31997D0803

97/803/CE: Decisione del Consiglio del 24 novembre 1997 riguardante la revisione di medio periodo della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea

Gazzetta ufficiale n. L 329 del 29/11/1997 pag. 0050 - 0068


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 24 novembre 1997 riguardante la revisione di medio periodo della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (97/803/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea (1), in particolare l'articolo 240, paragrafo 3,

visto l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nell'ambito del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE, firmato a Bruxelles il 20 dicembre 1995,

vista la proposta della Commissione (2),

considerando che, a norma dell'articolo 240 della decisione 91/482/CEE, prima della scadenza del primo quinquennio, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, stabilisce i contributi finanziari della Comunità per il secondo quinquennio aperto da detta decisione, nonché le eventuali modifiche delle disposizioni in essa contenute;

considerando che con la decisione 96/109/CE, del 29 gennaio 1996, relativa a misure transitorie applicabili a decorrere dal 1° marzo 1995 nell'ambito dell'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità (3), il Consiglio ha deciso le disposizioni necessarie per garantire la continuità dei contributi finanziari;

considerando che i contributi finanziari per il secondo periodo d'applicazione della decisione 91/482/CEE, che ammontano a 165 milioni di ecu in base all'8° Fondo europeo di sviluppo, in appresso denominato «Fondo», e a 35 milioni di ecu sotto forma di prestiti della Banca europea per gli investimenti, in appresso denominata «la Banca», sulle sue risorse proprie, possono essere mantenuti allo stesso livello per quanto riguarda i vari elementi dell'aiuto non programmabile ed aumentati in proporzione per il finanziamento di progetti e programmi di sviluppo nel quadro dei programmi indicativi dei diversi PTOM;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 240, paragrafo 3 della decisione 91/482/CEE, le autorità competenti dei PTOM hanno notificato alla Commissione, mediante memorandum e quindi nell'ambito di riunioni di partenariato Commissione/Stato membro/PTOM, le modifiche o le aggiunte desiderate; che successivamente la Commissione, mediante comunicazione al Consiglio sulla revisione di medio periodo dell'associazione dei PTOM alla CE, ha raccomandato vari emendamenti alla decisione d'associazione; che tali emendamenti tengono conto, nei limiti del possibile, dei desideri dei PTOM, dell'esperienza acquisita dalla Commissione durante i primi cinque anni d'attuazione della decisione 91/482/CEE, dei progressi compiuti nella costruzione dell'Unione europea dal 1991, nonché dei negoziati di revisione di medio periodo della quarta convenzione ACP/CE di Lomé;

considerando che, con la decisione 91/482/CEE, il Consiglio ha reso possibile la consultazione delle autorità locali dei PTOM attraverso il partenariato Commissione/Stato membro/PTOM e che i memorandum preparatori per la revisione di medio periodo di tale decisione hanno dimostrato il grande interesse delle autorità locali per tale pratica; che occorre pertanto rafforzare la procedura di «partenariato» per procedere ormai a consultazioni regolari;

considerando che la partecipazione dello Stato membro da cui un paese o territorio dipende resta di primaria importanza per tale partenariato, e che deve quindi instaurarsi una stretta concertazione con lo Stato membro in questione per quanto concerne le attività contemplate dal partenariato;

considerando che l'instaurazione, con la decisione 91/482/CEE, del libero accesso per tutti i prodotti originari dei PTOM, e il mantenimento del cumulo tra prodotti originari degli Stati ACP e prodotti originari dei PTOM, hanno portato alla luce il rischio di conflitti tra gli obiettivi di due politiche comunitarie, vale a dire lo sviluppo dei PTOM e la politica agricola comune; che infatti gravi perturbazioni sul mercato comunitario di alcuni prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati hanno determinato più volte l'adozione di misure di salvaguardia; che è necessario prevenire nuove perturbazioni mediante misure atte a definire un quadro favorevole alla regolarità degli scambi e compatibili nel contempo con la politica agricola comune;

considerando che la revisione di medio periodo della quarta convenzione di Lomé ha comportato in particolare una serie di modifiche relative a una migliore e ad una maggiore efficacia della cooperazione, a una migliore promozione delle iniziative locali attraverso la cooperazione decentrata, a una nuova impostazione nei confronti dello sviluppo del commercio e dei servizi o ad un maggiore dialogo nell'ambito della programmazione delle risorse del FES; che è auspicabile che tali modifiche siano apportate anche ai PTOM e che occorre pertanto modificare in tal senso, con gli opportuni adattamenti, la decisione 91/482/CEE;

considerando, infine, che occorre integrare la decisione 91/482/CEE con varie disposizioni che consentano di tenere maggiormente conto della dimensione umana dell'associazione dei PTOM alla Comunità; che ciò è possibile consentendo ai cittadini dei PTOM l'accesso a una serie di programmi comunitari aperti ai cittadini dell'Unione europea; che ciò è possibile prevedendo a termine il riconoscimento dei diplomi conseguiti nei PTOM per determinate professioni,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 91/482/CEE è modificata dalle disposizioni seguenti:

A. IN TUTTA LA DECISIONE

1) I termini «Comunità economica europea» sono sostituiti dai termini «Comunità europea», e la sigla «CEE» è sostituita dalla sigla «CE».

2) I termini «Consiglio delle Comunità europee» sono sostituiti dai termini «Consiglio dell'Unione europea».

3) Il termine «delegato» è sostituito dal termine «capo delegazione».

B. PRIMA PARTE

DISPOSIZIONI GENERALI DELLA COOPERAZIONE CE-PTOM

Articolo 2

4) All'articolo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Nel sostenere le strategie di sviluppo dei PTOM, si terrà conto sia degli obiettivi e delle priorità della politica di cooperazione e sviluppo della Comunità e degli Stati membri interessati che delle politiche e priorità di sviluppo dei PTOM.»

Articoli 7, 8 e 9

5) Il titolo del capitolo «Cooperazione decentrata e compartecipazione» è sostituito dal titolo «Partenariato».

6) Gli articoli 7, 8 e 9 sono soppressi.

C. SECONDA PARTE

I SETTORI DELLA COOPERAZIONE CE-PTOM

TITOLO I

AMBIENTE

Articolo 16

7) L'articolo 16 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 16

La Comunità si impegna, per quanto la concerne, ad adoperarsi al massimo affinché, in generale, i movimenti internazionali di rifiuti pericolosi e non pericolosi nonché di residui radioattivi siano tenuti sotto controllo e sottolinea l'importanza di un'efficace cooperazione internazionale in materia.

Al riguardo, la Comunità vieta le esportazioni dirette o indirette di tali rifiuti e residui nei PTOM, ad eccezione delle esportazioni di rifiuti non pericolosi destinati ad operazioni di recupero, e, contemporaneamente, le autorità competenti dei PTOM vietano a loro volta l'importazione diretta o indiretta nel loro territorio di questi stessi rifiuti provenienti dalla Comunità o da qualsiasi altro paese, fatti salvi impegni internazionali sottoscritti o che saranno sottoscritti in futuro riguardo a questi due settori nelle sedi internazionali competenti.

Le autorità competenti dei PTOM si impegnano ad assicurare un controllo rigoroso dell'applicazione delle suddette misure di divieto.

1) Queste disposizioni non ostano a che uno Stato membro, verso il quale un PTOM abbia deciso di esportare rifiuti per trattamento, riesporti i rifiuti trattati verso il PTOM d'origine. In caso di riesportazione verso dei PTOM, ciascun trasferimento è accompagnato da un esemplare del documento di controllo munito del timbro che ne attesta l'autorizzazione.

2) Per quanto riguarda la Comunità e fatto salvo il precedente punto 1, si applica il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea (*), nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.

Per quanto concerne i PTOM che non sono membri della convenzione di Basilea per il loro status costituzionale, le loro autorità competenti adottano quanto prima le disposizioni interne di carattere giuridico e amministrativo necessarie ai fini dell'attuazione di questo impegno.

3) Per quanto concerne l'importazione nella Comunità di rifiuti pericolosi provenienti dai PTOM e di rifiuti non pericolosi destinati ad essere eliminati, si applicano gli articoli 1-12 e 25-39 del regolamento (CEE) n. 259/93.

4) Nell'ambito del presente articolo, il termine "rifiuti pericolosi" va interpretato facendo riferimento alle categorie di prodotti che figurano negli allegati 1 e 2 della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e della loro eliminazione.

Per quanto riguarda i residui radioattivi, le definizioni e i valori limite applicabili saranno quelli che verranno adottati nell'ambito dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA). Nel frattempo si applicano le definizioni e i valori limite precisati nell'allegato VI.

