31997D0867

97/867/CE: Decisione della Commissione del 5 dicembre 1997 relativa al contributo della Comunità al finanziamento per il 1997 di un programma di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 353 del 24/12/1997 pag. 0029 - 0035


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 5 dicembre 1997 relativa al contributo della Comunità al finanziamento per il 1997 di un programma di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (97/867/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, primo comma,

considerando che la decisione 93/522/CEE della Commissione (3), modificata dalla decisione 96/633/CE (4), definisce le misure ammissibili al finanziamento comunitario per i programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare, nonché nelle Azzorre e a Madera;

considerando che le condizioni specifiche della produzione agricola nei dipartimenti francesi d'oltremare richiedono particolare attenzione e che occorre adottare o potenziare adeguate misure per le produzioni vegetali di tali dipartimenti, segnatamente nel settore fitosanitario;

considerando che il costo delle suddette misure da adottare o da potenziare nel settore fitosanitario è particolarmente elevato;

considerando che il programma di tali misure è stato presentato alla Commissione dalle competenti autorità francesi e che esso precisa, in particolare, gli obiettivi da raggiungere, le azioni da realizzare, nonché la loro durata e il loro costo, ai fini di un eventuale contributo comunitario;

considerando che la partecipazione finanziaria della Comunità può raggiungere il 60 % delle spese sovvenzionabili, escluso il finanziamento delle misure di protezione delle banane;

considerando che le azioni previste nei documenti unici di programmazione per il periodo 1994-1999 a titolo dei Fondi strutturali nel settore della protezione delle colture per i dipartimenti francesi d'oltremare non possono essere le stesse previste nel progamma qui in oggetto;

considerando che le azioni previste nel programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico non possono essere le stesse contenute nel programma qui in oggetto;

considerando che, in base alle informazioni tecniche fornite dalla Francia, il comitato fitosanitario permanente ha potuto esaminare la situazione in modo approfondito e globale;

considerando che le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il contributo finanziario della Comunità al programma ufficiale di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare presentato dalla Francia per il 1997.

Articolo 2

Il programma ufficiale comprende quattro sottoprogrammi.

1) Un sottoprogramma elaborato dal dipartimento della Guadalupa e comprendente due azioni:

- strutture di valutazione, d'analisi e di diagnosi dei rischi fitosanitari;

- lotta contro i parassiti delle colture.

2) Un sottoprogramma elaborato dal dipartimento della Guiana e comprendente tre azioni:

- strutture di valutazione, d'analisi e di diagnosi dei rischi fitosanitari;

- approntamento di metodi di lotta contro i principali parassiti delle colture;

- indagine e lotta contro i parassiti e le malattie del riso.

3) Un sottoprogramma elaborato dal dipartimento della Riunione e comprendente tre azioni:

- strutture di valutazione, d'analisi e di diagnosi dei rischi fitosanitari;

- approntamento di metodi di lotta contro i principali parassiti delle colture;

- indagine sui parassiti della frutta e delle colture orticole e organismi ausiliari.

4) Un sottoprogramma elaborato dal dipartimento della Martinica e comprendente tre azioni:

- strutture di valutazione, d'analisi e di diagnosi dei rischi fitosanitari;

- lotta contro i principali parassiti delle colture;

- strutturazione della lotta integrata per coltivazioni orticole.

Articolo 3

Per il 1997, il contributo comunitario al finanziamento del programma è limitato a 750 000 ECU per le spese relative alle misure ammissibili definite dalla decisione 93/522/CEE, su una spesa complessiva di 1 326 374 ECU (IVA esclusa).

Il piano finanziario del programma, comprendente i costi e il relativo finanziamento, figura nell'allegato I della presente decisione. Qualora la spesa totale sovvenzionante presentata dalla Francia per il 1997, risultasse inferiore all'importo previsto di 576 374 ECU, il contributo comunitario verrebbe ridotto in proporzione.

Il rimborso comunitario sarà effettuato a concorrenza dell'importo indicato al primo comma in base al tasso contabile dell'ECU vigente il 1° settembre 1997, ossia 1 ECU = 6,634630 FF.

Articolo 4

È versato alla Francia un acconto di 300 000 ECU.

Articolo 5

L'aiuto comunitario riguarda le spese sostenute per misure ammissibili connesse alle operazioni previste dal programma per la cui attuazione la Francia abbia provveduto ad impegnare gli stanziamenti necessari tra il 1° ottobre 1996 e il 31 dicembre 1997. La data limite per la chiusura dei pagamenti relativi alle suddette operazioni è fissata al 30 settembre 1998, pena la perdita del diritto al finanziamento comunitario in caso di ritardo ingiustificato.

