degli Stati membri migliorano le procedure dei controlli mirati tenendo conto dell'organizzazione di operazioni congiunte di sorveglianza doganale, come stabilito negli accordi riveduti in materia approvati dal Consiglio il 29 novembre 1996. La partecipazione a tali operazioni di Stati che non fanno parte dell'Unione europea è incoraggiata ove possibile. Articolo 6 Le autorità doganali, le forze di polizia e le altre autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge intensificano quanto più possibile gli scambi reciproci di informazioni e dati disponibili, sia a livello nazionale, dell'Unione europea e internazionale che con altre organizzazioni dell'Unione e internazionali. Articolo 7 Le autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge analizzano ove necessario l'intelligence e le informazioni disponibili. Articolo 8 Le autorità doganali degli Stati membri elaborano «orientamenti sulla pratica ottimale» per favorire un ricorso più frequente alle tecniche di analisi del rischio. Articolo 9 La presente azione entra in vigore il giorno dell'adozione. Articolo 10 La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Fatto a Lussemburgo, addì 9 giugno 1997. Per il Consiglio Il Presidente G. ZALM (1) GU n. C 316 del 27. 11. 1995, pag. 33. (2) GU n. L 322 del 12. 12. 1996, pag. 3. (3) GU n. C 375 del 12. 12. 1996, pag. 1.