(*) GU L 30 del 6. 2. 1993, pag. 1.»

TITOLO V

SVILUPPO INDUSTRIALE, FABBRICAZIONE E TRASFORMAZIONE

Articolo 48

8) L'articolo 48 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 48

Su richiesta delle autorità competenti dei PTOM, questi possono fruire dei servizi del Centro per lo sviluppo industriale, in prosieguo denominato "CSI", di cui agli articoli 87-98 della Convenzione di Lomé IV, i cui obiettivi e le cui attività sono definiti al capitolo 1, e dei centri di informazione di corrispondenza (CDIC), istituiti nel quadro della politica comunitaria a favore delle imprese, i cui obiettivi e le cui attività sono definiti al capitolo 2 seguente.

Gli eventuali costi dei interventi del CSI o dei CDIC a favore dei PTOM che se ne avvalgano sono finanziati mediante le risorse previste dall'articolo 154 per la zona, tra le tre indicate, cui appartengono detti PTOM.»

9) È inserito il capitolo seguente:

«Capitolo 1

Il Centro per lo sviluppo industriale (CSI)»

Articolo 48 bis

10) È inserito l'articolo seguente:

«48 bis

1. Il CSI contribuisce alla creazione e al rafforzamento delle imprese industriali dei PTOM, specialmente incoraggiando le iniziative congiunte degli operatori economici della Comunità e dei PTOM. Il CSI esercita le funzioni suddette ispirandosi ad un principio di selettività, ponendo l'accento sulle possibilità di creare imprese comuni e di stimolare attività di subappalto.

2. Il CSI provvede:

a) al fine di garantire l'efficacia delle sue azioni, a concentrare gli interventi sui PTOM che:

i) abbiano incluso nel loro programma indicativo il sostegno allo sviluppo industriale o al settore privato in generale, come previsto dall'articolo 187, paragrafo 3, lettere b) e c); e/o

ii) abbiano ottenuto contributi finanziari e assistenza da altre istituzioni comunitarie per la promozione e lo sviluppo del settore privato e/o industriale;

b) a svolgere le sue attività nell'ambito dell'attuazione di programmi di sostegno allo sviluppo industriale e al settore privato stabiliti dal PTOM di cui alla lettera a) per garantire la realizzazione dei loro programmi indicativi;

c) a rafforzare la propria presenza attiva nei PTOM di cui alla lettera a), in particolare per quanto riguarda l'identificazione di progetti e promotori, e l'assistenza per la presentazione di tali progetti alle istituzioni finanziarie;

d) a privilegiare l'identificazione di operatori che propongono validi progetti industriali di piccola e media entità e, qualora tali progetti soddisfino le esigenze dei PTOM interessati, ad assisterli nella loro promozione e realizzazione.

3. La Commissione, la Banca e il CSI cooperano attivamente, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze. A questo scopo, e per garantire la coerenza degli interventi comunitari a sostegno del settore privato, in generale, e del settore industriale, in particolare, nei PTOM di cui al paragrafo 2, lettera a), la Commissione, previa consultazione con la Banca e in contatto con il CSI, prepara i programmi di sostegno per tali settori, indicando gli orientamenti sulla strategia da seguire.»

Articolo 48 ter

11) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 48 ter

1. Il CSI esercita le funzioni di cui all'articolo 48 bis privilegiando i progetti che offrono un potenziale sicuro. Le sue attività sono in particolare le seguenti:

a) individuare i progetti industriali economicamente validi nei PTOM, istruirli, valutarli, promuoverli e contribuire alla loro attuazione;

b) realizzare studi e valutazioni per mettere in evidenza le possibilità concrete di cooperazione industriale con la Comunità al fine di promuovere lo sviluppo industriale dei PTOM e di facilitare l'esecuzione di azioni appropriate;

c) fornire informazioni e offrire servizi di consulenza e competenze tecniche specifiche, compresi studi di fattibilità, allo scopo di accelerare la creazione e/o il rinnovamento di imprese industriali;

d) individuare partner potenziali dei PTOM e della Comunità per effettuare investimenti comuni e prestare assistenza per il controllo e l'attuazione;

e) individuare e fornire informazioni sulle possibili fonti di finanziamento, offrire un contributo per la richiesta di finanziamento nonché, se necessario, fornire assistenza alla mobilizzazione di finanziamenti provenienti da tali fonti per progetti industriali nei PTOM;

f) individuare, raccogliere, valutare e fornire informazioni e consigli in materia di acquisizione, adattamento e sviluppo di adeguate tecnologie industriali relative a progetti specifici e, se del caso, fornire assistenza nell'esecuzione di azioni sperimentali o dimostrative.

2. Per facilitare il conseguimento di tali obiettivi il CSI può, oltre alle sue attività principali:

a) realizzare studi, ricerche di mercato e valutazioni, nonché raccogliere e diffondere tutte le informazioni utili sulle condizioni e le possibilità di cooperazione industriale, in particolare sull'ambiente economico e sul trattamento che i potenziali investitori possono aspettarsi, come pure sulle potenzialità dei progetti industriali economicamente validi;

b) contribuire, ove opportuno, alla commercializzazione in loco e sui mercati degli altri PTOM, degli Stati ACP e della Comunità, di manufatti PTOM per favorire l'utilizzazione ottimale delle capacità industriali esistenti o future;

c) identificare i responsabili del settore industriale, i promotori e gli operatori economici e finanziari della Comunità e dei PTOM e agevolare qualsiasi forma di contatto e di incontri tra loro;

d) individuare, in base alle necessità comunicate dai PTOM, le possibilità in materia di formazione industriale, soprattutto sul luogo di lavoro, per rispondere alle esigenze delle imprese industriali, esistenti e in progetto, dei PTOM e, se necessario, partecipare alla realizzazione di azioni appropriate;

e) raccogliere e divulgare tutte le informazioni utili sul potenziale industriale dei PTOM e sull'evoluzione dei settori industriali della Comunità e dei PTOM;

f) promuovere il subappalto nonché l'espansione e il consolidamento dei progetti industriali regionali.»

12) È inserito il capitolo seguente:

«Capitolo 2

Gli EURO-INFO centri di corrispondenza (EICC)»

13) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 48 quater

Gli EURO-INFO centri di corrispondenza (EICC) espletano le mansioni seguenti nei confronti dei PTOM:

- divulgare l'informazione comunitaria alle imprese del PTOM;

- raccogliere e distribuire alla rete degli EURO-INFO Centri (EIC) le informazioni del PTOM che possono essere utili alle PMI europee;

- rispondere alle domande di ordine generale, giuridico, amministrativo, statistico, rivolte dalle imprese del PTOM in merito all'Unione europea;

- rispondere alle domande di ordine generale, giuridico, amministrativo, statistico, rivolte dalle imprese della Comunità europea in merito ai PTOM.

Per rispettare al massimo uno spirito di reciprocità in materia di informazione, la Commissione garantisce che le imprese comunitarie possano accedere a informazioni e servizi di assistenza e consulenza riguardanti i PTOM dello stesso tipo di quelli offerti dalla Comunità alle imprese dei PTOM.

In ogni PTOM potrà essere creato un solo centro di corrispondenza. Ciascuno di essi potrà sviluppare una rete secondaria secondo le proprie esigenze e i propri mezzi per garantire la più ampia diffusione delle informazioni e dei servizi.»

14) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 48 quinquies

Per svolgere adeguatamente le sue mansioni, il centro di corrispondenza dispone degli strumenti e dei servizi seguenti:

a) documentazione: elenco dei documenti selezionati per una biblioteca di base (da acquisire); modalità e costo dell'acquisto;

b) un particolare software (da acquisire) che consenta di avviare e gestire singoli fascicoli per ciascuna questione e condurre ricerche utili su fascicoli precedenti, sulla documentazione esistente e sulle basi di dati;

c) banche dati: elenco delle banche dati accessibili (a pagamento); modalità e costo di allacciamento alla rete;

d) formazione: corsi "autoformazione" (da acquisire); calendario delle sessioni di formazione (materie comunitarie specifiche, funzionamento degli EIC); sessioni di formazione sull'impiego delle basi di dati a pagamento; conferenza annuale che riunisca tutti gli EIC e gli EICC (per tutte queste attività, le spese di viaggio e soggiorno sono a carico dell'EICC);

e) accesso ai funzionari dell'amministrazione centrale competenti per ottenere informazioni su materie relative ai settori comunitari;

f) accesso alla banca dati "capitalizzazione" mediante VANS: tale banca dati, alimentata dalla rete EIC, contiene domande/risposte relative a questioni essenzialmente comunitarie;

g) posta elettronica: l'EICC potrà accedere alla posta elettronica e soprattutto a quella della rete EIC.»

15) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 48 sexies

1. La richiesta di creazione di un centro di corrispondenza, nonché la scelta della struttura che accoglierà l'EICC è rivolta alla Commissione dalle autorità competenti del PTOM, attraverso i canali di cui all'articolo 222.

2. È stabilita una convenzione tra l'EICC e la Commissione, che prevede fra l'altro che il centro di corrispondenza sia dotato di risorse umane, materiali e finanziarie sufficienti.

3. Su richiesta delle autorità competenti del PTOM, secondo le procedure previste nella terza parte, titolo III della presente decisione, un finanziamento parziale può essere messo a disposizione della struttura che accoglie l'EICC nell'ambito delle sovvenzioni concesse in base al programma indicativo territoriale o regionale.

4. Per selezionare la struttura che propone di accogliere il centro di corrispondenza, possono essere adottati i criteri seguenti:

- l'esperienza della struttura candidata in materia di assistenza e consulenza alle imprese, e un'impostazione di tipo aziendale nei confronti delle PMI;

- la rappresentatività presso le imprese del PTOM che richiede un EICC;

- la conoscenza delle questioni europee;

- la volontà e la capacità di garantire la reciprocità dei servizi forniti alle imprese del PTOM e alle imprese comunitarie;

- le possibilità di autonomia finanziaria;

- la volontà di integrare nel centro di corrispondenza persone con un'ottima conoscenza dell'inglese o del francese e con esperienza nel campo dell'informatica;

- la fornitura di strumenti informatici e di comunicazione conformi alle specifiche fornite;

- l'impegno a servire tutte le PMI, senza discriminazione riguardo a status o settore, eventualmente in collaborazione con gli altri EIC o EICC della rete.»

TITOLO IX

SVILUPPO DEI SERVIZI

Capitolo 4

Trasporti, comunicazioni e informatica

Articolo 79

16) All'articolo 79, il numero «1» è inserito all'inizio del primo comma e sono aggiunti i paragrafi 2 e 3 seguenti:

«2. Al fine di contribuire alla promozione e allo sviluppo del commercio marittimo nei PTOM, nell'ambito della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo e degli strumenti esistenti, può essere rivolta particolare attenzione alle misure atte ad agevolare e promuovere l'accesso degli operatori marittimi dei PTOM alle risorse previste dalla presente decisione, soprattutto per quanto riguarda i progetti ed i programmi volti a migliorare la competitività dei loro servizi marittimi.

3. La Comunità può fornire assistenza sotto forma di capitali di rischio e/o di prestiti della Banca per il finanziamento di progetti e programmi nei settori di cui al presente articolo.»

TITOLO X

SVILUPPO DEL COMMERCIO

Articolo 84

17) L'articolo 84 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 84

Per conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 100, la Comunità avvia azioni per lo sviluppo del commercio, dalla fase della concezione alla fase finale di distribuzione dei prodotti.

Scopo di tali azioni è far in modo che i PTOM traggano il massimo vantaggio dalle disposizioni della presente decisione e possano partecipare nelle condizioni più favorevoli ai mercati della Comunità ed ai mercati interni, subregionali, regionali e internazionali, diversificando la gamma ed accrescendo il valore e il volume degli scambi di beni e servizi dei PTOM.

A tal fine, le autorità competenti dei PTOM e la Comunità si impegnano a garantire che siano privilegiati i programmi di sviluppo degli scambi durante la preparazione dei programmi indicativi e regionali di cui all'articolo 187 e in altre disposizioni in materia della presente decisione.»

Articolo 85

18) All'articolo 85, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

«1. Oltre allo sviluppo del commercio tra i PTOM e la Comunità, è rivolta particolare attenzione alle azioni intese ad aumentare l'autonomia dei PTOM, a sviluppare la cooperazione regionale sul piano del commercio e dei servizi.

2. Nell'ambito degli strumenti previsti dalla presente decisione e in base alle disposizioni adottate in materia, le azioni avviate su richiesta delle autorità competenti dei PTOM riguardano principalmente i settori seguenti:

- sostegno alla definizione di politiche macroeconomiche necessarie allo sviluppo degli scambi;

- sostegno alla creazione o alla riforma di un adeguato quadro giuridico e normativo, nonché alla riforma delle procedure amministrative;

- attuazione di strategie commerciali coerenti;

- appoggio ai PTOM per sviluppare le capacità interne, i sistemi di informazione e la consapevolezza del ruolo e dell'importanza del commercio nello sviluppo economico;

- sostegno al potenziamento delle infrastrutture collegate agli scambi e, in particolare, sostegno agli sforzi compiuti dai PTOM per sviluppare e migliorare l'infrastruttura dei servizi d'appoggio, comprese le attrezzature di trasporto e di magazzinaggio, per assicurare la loro partecipazione efficace alla distribuzione dei beni e servizi ed aumentare il flusso delle esportazioni dei PTOM;

- valorizzazione delle risorse umane e sviluppo delle competenze professionali nel settore del commercio e dei servizi, in particolare nei settori della lavorazione, commercializzazione, distribuzione e trasporto per i mercati della Comunità e per i mercati regionale e internazionale;

- sostegno allo sviluppo del settore privato e, in particolare, alle piccole e medie imprese per l'individuazione e lo sviluppo di prodotti, sbocchi e imprese congiunte nel settore dell'esportazione;

- sostegno alle iniziative dei PTOM volte ad incoraggiare e promuovere gli investimenti privati e l'attività di imprese congiunte;

- creazione, adeguamento e rafforzamento, nei PTOM, di organismi incaricati dello sviluppo del commercio e dei servizi, rivolgendo particolare attenzione alle esigenze particolari degli organismi dei PTOM meno sviluppati;

- sostegno ai PTOM per migliorare la qualità dei loro prodotti, adeguarli alle esigenze del mercato e diversificarne gli sbocchi;

- sostegno agli sforzi compiuti dai PTOM per ottenere un accesso più efficace ai mercati dei paesi terzi;

- misure di sviluppo commerciale, in particolare intensificazione dei contatti e degli scambi di informazioni tra gli operatori economici dei PTOM, degli Stati ACP, degli Stati membri e dei paesi terzi;

- appoggio ai PTOM per l'applicazione di tecniche moderne di commercializzazione in settori e programmi imperniati sulla produzione in campi quali lo sviluppo rurale e l'agricoltura.»

TITOLO XI

COOPERAZIONE CULTURALE E SOCIALE

19) Il titolo «Cooperazione culturale e sociale» è sostituito dal titolo «Cooperazione culturale e sociale, sanità, lotta alla tossicodipendenza e al riciclaggio del denaro».

Articolo 88

20) Nella penultima frase dell'articolo 88, i termini «e nutrizione» sono sostituiti dai termini «e lotta contro la tossicodipendenza».

Articolo 88 bis

21) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 88 bis

1. La Comunità riconosce l'importanza del settore della sanità per uno sviluppo durevole e su base autonoma dei PTOM. La cooperazione ha lo scopo di agevolare l'accesso della maggior parte della popolazione a servizi sanitari soddisfacenti e quindi incoraggiare l'uguaglianza e la giustizia sociale, alleviare le sofferenze, il peso economico della malattia e della mortalità e favorire la partecipazione effettiva della collettività alle azioni volte a promuovere la salute ed il benessere delle popolazioni.

La realizzazione di tali obiettivi presuppone:

- un'iniziativa sistematica a lungo termine per il miglioramento ed il rafforzamento del settore della sanità;

- l'elaborazione di orientamenti e di programmi globali a livello nazionale in materia di sanità;

- una migliore gestione ed utilizzazione delle risorse umane, finanziarie e materiali esistenti.

2. A tal fine, la cooperazione in questo settore cercherà di sostenere servizi sanitari funzionali e validi, accessibili, culturalmente accettabili, facilmente raggiungibili e di buon livello tecnico. La cooperazione cercherà d'incoraggiare un'iniziativa integrata affinché siano creati servizi sanitari basati sulla diffusione delle cure preventive, sul miglioramento delle cure sanitarie e sulla complementarità tra servizi ospedalieri e servizi di base, in linea con la politica dei servizi sanitari primari.