Qualora risultasse necessario prorogare la data limite di pagamento, l'autorità responsabile dovrà introdurre relativa domanda di proroga corredata delle debite motivazioni, prima della data limite in vigore.

Articolo 6

Le disposizioni di applicazione finanziaria del programma, le disposizioni relative al rispetto delle politiche comunitarie e le informazioni che la Francia deve fornire alla Commissione figurano nell'allegato II.

Articolo 7

Gli eventuali appalti pubblici concernenti gli investimenti oggetto della presente decisione sono soggetti al diritto comunitario.

Articolo 8

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

(2) GU L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1.

(3) GU L 251 dell'8. 10. 1993, pag. 35.

(4) GU L 283 del 5. 11. 1996, pag. 58.

ALLEGATO I

TABELLA FINANZIARIA PER IL 1997

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

I. DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DEL PROGRAMMA

A. Disposizioni di applicazione finanziaria

1. La Commissione intende avviare una solida collaborazione con le autorità responsabili dell'attuazione del programma. Conformemente al programma, dette autorità sono quelle in appresso indicate.

Impegni e pagamenti

2. La Francia s'impegna a garantire che, per le azioni cofinanziate dalla Comunità, tutti gli organismi pubblici o privati che si occupano della gestione e dell'attuazione delle operazioni tengano una contabilità adeguata, al fine di facilitare la verifica delle spese da parte della Comunità e delle autorità nazionali di controllo.

3. L'impegno di bilancio iniziale, valido per un anno, si basa su un piano finanziario indicativo.

4. La decisione d'impegno è subordinata all'approvazione della forma d'intervento da parte della Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 16 bis della direttiva 77/93/CEE del Consiglio (1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/14/CE della Commissione (2).

5. Successivamente alla decisione d'impegno è versato un primo acconto di 300 000 ECU.

6. Il saldo viene versato in due rate, pari ciascuna a 225 000 ECU. La prima parte del saldo è versata previa presentazione alla Commissione del primo rapporto intermedio d'attività e previa approvazione di quest'ultimo da parte della stessa. La seconda e ultima parte del saldo è versata su presentazione alla Commissione della distinta delle spese effettuate e previa accettazione di quest'ultima da parte della stessa.

Autorità responsabili dell'attuazione del programma

- Amministrazione centrale:

Ministère de l'agriculture et de la pêche

Direction générale de l'alimentation

Sous-direction de la protection des végétaux

175, rue du Chevaleret

75646 PARIS CEDEX 13

- Amministrazioni locali:

- Guadalupa:

Ministère de l'agriculture et de la pêche

Direction de l'agriculture et de la forêt

Jardin botanique

97109 BASSE TERRE CEDEX

- Martinica:

Ministère de l'agriculture et de la pêche

Direction de l'agriculture et de la forêt

Jardin Desclieux

BP 642

97262 FORT DE FRANCE CEDEX

- Guiana:

Ministère de l'agriculture et de la pêche

Direction de l'agriculture et de la forêt

Cité Rebard

Route de Baduel

BP 746

97305 CAYENNE CEDEX

- Riunione

Ministère de l'agriculture et de la pêche

Direction de l'agriculture et de la forêt

Parc de la Providence

97489 SAINT DENIS DE LA RÉUNION

7. Alla Commissione dev'essere presentata una distinta delle spese reali sostenute, ripartite per tipo di azione o sottoprogramma, affinché sia comprovata la loro conformità al piano finanziario indicativo. Se la Francia tiene un'adeguata contabilità informatizzata, questa è considerata accettabile.

8. I contributi concessi dalla Comunità in virtù della presente decisione sono versati all'autorità designata dalla Francia, che è inoltre responsabile del rimborso di eventuali importi eccedenti.

9. Tutti gli impegni e i pagamenti si effettuano in ecu.

I piani finanziari dei quadri comunitari di sostegno e gli importi dell'intervento comunitario sono espressi in ecu al tasso fissato dalla presente decisione. I versamenti sono effettuati sul conto seguente:

Ministère du budget

Direction de la comptabilité publique

Agence comptable centrale du Trésor

139, rue de Bercy

75572 PARIS CEDEX 12

N. E 478 98 Divers

Controllo finanziario

10. Possono essere effettuati controlli, su richiesta, dalla Commissione o dalla Corte dei conti delle Comunità europee. La Francia e la Commissione si scambiano immediatamente ogni informazione relativa ai risultati dei medesimi.

11. Nei tre anni successivi all'ultimo pagamento relativo alla forma d'assistenza, l'autorità responsabile dell'esecuzione dell'azione trasmette alla Commissione tutta la documentazione comprovante le spese sostenute.

