31997D0650

97/650/CE: Decisione della Commissione del 2 ottobre 1997 relativa alla marcatura e all'utilizzazione delle carni suine a norma dell'articolo 9 della direttiva 80/217/CEE del Consiglio per quanto concerne il Belgio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 274 del 07/10/1997 pag. 0016 - 0020


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 2 ottobre 1997 relativa alla marcatura e all'utilizzazione delle carni suine a norma dell'articolo 9 della direttiva 80/217/CEE del Consiglio per quanto concerne il Belgio (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/650/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (1), modificata da ultimo dalla decisione 93/384/CEE (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6, lettera g),

considerando che nel settembre 1997 le autorità veterinarie dei Paesi Bassi hanno dichiarato un'epidemia di peste suina classica in questo paese;

considerando che, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 80/217/CEE, una zona di sorveglianza è stata immediatamente istituita intorno alle zone dei focolai;

considerando che il 5 settembre è stata istituita, di concerto con le autorità veterinarie del Belgio, una zona di sorveglianza per focolai confermati nel RVV Kring Weert, in quanto tali zone comprendevano una parte del territorio belga;

considerando che tutte le aziende di allevamento suino nella parte della zona di sorveglianza situata in territorio belga sono state sottoposte a ispezioni veterinarie settimanali; che nel corso di tali ispezioni vengono prelevati, se ritenuto necessario, campioni per esami di laboratorio; che non è stata individuata alcuna prova della presenza della peste suina classica;

considerando che le disposizioni relative alla bollatura sanitaria delle carni fresche figurano nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche (3), modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE (4);

considerando che il Belgio ha chiesto che venga adottata una soluzione specifica per la marcatura e l'utilizzazione delle carni suine provenienti da animali di aziende situate nella zona di sorveglianza stabilita e macellati in base ad una specifica autorizzazione rilasciata dall'autorità competente;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Fatte salve le disposizioni della direttiva 80/217/CEE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6, il Belgio è autorizzato ad apporre il bollo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sezione A, lettera e) della direttiva 64/433/CEE sulle carni suine ottenute da animali originari di aziende situate nella zona di sorveglianza del Belgio istituita a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 80/217/CEE, a condizione che i suini di cui trattasi:

a) siano originari di un'azienda che non ha avuto, in base all'inchiesta epidemiologica, alcun contatto con un'altra azienda infetta;

b) siano originari di un'azienda che per almeno tre settimane sia stata sottoposta a un'ispezione settimanale da parte di un veterinario su tutti i suini presenti nell'azienda;

c) siano stati sottoposti alle misure di protezione a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, lettere f) e g) della direttiva 80/217/CEE;

d) siano stati inclusi in un programma di controllo della temperatura corporea e di esame clinico; il programma deve essere eseguito conformemente a quanto indicato nell'allegato I;

e) siano stati macellati entro dodici ore dall'arrivo al macello.

2. Il Belgio provvede affinché per le carni di cui al paragrafo 1 venga rilasciato un certificato conforme al modello riprodotto all'allegato II.

Articolo 2

Le carni suine che soddisfano i requisiti precisati all'articolo 1, paragrafo 1 e che vengono immesse nel circuito commerciale intracomunitario devono essere scortate dal certificato di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 3

Il Belgio provvede a garantire che i macelli designati per la macellazione dei suini di cui all'articolo 1, paragrafo 1 non accettino lo stesso giorno suini da macello diversi dai suini considerati.

Articolo 4

Il Belgio trasmette agli Stati membri e alla Commissione:

a) il nome e l'indirizzo dei macelli designati per la macellazione dei suini di cui all'articolo 1, paragrafo 1;

b) un rapporto mensile contenente informazioni in merito:

- alla zona di applicazione delle disposizioni dell'articolo 1,

- al numero di suini macellati nei macelli designati,

- al sistema di identificazione e ai controlli della circolazione applicati ai suini da macello, conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, lettere f), punto i) della direttiva 80/217/CEE,

- alle istruzioni emesse per l'applicazione del programma di controllo della temperatura corporea di cui all'allegato I.

Articolo 5

La presente decisione si applica fino al 1° novembre 1997.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 47 del 21. 1. 1980, pag. 11.

(2) GU L 166 dell'8. 7. 1993, pag. 34.

(3) GU 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

(4) GU L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 7.

ALLEGATO I

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA

Il programma di controllo della temperatura corporea e di esame clinico di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) comprende le operazioni di seguito indicate.

1. Nelle 24 ore precedenti il caricamento di una partita di suini destinati alla macellazione, l'autorità veterinaria ufficiale cura che la temperatura corporea di un certo numero di animali di detta partita venga controllata con misurazioni effettuate nel retto. Il numero dei suini da controllare è il seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

All'atto dell'esame si registrano su una tabella predisposta dalle competenti autorità veterinarie i seguenti dati, riferiti ai singoli suini: numero del marchio auricolare, ora della misurazione, temperatura rilevata.

Ove si riscontri una temperatura di 40 °C o più, ne viene informato immediatamente il veterinario ufficiale, il quale procede a controlli sanitari, tenendo conto dell'articolo 4 della direttiva 80/217/CEE del Consiglio, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica.

2. Poco prima (da 0 a 3 ore) che la partita di suini oggetto dell'esame di cui al punto 1 venga caricata sul mezzo di trasporto, un esame clinico viene effettuato da un veterinario ufficiale designato dalle competenti autorità veterinarie.

3. Al momento in cui la partita di suini oggetto degli esami di cui ai punti 1 e 2 viene caricata sul mezzo di trasporto, il veterinario ufficiale rilascia un documento sanitario che deve scortare la partita fino al macello di destinazione.

4. Presso il macello di destinazione i risultati del controllo della temperatura corporea vengono comunicati al veterinario ufficiale incaricato dell'ispezione ante mortem.

ALLEGATO II

>INIZIO DI UN GRAFICO>

CERTIFICATO

per le carni fresche di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della decisione 97/650/CE della Commissione

Numero (1):

Luogo di spedizione:

Ministero:

Servizio:

I. Identificazione delle carni

Carni suine

Natura dei pezzi:

Numero dei pezzi o degli imballaggi:

Peso netto:

II. Provenienza delle carni

Indirizzo e numero di riconoscimento veterinario del macello riconosciuto:

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite

da:

(luogo di spedizione)

a:

(luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (2):

Nome e indirizzo del destinatario:

(1) Numero di serie indicato dall'ufficiale veterinario.

(2) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione; per le navi il nome e, se necessario, il numero del container.

IV. Attestato di sanità

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni sopraindicate sono state ottenute nel rispetto delle condizioni per la produzione e il controllo stabilite dalla direttiva 64/433/CEE del Consiglio ed in conformità della decisione 97/650/CE della Commissione relativa alla marcatura e all'utilizzazione delle carni suine a norma dell'articolo 9 della direttiva 80/217/CEE.

Fatto a ,il (Nome e firma del veterinario ufficiale)

>FINE DI UN GRAFICO>