3. La cooperazione nel settore della sanità può appoggiare:

- il miglioramento e l'estensione dei servizi sanitari di base, nonché il potenziamento delle strutture ospedaliere e la manutenzione di attrezzature riconosciute essenziali per il buon funzionamento di tutto il sistema sanitario;

- la pianificazione e la gestione del settore della sanità, compreso il rafforzamento dei servizi statistici, la formulazione di strategie di finanziamento del settore sanitario a livello nazionale, regionale e distrettuale: quest'ultimo è la sede privilegiata per sviluppare il coordinamento dei servizi di base, per offrire i primi servizi specializzati e per eseguire i programmi di eradicazione delle malattie generalizzate;

- le azioni d'integrazione della medicina tradizionale con le moderne cure sanitarie;

- i programmi e le strategie per l'approvvigionamento di medicine essenziali, comprese unità locali per la produzione di medicine e di materiale corrente di laboratorio, tenendo conto della farmacopea tradizionale, soprattutto nel campo dell'uso delle piante medicinali, che va studiato e sviluppato;

- la formazione del personale nell'ambito di un programma complessivo, ivi compresi i responsabili della pianificazione della sanità pubblica, i quadri, gli amministratori e gli specialisti, nonché il personale operante in loco, in funzione dei compiti effettivi che dovranno essere svolti a ogni livello;

- i programmi e le campagne di formazione e d'informazione per l'eradicazione di malattie endemiche, il miglioramento dell'igiene ambientale, la lotta contro il consumo di droga, le malattie infettive e gli altri flagelli che minacciano la salute della popolazione, nell'ambito dei sistemi sanitari integrati;

- il potenziamento, nei PTOM, degli istituiti di ricerca, delle facoltà universitarie e delle scuole specializzate, soprattutto nel campo della sanità pubblica.

4. La cooperazione si prefigge in particolare l'obiettivo di rafforzare l'efficacia di politiche e di misure volte a combattere la produzione, lo spaccio ed il commercio illegale di tutti i tipi di stupefacenti e sostanze psicotrope, nonché a prevenire l'abuso di stupefacenti, tenendo conto dei lavori svolti in tal campo nei consessi internazionali.

5. La cooperazione comprende le seguenti misure:

a) formazione, istruzione, politica a favore della sanità e riabilitazione dei tossicodipendenti, anche attraverso progetti volti al reinserimento dei tossicodipendenti negli ambienti lavorativi e sociali;

b) misure volte a promuovere le attività economiche alternative, quali programmi di sviluppo alternativo delle zone di produzione illecita di piante narcotiche, parallelamente a misure repressive efficaci;

c) assistenza tecnica, finanziaria e amministrativa per controllare dei precursori, insieme all'instaurazione di norme equivalenti a quelle adottate dalla Comunità e dagli organi internazionali interessati, in particolare dall'ex gruppo di azione sui prodotti chimici;

d) assistenza tecnica, finanziaria e amministrativa per la prevenzione, il trattamento e la lotta contro gli stupefacenti;

e) assistenza tecnica e in materia di formazione, nonché instaurazione di norme per impedire il riciclaggio del denaro sporco equivalenti a quelle adottate dalla Comunità e da altri organi internazionali interessati, in particolare l'ex gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio dei capitali (GAFI);

f) scambi di informazioni pertinenti ai fini dell'attuazione dei punti da a) a e).»

TITOLO XII

COOPERAZIONE REGIONALE

Articolo 90

22) Nell'articolo 90, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Essa riguarda anche la cooperazione regionale tra PTOM, Stati ACP, DOM, Isole Canarie, Azzorre e Madera, a norma dell'articolo 98. Gli stanziamenti necessari alla partecipazione di Stati ACP, DOM, Isole Canarie, Azzorre e Madera, sono da aggiungere a quelli concessi ai PTOM nell'ambito della presente decisione.»

Articolo 91

23) All'articolo 91, paragrafo 1, il terzo trattino è sostituito dal testo seguente:

«- uno o più PTOM e uno o più Stati ACP, dipartimenti d'oltremare, Isole Canarie, Azzorre e Madera;».

Articolo 92

24) All'articolo 92, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dal testo seguente:

«d) all'accelerazione della diversificazione economica, per favorire la complementarità delle produzioni; all'intensificazione della cooperazione e dello sviluppo nelle regioni dei PTOM e fra loro, nonché tra dette regioni e Stati ACP, dipartimenti d'oltremare, Isole Canarie, Azzorre e Madera;».

25) All'articolo 92, paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dal testo seguente:

«h) all'espansione dei mercati dei PTOM attraverso la promozione degli scambi commerciali tra PTOM, nonché tra questi, Stati ACP e paesi terzi vicini o dipartimenti d'oltremare, Isole Canarie, Azzorre e Madera;».

26) All'articolo 98, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Nell'ambito della cooperazione regionale, un'attenzione particolare è rivolta all'accelerazione della diversificazione economica, per favorire la complementarità delle produzioni ed intensificazione della cooperazione e dello sviluppo nei diversi paesi e fra loro, in particolare negli Stati ACP, nei PTOM, le Isole Canarie, le Azzorre e Madera;».

All'articolo 98, la frase introduttiva del paragrafo 3 è sostituita dal testo seguente:

«3. Nel quadro delle sue competenze in materia di Fondo europeo di sviluppo (FES), da un lato, e dei Fondi a finalità strutturale, dall'altro, e in base alle norme sull'idoneità al finanziamento, la Commissione garantisce che i PTOM (FES), i dipartimenti d'oltremare, le Isole Canarie, le Azzorre e Madera (Fondi strutturali) e gli Stati ACP (FES) possano ricevere finanziamenti dai Fondi comunitari per progetti o programmi regionali realizzati congiuntamente dai PTOM, dai dipartimenti d'oltremare e dagli Stati ACP situati nella medesima zona geografica alle seguenti condizioni:»

D. TERZA PARTE

GLI STRUMENTI DELLA COOPERAZIONE PTOM-CE

TITOLO I

COOPERAZIONE COMMERCIALE

Capitolo 1

Regime generale degli scambi

Articolo 101

27) L'articolo 101 è modificato come segue:

- Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. I prodotti originari dei PTOM sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi all'importazione.»

- Al paragrafo 3, il primo trattino è sostituito dal testo seguente:

«- ai prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato, né ai prodotti di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (*).

(*) GU L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.»

- I paragrafi 4 e 5 sono soppressi.

Articolo 102

28) L'articolo 102 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 102

Fatti salvi gli articoli 108 bis e 108 ter, la Comunità non applica all'importazione dei prodotti originari dei PTOM né restrizioni quantitative, né misure di effetto equivalente.»

Articolo 108

29) All'articolo 108, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Ai fini dell'applicazione del presente capitolo e fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 e degli articoli 108 bis e 108 ter:

- la nozione di "prodotti originari" ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nell'allegato II;

- le condizioni di ammissione nella Comunità dei prodotti non originari dei PTOM che si trovano in libera pratica in un PTOM e i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nell'allegato III.»

30) All'articolo 108, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. a) Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, decide di adeguare le norme d'origine di cui all'allegato II per i prodotti che presentino un interesse particolare per lo sviluppo attuale e futuro dei PTOM, per andare incontro, alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 3, lettera r) e all'articolo 132, paragrafo 1 del trattato, ai problemi specifici connessi con la struttura economica e geografica dei PTOM.

b) Fino alla scadenza della presente decisione:

- il cumulo di origine ACP/PTOM per il riso e lo zucchero (voci SH 1006, 1701, 1702, 1703 e 1704) di cui agli articoli 108 bis e 108 ter, si applica fin dall'entrata in vigore della decisione riveduta;

- per gli altri prodotti di cui ai capitoli 1-24 del codice SH, il cumulo di origine ACP/PTOM cessa di applicarsi a decorrere dalla data in cui prendono effetto gli adeguamenti alle norme di origine effettuati secondo la procedura di cui alla lettera a).

c) Qualsiasi altra modifica degli allegati II e III è adottata dal Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.»

Il paragrafo 3 è abrogato.

Articolo 108 bis

31) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 108 bis

1. Per quanto riguarda i prodotti delle voci della classificazione tariffaria SH 1006 e fatti salvi gli eventuali aumenti di cui ai paragrafi 2 e 3, il cumulo di origine ACP/PTOM di cui all'allegato II, articolo 6 è ammesso all'interno di un quantitativo globale annuo di 160 000 tonnellate in equivalente riso semigreggio, che comprende il contingente tariffario di riso originario degli Stati ACP previsto nella quarta convenzione di Lomé.

A tal fine, il rilascio dei certificati di importazione è scaglionato nel corso dell'anno secondo vari periodi determinati in vista di una gestione equilibrata del mercato.