12. Nel presentare le domande di pagamento, la Francia trasmette alla Commissione tutte le relazioni ufficiali concernenti il controllo dell'azione.

Riduzione, sospensione e soppressione del contributo

13. La Francia dichiara che il finanziamento comunitario è utilizzato per i fini previsti. Se l'attuazione di un intervento o di una misura giustifica solo una parte del contributo finanziario concesso, la Commissione recupera immediatamente l'importo indebitamente versato. In caso di controversia, la Commissione procede a un esame adeguato del caso, invitando la Francia o le autorità da essa designate a presentare le proprie osservazioni entro due mesi.

14. A seguito di tale esame, la Commissione può ridurre o sospendere il contributo per l'azione o la misura in oggetto qualora sia confermata l'esistenza di un'irregolarità, e in particolare di una modifica sostanziale, che incida sulla natura o sulle condizioni d'esecuzione dell'azione o della misura e per la quale non sia stata richiesta la sua approvazione.

Ripetizione dell'indebito

15. Gli importi indebitamente versati devono essere rimborsati alla Comunità dall'autorità designata al punto 8. Le somme non rimborsate sono maggiorate di un interesse di mora. Se, per qualsiasi motivo, l'autorità designata al punto 8 non procede al rimborso dell'importo dovuto, alla Francia incombe il versamento di detto importo alla Commissione.

Prevenzione e rilevamento di irregolarità

16. I partner si conformano a un codice di condotta stabilito dalla Francia per garantire il rilevamento di eventuali irregolarità nella forma di assistenza. In particolare, detto Stato membro provvede:

- all'avvio di un'azione adeguata,

- all'eventuale recupero degli importi indebitamente versati a seguito di un'irregolarità,

- all'avvio di un'azione per prevenire irregolarità.

B. Sorveglianza e valutazione

I. Comitato di sorveglianza

1. Istituzione

Indipendentemente dal finanziamento della presente azione, la Francia e la Commissione istituiscono un comitato di sorveglianza composto dai rispettivi rappresentanti con il compito di fare regolarmente il punto sull'esecuzione del programma, decidendo ove del caso i necessari adeguamenti.

2. Al più tardi entro un mese dalla notifica della presente decisione alla Francia, il comitato di sorveglianza stabilisce il proprio regolamento interno.

3. Competenze del comitato di sorveglianza

Il comitato:

- è responsabile della corretta esecuzione del programma, affinché siano raggiunti gli obiettivi stabiliti. La competenza del comitato è limitata alle misure del programma e al contributo comunitario. In particolare, esso vigila sul rispetto delle disposizioni regolamentari, comprese quelle relative all'ammissibilità delle operazioni e dei progetti;

- sulla base delle informazioni relative alla selezione dei progetti già approvati e realizzati, esso si pronuncia sull'applicazione dei criteri di selezione definiti nel programma;

- propone le misure necessarie ad accelerare l'esecuzione del programma, in caso di ritardo evidenziato dagli indicatori e dalle valutazioni intermedie;

- può procedere, d'intesa con il/i rappresentante/i della Commissione, a un adattamento dei piani di finanziamento nei limiti del 15 % del contributo comunitario a un sottoprogramma o a una misura per la totalità del periodo o nei limiti del 20 % per l'esercizio annuale, purché non sia superato l'importo globale previsto nel programma né siano compromessi i principali obiettivi del medesimo;

- esprime un parere sugli adattamenti proposti alla Commissione;

- esprime un parere sui progetti di assistenza tecnica previsti nel programma;

- esprime un parere sui progetti della relazione finale di esecuzione;

- riferisce regolarmente (almeno due volte per il periodo considerato) al comitato fitosanitario permanente sullo stato d'avanzamento dei lavori e sulle spese.

II. Sorveglianza e valutazione del programma nel corso della sua esecuzione (sorveglianza e valutazione continue)

1. All'organismo nazionale responsabile dell'esecuzione sono affidate la sorveglianza e la valutazione continue del programma.

2. Per sorveglianza continua s'intende un sistema d'informazione sullo stato d'avanzamento dell'esecuzione del programma. La sorveglianza continua, che verte sulle misure previste dal programma, si avvale di indicatori, finanziari e fisici, strutturati in modo da poter valutare se per ciascuna misura le spese corrispondano a parametri fisici prestabiliti, indicanti il grado di realizzazione della misura stessa.

3. La valutazione continua del programma comprende un'analisi dei risultati quantitativi basata su considerazioni operative, giuridiche e procedurali, con l'obiettivo di garantire la conformità delle misure agli obiettivi del programma.

