97/805/CE: Decisione della Commissione del 26 novembre 1997 che istituisce misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari della Cina e che abroga la decisione 97/368/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 330 del 02/12/1997 pag. 0019 - 0020
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 1997 che istituisce misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari della Cina e che abroga la decisione 97/368/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/805/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (2), in particolare l'articolo 19, considerando che è stata individuata, al momento della loro importazione nella Comunità, la presenza del Vibrio parahaemolyticus in alcuni prodotti della pesca provenienti da diversi stabilimenti di trasformazione situati in Cina; considerando che la presenza del Vibrio parahaemolyticus negli alimenti è la conseguenza di pratiche igieniche inadeguate prima e/o dopo la trasformazione degli alimenti e può costituire un grave pericolo per la sanità pubblica; considerando che le importazioni di prodotti dagli stabilimenti in questione situati in Cina non possono pertanto essere più autorizzate; considerando che i sopralluoghi effettuati in Cina da ispettori della Comunità e i risultati dei controlli svolti ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità hanno provato l'esistenza di potenziali rischi sanitari per quanto riguarda la produzione e la trasformazione di prodotti della pesca; considerando che la decisione 97/368/CE (3) della Commissione recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari della Cina, modificata da ultimo dalla decisione 97/620/CE (4), vieta le importazioni di prodotti della pesca freschi originari della Cina e dispone che ogni partita di prodotti della pesca congelati o trasformati originari della Cina sia sottoposta sistematicamente ad un'analisi microbiologica; considerando che la decisione 97/368/CE deve essere riesaminata anteriormente al 28 febbraio 1998 e che sulla base delle risultanze attuali è necessario prorogare sino al 30 giugno 1998 le misure previste da tale decisione; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La presente decisione si applica ai prodotti della pesca, freschi, congelati o trasformati, originari della Cina. Articolo 2 Gli Stati membri vietano le importazioni di prodotti della pesca, in qualsiasi forma, provenienti dai seguenti stabilimenti situati in Cina: Pingyang freezing multiple-producing factory - N. 60 Jangkou road Aojiang Pingyang, Zhejiang (numero di codice dello stabilimento: 3300/02097) e Wenzhou Hongdali aquatic product processing co. Ltda Yanting cold storage plant Yanting, Cangnan - Zhejiang (numero di codice dello stabilimento: 3300/02083). Articolo 3 All'articolo 6 della decisione 97/368/CE, la data del 28 febbraio 1998 è sostituita dalla data del 30 giugno 1998. Articolo 4 Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate alle importazioni dalla Cina allo scopo di renderle conformi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 5 Tutte le spese connesse all'applicazione della presente decisione sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario. Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1. (2) GU L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1. (3) GU L 156 del 13. 6. 1997, pag. 57. (4) GU L 254 del 17. 9. 1997, pag. 17.