Un rilascio iniziale di certificati di importazione è attribuito al PTOM nel gennaio di ogni anno per un quantitativo di 35 000 tonnellate in equivalente riso semigreggio. Le importazioni dei PTOM potranno raggiungere il livello delle 160 000 tonnellate di cui al primo comma, comprese le 35 000 tonnellate di cui sopra, fatti salvi gli eventuali aumenti di cui ai paragrafi 2 e 3, qualora gli Stati ACP non utilizzino effettivamente le loro possibilità di esportazione diretta nell'ambito del contingente di cui al primo comma.

2. La Commissione può aumentare, secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, il quantitativo di cui al paragrafo 1 dell'articolo precedente di un quantitativo massimo di 20 000 tonnellate in equivalente riso semigreggio se constata, durante il mese di aprile e non appena abbia sufficienti informazioni sulla campagna comunitaria in corso, che siffatto aumento non rischia di perturbare il mercato comunitario.

3. La Commissione, se constata che, a decorrere dal 1° agosto, esiste un rischio evidente di penuria di riso "indica" sul mercato comunitario può aumentare i suddetti quantitativi, in deroga ai paragrafi 1 e 2 e secondo le normali procedure di gestione del mercato.

4. Ai fini dell'attuazione delle norme di cumulo ACP/PTOM di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, si considera sufficiente per conferire carattere di prodotti originari dei PTOM la lavorazione totale o la semilavorazione.

5. La Commissione adotta le modalità d'applicazione secondo la stessa procedura.

6. I quantitativi di cui ai paragrafi precedenti non possono essere riportati da un anno all'altro.»

Articolo 108 ter

32) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 108 ter

1. Per quanto riguarda i prodotti delle voci della classificazione tariffaria SH 1701, 1702, 1703 e 1704, il cumulo di origine ACP/PTOM di cui all'allegato II, articolo 6 è ammesso per un quantitativo annuo di 3 000 tonnellate di zucchero.

2. Per l'attuazione delle norme di cumulo ACP/PTOM di cui al paragrafo 1 si considera sufficiente per conferire carattere di prodotti originari dei PTOM la riduzione dello zucchero in zollette o la colorazione.

3. Il quantitativo di cui al paragrafo 1 non può essere riportato da un anno all'altro.»

33) Il capitolo 2 è abrogato.

TITOLO II

COOPERAZIONE IN MATERIA DI PRODOTTI DI BASE

Capitolo 1

Stabilizzazione dei proventi da esportazione di prodotti agricoli di base (Stabex)

Articolo 115

34) All'articolo 115, paragrafo 1:

- il punto 24) è sostituito dal testo seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

- è aggiunto il punto seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 121

35) All'articolo 121, è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Ad eccezione della riduzione di cui al paragrafo 2, non si effettueranno altre riduzioni a seguito della mancanza di risorse del sistema se, nel caso dei PTOM meno sviluppati, la base di trasferimento ridotta a norma del paragrafo 2 è inferiore a 0,5 milioni di ecu.»

Articolo 129

36) L'articolo 129 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 129

1. Qualora l'esame

a) della produzione commercializzata nell'anno di applicazione rispetto al periodo di riferimento o

b) della parte detenuta dall'insieme delle esportazioni nella produzione commercializzata nello stesso periodo o

c) della parte delle esportazioni verso la Comunità nell'insieme delle esportazioni nello stesso periodo o

d) della somma delle cifre di cui alle lettere b) e c)

riveli una notevole diminuzione, si avviano consultazioni tra la Commissione e le autorità competenti del PTOM richiedente per determinare se la base di trasferimento debba essere mantenuta o ridotta e, in caso di riduzione, in quale misura.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, una diminuzione si considera notevole se è pari almeno al 20 %.»

TITOLO III

COOPERAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DELLO SVILUPPO

Capitolo 1

Disposizioni generali

Sezione 4

Campo d'applicazione

Articolo 147

37) All'articolo 147, la lettera g) è sostituita dal testo seguente:

«g) Le risorse umane e materiali supplementari a carico dei PTOM e che si riferiscono esclusivamente a quanto strettamente necessarie per l'amministrazione e la supervisione efficaci dei progetti e dei programmi finanziati dal Fondo;».

Sezione 6

Idoneità al finanziamento

Articolo 153

38) All'articolo 153, paragrafo 2, la lettera g) è sostituita dal testo seguente:

«g) Le parti attive della cooperazione decentrata dei PTOM e della Comunità, per consentire loro di avviare progetti e programmi economici, culturali, sociali ed educativi nei PTOM, nell'ambito della cooperazione decentrata.»

Capitolo 2

Cooperazione finanziaria

Sezione 1

Mezzi di finanziamento

Articolo 154 bis

39) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 154 bis

1. Ai fini precisati nel capitolo 1 del presente titolo, e per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° marzo 1995, l'importo globale dei contributi finanziari della Comunità è pari a 200 milioni di ecu.

Questo importo comprende:

a) 165 milioni di ecu provenienti dal Fondo, così ripartiti:

i) ai fini precisati negli articoli 143, 144 e 147: 127 milioni di ecu sotto forma di sovvenzioni;

ii) ai fini precisati negli articoli 143, 144 e 147: 30 milioni di ecu sotto forma di capitali di rischio;

iii) ai fini precisati negli articoli 114-136: 5,5 milioni di ecu sotto forma di trasferimenti per la stabilizzazione dei proventi d'esportazione a titolo di Stabex;

iv) ai fini precisati negli articoli 137-142: 2,5 milioni di ecu sotto forma di sovvenzioni a titolo del Sysmin;

b) ai fini precisati negli articoli 143, 144 e 147: fino a 35 milioni di ecu sotto forma di prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie secondo le condizioni previste dal suo statuto. Questi prestiti sono soggetti alle condizioni di cui all'articolo 157 relativo agli abbuoni di interesse.

2. La Banca gestisce i prestiti concessi sulle sue risorse proprie, compresi gli abbuoni di interesse, nonché i capitali di rischio. Tutti gli altri mezzi di finanziamento previsti dalla presente decisione sono gestiti dalla Commissione.

3. Nell'ambito dell'importo di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i) sono costituite le dotazioni seguenti:

a) 105 milioni di ecu per il finanziamento di progetti e programmi, così ripartiti:

i) PTOM britannici: 19,2 milioni di ecu;

ii) PTOM francesi: 50,3 milioni di ecu;

iii) PTOM olandesi: 35,5 milioni di ecu;

b) 10 milioni di ecu per il finanziamento di progetti e programmi regionali dei PTOM, compreso il finanziamento di programmi regionali di sviluppo di scambi e servizi di cui all'articolo 85 e il finanziamento del partenariato di cui agli articoli 234 e 235;

c) 8,5 milioni di ecu per il finanziamento degli abbuoni d'interesse di cui all'articolo 157;

d) una dotazione speciale di 3,5 milioni di ecu, di cui:

i) 3 milioni di ecu per gli aiuti d'urgenza, previsti all'articolo 164

e

ii) 0,5 milioni di ecu per gli aiuti a rifugiati, rimpatriati e sfollati, previsti all'articolo 165;

iii) in caso di esaurimento della dotazione speciale prevista in uno degli articoli summenzionati prima della scadenza della presente decisione, si possono effettuare trasferimenti a partire dagli stanziamenti previsti nell'altro articolo;

iv) alla scadenza della presente decisione, gli stanziamenti non impegnati per gli aiuti d'urgenza e gli aiuti a rifugiati, rimpatriati e sfollati sono riversati nella massa del Fondo per finanziare altre azioni nel settore della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, salvo decisione contraria del Consiglio, adottata a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione;

v) in caso di esaurimento della dotazione speciale prima della scadenza della presente decisione, il Consiglio adotta a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, le opportune misure per rimediare alle situazioni contemplate agli articoli 164 e 165.»

Sezione 2

Modi e condizioni di finanziamento

Articolo 155

40) All'articolo 155, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Quando l'aiuto finanziario è concesso da un intermediario al beneficiario finale, o direttamente a un beneficiario finale del settore privato:

a) le condizioni per la concessione di tali fondi tramite l'intermediario al beneficiario finale, o direttamente a un beneficiario finale del settore privato, sono fissate nell'accordo di finanziamento o nel contratto di prestito;

b) qualsiasi utile maturato a favore dell'intermediario in seguito a questa transazione ovvero risultante da operazioni di prestito diretto ad un beneficiario finale del settore privato è utilizzato a fini di sviluppo alle condizioni previste dall'accordo di finanziamento o dal contratto di prestito, dopo aver tenuto conto dei costi amministrativi, dei rischi finanziari e di cambio e del costo dell'assistenza tecnica fornita al beneficiario finale.»