Relazione d'esecuzione ed esame approfondito del programma

4. La Francia comunica alla Commissione, al più tardi un mese dopo l'adozione del programma, il nome dell'autorità responsabile dell'elaborazione e della presentazione della relazione finale d'esecuzione.

La relazione finale contiene un bilancio circostanziato dell'insieme del programma (livello di realizzazione degli obiettivi fisici e qualitativi e dei progressi ottenuti), nonché una valutazione dell'impatto fitosanitario ed economico immediato.

Per il presente programma, la competente autorità presenterà la relazione finale alla Commissione entro il 31 dicembre 1998 e al comitato fitosanitario permanente appena possibile successivamente.

5. D'intesa con la Francia, la Commissione può ricorrere ai servizi di un esperto indipendente, incaricato di procedere alla sorveglianza e alla valutazione continue di cui al punto 3. In particolare, tale esperto può presentare proposte di adattamento dei sottoprogrammi e/o delle misure, proposte di modifica dei criteri di selezione dei progetti, ecc., tenuto conto dei problemi incontrati nel corso dell'esecuzione. In base a tale sorveglianza della gestione, egli formula un parere sulle misure amministrative da adottare.

C. Informazione e pubblicità

Nel quadro della presente azione, l'organismo responsabile dell'esecuzione di questa forma d'intervento provvede ad un'adeguata pubblicità della medesima.

Più particolarmente esso deve:

- sensibilizzare i potenziali beneficiari e le organizzazioni professionali in merito alle possibilità offerte dall'azione;

- sensibilizzare l'opinione pubblica sulla funzione svolta dalla Comunità in rapporto all'azione.

La Francia e l'organismo responsabile dell'esecuzione consultano la Commissione sulle iniziative previste in questo settore, ricorrendo eventualmente al comitato di sorveglianza. Essi comunicano regolarmente alla Commissione le misure d'informazione e di pubblicità adottate, o con una relazione finale o tramite il comitato di sorveglianza.

Devono essere rispettate le disposizioni giuridiche nazionali in materia di riservatezza delle informazioni.

II. RISPETTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

È richiesto il rispetto delle politiche comunitarie nel settore.

Nell'esecuzione del programma occorre attenersi alle disposizioni vigenti in materia di coordinamento e di rispetto delle politiche comunitarie. A tale riguardo, la Francia deve fornire le informazioni che seguono.

1. Aggiudicazione di appalti pubblici

Il questionario «appalti pubblici» (3) dev'essere compilato per i seguenti contratti:

- appalti pubblici superiori ai limiti fissati dalle direttive «forniture» e «lavori», assegnati dalle amministrazioni aggiudicatrici ai sensi delle suddette direttive e che non rientrano nelle esenzioni ivi previste;

- appalti pubblici inferiori a detti limiti, qualora costituiscano lotti di un'opera o forniture omogenee di valore superiore al limite. Per «opera» s'intende il risultato di un insieme di lavori edilizi o del genio civile, atto ad assolvere una funzione economica o tecnica.

I limiti sono quelli in vigore alla data di pubblicazione della presente decisione.

2. Protezione dell'ambiente

a) Informazioni generali

- Descrizione dei principali elementi e problemi dell'ambiente nella regione interessata, con particolare riguardo alle zone che presentano una rilevanza ai fini della conservazione (zone sensibili).

- Descrizione globale delle principali incidenze positive e negative che il programma può avere sull'ambiente a seguito degli investimenti previsti.

- Descrizione delle misure previste per evitare, ridurre o compensare eventuali effetti negativi per l'ambiente.

- Sintesi dei risultati ottenuti in seguito a consultazione sia delle autorità responsabili per l'ambiente (parere del ministero dell'Ambiente o di un ente omologo) sia eventualmente dell'opinione pubblica.

b) Descrizione delle misure previste

Per quanto riguarda le misure del programma che potrebbero avere una grave incidenza negativa sull'ambiente, andranno indicate:

- le procedure da applicare per la valutazione dei progetti individuali durante l'esecuzione del programma;

- i dispositivi previsti per il controllo dell'impatto ambientale durante l'esecuzione del programma, per la valutazione dei risultati e per l'eliminazione, la riduzione o la compensazione degli effetti negativi.

(1) GU L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

(2) GU L 87 del 2. 4. 1997, pag. 17.

(3) Comunicazione C(88) 2510 della Commissione agli Stati membri sul controllo del rispetto delle norme in materie di pubblici appalti nei progetti e nei programmi finanziati da Fondi strutturali e dagli strumenti finanziari (GU C 22 del 28. 1. 1989, pag. 3).