31997D0654

97/654/CE: Decisione della Commissione del 29 settembre 1997 recante modifica della decisione 97/280/CE che riconosce la produzione di taluni vini di qualità prodotti in determinate regioni dell'Austria largamente inferiore alla domanda a causa delle caratteristiche qualitative di tali vini (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 275 del 08/10/1997 pag. 0012 - 0013


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 settembre 1997 recante modifica della decisione 97/280/CE che riconosce la produzione di taluni vini di qualità prodotti in determinate regioni dell'Austria largamente inferiore alla domanda a causa delle caratteristiche qualitative di tali vini (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (97/654/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1417/97 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, ogni nuovo impianto di viti è vietato fino al 31 agosto 1998; che tale disposizione prevede tuttavia che gli Stati membri possano concedere, per le campagne 1996/1997 e 1997/1998, delle autorizzazioni di nuovi impianti per superfici destinate alla produzione:

- di vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) e

- di vini da tavola designati da una delle seguenti menzioni: «Landwein», «vin de pays», «indicazione geografica tipica», «vino de la tierra», «vinho regional», «regional wine», ecc,

per i quali la Commissione abbia riconosciuto che la produzione è ampiamente inferiore alla domanda a causa delle loro caratteristiche qualitative;

considerando che, in data 6 dicembre 1996, 22 gennaio 1997 e 10 marzo 1997, il governo austriaco ha presentato domande d'applicazione di tale disposizione per talune regioni; che il 17 aprile 1997 la Commissione ha adottato al riguardo la decisione 97/280/CE (3);

considerando che una nuova domanda è stata presentata l'8 luglio 1997 per una superficie di 82 ha; che tale domanda esaurisce la totalità delle autorizzazioni disponibili di nuovi impianti;

considerando che, in base all'esame di quest'ultima domanda, i v.q.p.r.d. in questione rispettano le condizioni stabilite; che non è stato superato il limite di 139 ha previsto dal regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato alla decisione 97/280/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica federale d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 10.

(3) GU L 112 del 29. 4. 1997, pag. 54.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>