Articolo 155 bis

41) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 155 bis

Le rimanenze dei prestiti a condizioni speciali del 5° e del 6° FES concessi per PTOM o per regione che, alla data della presente decisione, non siano state oggetto di un accordo di finanziamento, nonché quelle svincolate in seguito a chiusure, vengono trasformate in sovvenzioni.

L'ordinatore principale del FES è incaricato di provvedere a tale trasformazione.»

Articolo 156

42) All'articolo 156:

- la parte introduttiva è sostituita dal testo seguente:

«1. I capitali di rischio possono assumere la forma di prestito o di partecipazioni o di altro tipo di contributo in quasi capitale.»;

- al paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

«b bis) Il contributo in quasi capitale può comprendere anticipi da parte degli azionisti, obbligazioni convertibili, prestiti con diritto di partecipazione e altre forme di assistenza analoghe.»;

- al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dal testo seguente:

«c) Le condizioni applicabili alle operazioni su capitali di rischio dipendono dalle caratteristiche di ciascun progetto o programma e sono in generale più favorevoli di quelle applicabili ai prestiti con abbuono. Per i prestiti concessi alle autorità competenti dei PTOM o a intermediari, il tasso d'interesse non è mai superiore al 3 %.»;

- al paragrafo 1 sono inserite le lettere seguenti:

«d) Le risorse in capitali di rischio possono essere impiegate per la promozione degli investimenti, compreso il finanziamento di studi su preinvestimenti, a norma dell'articolo 175, lettera g). In tal caso, i prestiti vengono rimborsati solo ad investimento avvenuto.

e) Le partecipazioni e le altre forme di contributo in quasi capitale sono remunerate in base all'andamento del progetto o del programma considerato, e gli utili del progetto o programma sono divisi tra la Comunità e le altre parti impegnate nel progetto o programma.»;

- il testo del paragrafo 2, lettera b) è sostituito dal testo seguente:

«b) in caso di finanziamento con capitali di rischio delle piccole e medie imprese (PMI), il rischio di cambio è diviso tra la Comunità, da un lato, e le altre parti interessate, dall'altro. Mediamente il rischio di cambio è ripartito in parti uguali.»

Articolo 157

43) All'articolo 157, è inserita la lettera seguente:

«b bis) in caso di finanziamento diretto del settore privato per progetti strettamente commerciali, l'abbuono di cui alla lettera b) non è applicato.»

Articolo 158

44) All'articolo 158, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

«a) contribuisce, con le risorse che essa gestisce, allo sviluppo economico e industriale dei PTOM a livello nazionale e regionale; a tal fine finanziaria prioritariamente i progetti e i programmi produttivi, o altri investimenti destinati a promuovere il settore privato, nei settori dell'industria, dell'agroindustria, del turismo, delle miniere, dell'energia nonché i trasporti e le telecomunicazioni connessi a tali settori. Queste priorità settoriali non escludono la possibilità per la Banca di finanziare con le sue risorse proprie progetti e programmi produttivi in altri settori, in particolare quello delle colture industriali;».

Articoli 161 A - 161 C

45) Al titolo III, capitolo 2, è inserita la sezione seguente:

«Sezione 3 bis

Cooperazione decentrata

Articolo 161 A

1. Per consolidare e diversificare le basi per lo sviluppo a lungo termine dei PTOM, e per incoraggiare lo sviluppo e la mobilitazione delle iniziative di tutte le parti attive dei PTOM e della Comunità che possono fornire un contributo allo sviluppo autonomo dei PTOM, la cooperazione appoggia, entro i limiti fissati dai PTOM interessati e dagli Stati membri responsabili per i PTOM, le azioni di sviluppo nel quadro di una cooperazione decentrata, in particolare in forma di iniziative e di mezzi comuni tra parti omologhe dei PTOM e della Comunità. Questa forma di cooperazione mira in particolare a mettere al servizio dello sviluppo dei PTOM, ove la portata del programma indicativo lo consenta e ove la dispersione geografica del territorio lo giustifichi, le competenze, i modi di azione originali e le risorse di tali parti.

2. Le parti di cui al presente articolo sono i poteri pubblici decentrati, le comunità rurali e paesane, le cooperative, i sindacati, i centri di insegnamento e di ricerca, le organizzazioni non governative di sviluppo, le altre associazioni, gruppi e parti che possono e desiderano fornire un contributo di loro iniziativa allo sviluppo dei PTOM, a condizione che le parti e/o le azioni non abbiano scopo di lucro.

Articolo 161 B

1. Nell'ambito della cooperazione l'attenzione è rivolta in particolare ad incoraggiare e appoggiare le iniziative delle parti PTOM e soprattutto a consolidarne le competenze. Pertanto, la cooperazione appoggia le azioni autonome di parti attive PTOM oppure azioni di queste ultime combinate con il sostegno di controparti della Comunità che mettono a loro disposizione competenza ed esperienza, le loro capacità tecnologiche e organizzative o le loro risorse finanziarie.

2. La cooperazione decentrata incoraggia l'apporto, da parte di operatori dei PTOM e della Comunità, di mezzi finanziari e tecnici complementari alle azioni di sviluppo, ove necessario, nonché le relazioni di partenariato tra dette parti. Può appoggiare le azioni di cooperazione decentrata con un sostegno finanziario e/o tecnico prelevato dalle risorse previste dalla presente decisione, alle condizioni definite agli articoli 161 C, 161 D e 161 E.

3. Questa forma di cooperazione è organizzata nel pieno rispetto del ruolo e delle prerogative dei pubblici poteri dei PTOM.

Articolo 161 C

1. Le azioni di cooperazione decentrata possono essere sostenute con le risorse finanziarie del programma indicativo o mediante fondi di contropartita. Questo sostegno è fornito nella misura necessaria per un'attuazione fruttuosa delle azioni proposte, purché l'utilità di queste ultime sia riconosciuta e le disposizioni relative alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo siano rispettate.

2. I progetti o i programmi che rientrano in questa forma di cooperazione possono riallacciarsi o no a programmi attuati nei settori di concentrazione dei programmi indicativi, ma possono costituire un modo per realizzare gli obiettivi specifici dei programmi indicativi o quelli risultanti da iniziative avviate da parti della cooperazione decentrata.

Articolo 161 D

1. I progetti e i programmi avviati nel contesto della cooperazione decentrata devono essere soggetti all'approvazione delle autorità competenti dei PTOM interessati. Essi sono finanziati con il contributo:

a) del Fondo, nel qual caso il contributo non supera, di norma, i tre quarti del costo totale di ciascun progetto o programma, e non può essere superiore a 300 000 ecu. L'importo che rappresenta il contributo del Fondo è prelevato dalle dotazioni concesse nell'ambito del programma indicativo nazionale o regionale;

b) delle parti della cooperazione decentrata, a condizione che le risorse finanziarie, tecniche, materiali e di altro tipo provenienti da questa fonte non siano inferiori, di norma, al 25 % del costo previsto del progetto o del programma,

c) a titolo eccezionale, dall'autorità competente del PTOM interessato, che può concedere un contributo finanziario, ammettere l'uso di attrezzature pubbliche oppure fornire servizi.

2. Le procedure applicabili ai progetti e ai programmi finanziati nell'ambito della cooperazione decentrata sono quelle stabilite nel titolo relativo alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, in particolare all'articolo 196.

Articolo 161 E

Oltre alle opportunità offerte alle parti della cooperazione decentrata nella presente sezione, negli articoli 162 e 163 relativi ai microprogetti, nell'articolo 184, paragrafo 2, lettera c) relativo ai progetti che rientrano nell'ambito dell'assistenza tecnica e dell'articolo 206 sugli aiuti d'urgenza, le autorità competenti possono richiedere o consentire la partecipazione di organismi di cooperazione decentrata all'attuazione di altri progetti e programmi del Fondo, soprattutto quelli eseguiti in economia, a norma dell'articolo 205 e delle altre disposizioni in materia della presente decisione.»

Capitolo 5

Procedura di attuazione

Sezione 1

Programmazione

Articolo 187

46) L'articolo 187 è modificato come segue:

- al paragrafo 1, la frase «All'inizio del periodo di applicazione della presente decisione» è sostituita dalla frase «All'inizio del secondo quinquennio in cui è in vigore la presente decisione»;

- il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Non appena la dotazione finanziaria di ciascuno PTOM è nota, le competenti autorità dei PTOM stabiliscono e presentano alla Comunità un progetto di programma indicativo, in base e conformemente agli obiettivi e alle priorità di sviluppo del PTOM interessato. Il progetto di programma indicativo precisa:

a) gli obiettivi prioritari di sviluppo del PTOM interessato, sul piano locale e regionale;

b) il settore o i settori nei quali dev'essere concentrato il sostegno, ponendo l'accento sulla lotta alla povertà e sullo sviluppo sostenibile, nonché le risorse disponibili a tal fine;

c) le misure e le azioni più appropriate per la realizzazione degli obiettivi nel o nei settori di concentrazione individuati;

d) nei limiti del possibile, e purché chiaramente individuati, i progetti e i programmi di azione specifici, in particolare quelli che rappresentano la continuazione di progetti e programmi già avviati;

e) se del caso gli importi riservati all'utilizzazione dell'EIC o alla creazione di un EICC secondo quanto previsto dall'articolo 48;

f) qualsiasi proposta relativa a progetti e programmi regionali;

g) un calendario per l'esecuzione del programma indicativo, comprendente gli impegni e gli esborsi;

h) la riserva accantonata per l'assicurazione contro eventuali richieste di danni, e per coprire l'aumento dei costi e le contingenze.»

Articolo 188

47) L'articolo 188 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 188

1. Il progetto di programma indicativo è oggetto di uno scambio di opinioni fra le autorità competenti del PTOM interessato e la Comunità, che tiene debitamente conto delle esigenze nazionali del PTOM. Il programma indicativo è successivamente adottato di comune accordo dalla Comunità e dalle autorità competenti del PTOM in questione sulla base del progetto di programma da queste proposto.

2. Il programma precisa in particolare tutti gli elementi di cui all'articolo 187, paragrafo 3 e, per i PTOM per i quali l'entità della dotazione finanziaria lo consente, un importo pari al 70 % del programma indicativo.

3. Il programma indicativo è abbastanza flessibile da permettere l'adeguamento permanente delle azioni agli obiettivi e da tener conto degli eventuali cambiamenti della situazione economica, delle priorità e degli obiettivi del PTOM interessato. Esso può essere riveduto su richiesta delle autorità competenti del PTOM interessato.

Per i PTOM di cui al paragrafo 2, il programma è sottoposto a revisione quando il PTOM interessato ha raggiunto un livello elevato di impegno nell'esecuzione del programma e, in ogni caso, entro tre anni dall'inizio del secondo quinquennio di applicazione della presente decisione.

4. Al termine del riesame di cui al paragrafo 3, secondo comma, le risorse necessarie per completare l'esecuzione del programma indicativo possono essere ripartite tenendo conto dei seguenti elementi:

a) la dotazione indicativa;

b) il grado di attuazione degli elementi del programma di cui all'articolo 187, paragrafo 3, e il calendario concordato degli impegni e degli esborsi, alla luce delle relazioni annuali del capo delegazione della Commissione e dell'ordinatore dello PTOM di cui all'articolo 190, paragrafo 3;

c) lo stato di preparazione delle azioni che le autorità competenti del PTOM intendono avviare nella seconda fase del programma indicativo;

d) la situazione specifica del PTOM in questione.

5. In seguito al riesame di cui ai paragrafi 3 e 4, e, comunque, non oltre la fine del periodo stabilito all'articolo 154 bis, le eventuali rimanenze delle risorse programmabili possono essere utilizzate per finanziare le operazioni che rientrano nel campo d'azione della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, in particolare quelle relative all'aiuto programmabile.».

Articolo 189

48) L'articolo 189 è sostituito del testo seguente:

«Articolo 189

La Comunità e le autorità competenti del PTOM attuano tutte le misure necessarie per garantire che il programma indicativo sia adottato il più rapidamente possibile, e, salvo circostanze eccezionali, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente decisione riveduta.»

Sezione 2

Individuazione, preparazione e istruzione dei progetti

Articolo 193

49) All'articolo 193, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:

«i) compatibilità con le politiche commerciali e i programmi di sviluppo degli scambi dei PTOM e incidenza sulla loro competitività sul mercato interno, regionale, internazionale e comunitario.»

Sezione 3

Proposta e decisione di finanziamento

Articolo 196

50) Il testo dell'articolo 196 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 196

1. Allo scopo di accelerare le procedure e in deroga alle disposizioni degli articoli 194 e 195, le decisioni di finanziamento possono vertere su programmi pluriennali quando si tratti di finanziare:

a) la formazione;

b) le azioni decentrate;

c) i microprogetti;

d) la promozione commerciale e lo sviluppo degli scambi;

e) i complessi di azioni di scarsa entità in un settore determinato;

f) il sostegno alla gestione di progetti e programmi;

g) la cooperazione tecnica;

h) l'utilizzazione dei servizi dell'EIC o la creazione di un EICC;

i) l'attuazione del "partenariato Commissione/Stato membro/PTOM".

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, le autorità competenti del PTOM interessato possono sottoporre al capo delegazione un programma pluriennale che precisi le linee generali, i tipi di azione previsti e l'impegno finanziario proposto.

La decisione di finanziamento per ciascun programma pluriennale è adottata dall'ordinatore principale; la lettera di notifica di questa decisione trasmessa dall'ordinatore principale all'ordinatore del PTOM costituisce l'accordo di finanziamento a norma dell'articolo 197.

Nell'ambito dei programmi pluriennali così adottati, l'ordinatore del PTOM o, se del caso, l'organismo di cooperazione decentrata delegato a questo scopo, ovvero altri eventuali beneficiari aventi diritto, realizza ogni azione in base alle disposizioni della presente decisione e dell'accordo di finanziamento di cui al secondo comma. Qualora l'esecuzione sia affidata ad organismi decentrati o ad altri beneficiari aventi diritto, la responsabilità finanziaria e il controllo periodico delle azioni spettano all'ordinatore del PTOM e al capo delegazione, che devono poter assolvere, tra l'altro, agli obblighi stabiliti al paragrafo 3.

3. Al termine di ciascun anno, l'ordinatore del PTOM trasmette alla Commissione una relazione sull'esecuzione dei programmi, elaborato previa consultazione con il capo delegazione.».

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI I PTOM MENO SVILUPPATI

Articolo 230

51) All'articolo 230, paragrafo 1, sono aggiunti i termini seguenti:

«- Saint-Pierre-et-Miquelon.»

Articolo 231

52) All'articolo 231, è inserito il punto seguente:

«7 bis. Stabex - articolo 121, paragrafo 5».

E. QUARTA PARTE

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO STABILIMENTO E AI SERVIZI

Articolo 232

53) il testo dell'articolo 232 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 232

1. Per quanto concerne la disciplina in materia di stabilimento e prestazione di servizi, a norma dell'articolo 132, paragrafo 5 del trattato e fatti salvi i paragrafi 2 e 3:

- ciascun Stato membro tratta in modo non discriminatorio i cittadini, le società e le imprese dei PTOM che non dipendono dallo stesso;

- le autorità competenti dei PTOM trattano in modo non discriminatorio i cittadini, le società e le imprese degli Stati membri.

2. Tuttavia, le competenti autorità di un PTOM possono stabilire regolamentazioni che deroghino, in favore della popolazione e delle attività locali, alle disposizioni, normalmente applicabili ai cittadini, alle società e alle imprese di tutti gli Stati membri, purché tali deroghe siano limitate a settori sensibili dell'economia del PTOM interessato e si inseriscano nell'obiettivo di promuovere o sostenere l'occupazione locale.

a) Tali deroghe possono essere concesse dalla Commissione su richiesta delle autorità competenti del PTOM in questione e previa concertazione nell'ambito della procedura di partenariato di cui agli articoli da 234 a 236.

b) Tale richiesta deve essere motivata e menzionare, in particolare, i settori interessati nonché la durata e le altre modalità previste. Essa è notificata alla Commissione che ne informa gli Stati membri e prende una decisione entro tre mesi. Se la Commissione non si pronuncia entro tale termine, la deroga è considerata approvata.

c) Tali deroghe sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

3. Tuttavia, se per una determinata attività uno Stato membro non è tenuto a concedere, in forza del diritto comunitario o, in mancanza di questo, del diritto nazionale, un trattamento non discriminatorio ad abitanti di un PTOM cittadini di uno Stato membro o che beneficiano di uno status giuridico proprio dei PTOM, nonché a società o imprese stabilite in un PTOM, quali sono definite nell'articolo 233, le competenti autorità di tale PTOM non sono tenute a concedere tale trattamento.»

54) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 233 bis

1. La Comunità applica ai PTOM gli impegni che essa ha assunto nell'ambito dell'Accordo generale sul commercio dei servizi, alle condizioni previste dal suddetto accordo e in base alla presente decisone.

2. Per quanto riguarda il regime applicabile al commercio dei servizi, i PTOM trattano le società, i cittadini e le imprese degli Stati membri in modo non meno favorevole delle società, cittadini e imprese di un paese terzo.»

55) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 233 ter

1. Al fine di pervenire, a termine, al riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite nei PTOM, la Commissione avvierà con gli Stati membri interessati i lavori preparatori per redigere, se del caso, un elenco delle qualifiche professionali acquisite nei PTOM dai cittadini dei PTOM e della Comunità, che potrebbero essere riconosciute negli Stati membri, sempreché tali qualifiche corrispondano al livello minimo di formazione stabilito dalla Comunità.

Le qualifiche professionali in questione riguardano esclusivamente le professioni di medico, dentista, ostetrico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, farmacista e veterinario.

2. L'elenco delle qualifiche professionali di cui al paragrafo 1 sarà stabilito dal Consiglio che delibera all'unanimità, su proposta della Commissione, nell'ambito di una futura decisione di associazione dei PTOM alla Comunità europea.»

F. PARTA QUARTA bis

PROGRAMMI COMUNITARI DESTINATI AGLI INDIVIDUI

56) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 233 quater

I seguenti programmi sono applicabili ai cittadini dei PTOM, nel quadro del contingente dei rispettivi Stati membri:

1) I programmi istruzione - formazione:

a) LEONARDO, istituito con la decisione 94/819/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1994 (1),

b) SOCRATES, istituito con la decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995 (2),

c) GIOVENTÙ PER L'EUROPA III, istituito con la decisione n. 818/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995 (3).

2) I programmi a favore delle imprese:

a) Interprise,

b) Europartnership,

c) BC-NET (Business Cooperation Network - Rete Europea di Cooperazione tra le Imprese),

d) BRE (Bureau de rapprochement des entreprises - Ufficio di Ravvicinamento delle Imprese),

e) Artigianato,

f) Euromanagement,

g) Seed Capital, istituito con la decisione 97/15/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (4).

3) I programmi Ricerca-Sviluppo-Innovazione:

a) INFO 2000, istituito con la decisione 96/339/CE del Consiglio, del 20 maggio 1996 (5),

b) Applicazioni telematiche, istituito con la decisione 94/801/CE del Consiglio, del 23 novembre 1994, che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore delle applicazioni telematiche di interesse comune (1994-1998) (6),

c) Innovation, istituito con la decisione 94/917/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1994 (7).

4) I programmi cultura-audiovisivo:

a) MEDIA II, sviluppo e distribuzione, istituito con la decisione 95/563/CE del Consiglio, del 10 luglio 1995 (8) e MEDIA II formazione, istituito con la decisione 95/564/CE del 22 dicembre 1995 (9),

b) CALEIDOSCOPIO, istituito con la decisione n. 719/96/CE del 29 marzo 1996 (10),

c) Festival cinematografici (11).

5) I programmi HRTP Japan (programma di formazione risorse umane in Giappone) e Missioni d'attualità, istituiti con la decisione 92/278/CEE del Consiglio, del 18 maggio 1992 (12).

(1) GU L 340 del 29. 12. 1994, pag. 8.

(2) GU L 87 del 20. 4. 1995, pag. 10.

(3) GU L 87 del 20. 4. 1995, pag. 1.

(4) GU L 6 del 10. 1. 1997, pag. 25.

(5) GU L 129 del 30. 5. 1996, pag. 24.

(6) GU L 334 del 22. 12. 1994, pag. 1.

(7) GU L 361 del 31. 12. 1994, pag. 101.

(8) GU L 321 del 30. 12. 1995, pag. 25.

(9) GU L 321 del 30. 12. 1995, pag. 33.

(10) GU L 99 del 20. 4. 1996, pag. 20.

(11) Istituito per l'anno in corso con l'avviso a presentare offerte del 15 ottobre 1997. GU C 176 del 10. 6. 1997, pag. 40.

(12) GU L 144 del 26. 5. 1992, pag. 19.».

G. QUINTA PARTE

PARTENARIATO COMMISSIONE/STATO MEMBRO/PTOM

Articolo 234

57) L'articolo 234 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 234

L'azione comunitaria si basa su una stretta concertazione tra la Commissione, lo Stato membro da cui un PTOM dipende e le autorità locali competenti dei PTOM. Tale concertazione è in appresso denominata "partenariato".»

Articolo 235

58) L'articolo 235 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 235

1. Il partenariato riguarda la programmazione, la preparazione, il finanziamento, il controllo e la valutazione delle azioni realizzate dalla Comunità nell'ambito della presente decisione, nonché qualsiasi eventuale problema nelle relazioni tra i PTOM e la Comunità.

2. A tal fine sono costituiti, per zona geografica di PTOM, o per gruppo di PTOM dipendenti da uno stesso Stato membro, in particolare su richiesta delle autorità competenti del PTOM interessati, gruppi di lavoro nel contesto dell'associazione dei PTOM, di carattere consultivo e composti dalle tre parti di cui all'articolo 234. Questi gruppi sono costituiti:

- ad hoc, per trattare problemi specifici;

- su base permanente, se possibile a scadenze annuali, per il restante periodo di applicabilità della decisione di associazione.

3. La presidenza dei gruppi di lavoro è esercitata dalla Commissione. Un rappresentante della Banca assiste alle riunioni quando all'ordine del giorno figurino questioni relative a settori che la riguardano.

Le spese relative alla partecipazione dei PTOM alle riunioni sul partenariato possono costituire oggetto di un contributo finanziario del Fondo, in base ai programmi indicativi territoriali o regionali, a seconda dei casi, su richiesta delle autorità competenti dello o dei PTOM interessati, secondo le procedure di cui al titolo III della terza parte della presente decisione, relativo alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.»

H. ALLEGATO II

RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI» E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

59) All'articolo 3, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dal testo seguente:

«d) per "valore in dogana" si intende il valore determinato a norma dell'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (OMC, accordo sul valore in dogana).»

60) All'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Fatti salvi gli articoli 108 bis e 108 ter, i paragrafi 2 e 3 si applicano a qualsiasi lavorazione o trasformazione effettuata nei PTOM, ivi comprese le operazioni elencate nell'articolo 3, paragrafo 3.»

61) All'articolo 13, paragrafo 3, sono aggiunti i termini seguenti:

«ANNETTU JÄLKIKÄTEEN», «UTFÄRDAT I EFTERHAND».

Articolo 14

Rilascio di un duplicato del certificato EUR.1

62) All'articolo 14, è aggiunto il termine seguente:

«KAKSOISKAPPALE».

Articolo 21

Formulario EUR.2

63) All'articolo 21, paragrafo 2, prima riga, la data «30 aprile 1991» è sostituita dalla data «30 aprile 1997».

64) All'articolo 21, paragrafo 2, quarta riga, la data «1° ottobre 1988» è sostituita dalla data «1° ottobre 1994».

Articolo 30

Deroghe

65) All'articolo 30, paragrafo 8, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

«a) Il Consiglio e la Commissione prendono tutte le disposizioni necessarie affinché sia adottata una decisione al più presto, e comunque non oltre sessanta giorni lavorativi dalla data in cui la richiesta è pervenuta al presidente del comitato del codice doganale "sezione origine". A tal fine, la decisione 90/523/CEE si applica, con gli opportuni adattamenti, ai PTOM.»

66) All'articolo 30, il paragrafo 10 è sostituito dal testo seguente:

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 397D0803.1

«10. Qualora una deroga dia luogo a gravi perturbazioni in settori d'attività di alcune regioni della Comunità, essa viene riesaminata secondo la procedura prevista all'articolo 249 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (*) fatte salve le misure d'urgenza che la Commissione è autorizzata ad adottare.

Al termine dell'esame, la decisione presa può essere modificata o abrogata.

(*) GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.»

TITOLO IV

CEUTA E MELILLA

67) Nel titolo IV dell'allegato II «Isole Canarie, Ceuta e Melilla» e nell'articolo 31 che costituisce il suddetto titolo, sono soppressi i termini «Isole Canarie».

J. ALLEGATO V relativo al rum

68) L'allegato V è soppresso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Tuttavia, gli impegni finanziari di cui all'articolo 154 bis non sono applicabili prima della data di entrata in vigore dell'accordo interno.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 24 novembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

J. POOS

(1) GU L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

(2) GU C 139 del 10. 5. 1996, pag. 1.

(3) GU L 26 del 2. 2. 1996, pag. 27.