31997D0623

97/623/CE: Decisione della Commissione del 12 settembre 1997 recante modifica della decisione 96/687/CE, che approva il piano di ripartizione agli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 1997 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 256 del 19/09/1997 pag. 0020 - 0021


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 settembre 1997 recante modifica della decisione 96/687/CE, che approva il piano di ripartizione agli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 1997 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità (97/623/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità (1) modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 (2), in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 267/96 (4), stabilisce le modalità di applicazione per la fornitura agli indigenti della Comunità di derrate provenienti dalle scorte d'intervento; che l'ultimo regolamento citato contiene le disposizioni da applicare al fine di mobilitare i prodotti sul mercato comunitario, qualora alcuni di essi siano temporaneamente indisponibili nelle scorte d'intervento;

considerando che, con decisione 96/687/CE (5) modificata dalla decisione 97/595/CE (6), la Commissione ha determinato sia i mezzi finanziari resi disponibili per l'attuazione del piano 1997 in ciascuno Stato membro, sia i quantitativi dei singoli tipi di prodotti di ritirare dalle scorte d'intervento; che, al momento dell'adozione di detto piano, era apparso probabile che l'olio d'oliva sarebbe disponibile a concorrenza delle quantità richieste; che le quantità di olio d'oliva necessarie all'attuazione di detto piano non sono disponibili nelle scorte d'intervento; che è pertanto opportuno di autorizzare l'acquisto sul mercato dell'olio di oliva non disponibile nelle scorte di intervento; che è necessario fissare delle disposizioni specifiche per garantire una esecuzione conforme della fornitura ed il rispetto dei termini applicabili per il rimborso delle spese nel quadro dell'esercizio finanziario in corso;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 96/687/CE è modificato nel modo seguente:

1) alla lettera b), «Quantitativo di ciascun prodotto da ritirare dalle scorte d'intervento per essere distribuito negli Stati membri limitatamente agli importi di cui alla lettera a)», per la Grecia, la quantità di 5 000 tonnellate è soppressa.

2) Il testo delle lettere c) e d) è sostituito dal testo seguente:

«c) e d) 1. Stanziamenti messi a disposizione per l'acquisto sul mercato comunitario

i) per il Lussemburgo:

- carni bovine: 17 260 ECU,

- latte in polvere: 26 718 ECU;

ii) per la Grecia:

- olio di oliva: 9 308 500 ECU.

L'attribuzione della fornitura all'aggiudicatario è subordinata alla costituzione, da quest'ultimo, di una garanzia di un importo equivalente a quello dell'offerta, a favore dell'organismo di intervento. Il pagamento della fornitura all'aggiudicatario è effettuato al più tardi il 15 ottobre 1997.

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 3 e all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3149/92, tali importi sono convertiti in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il 1° ottobre 1996.

2. Gli stanziamenti destinati alla copertura delle spese di trasporto intracomunitario dei prodotti d'intervento sono fissati a 1 milione di ECU.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 352 del 15. 12. 1987, pag. 1.

(2) GU L 260 del 31. 10. 1995, pag. 3.

(3) GU L 313 del 30. 10. 1992, pag. 50.

(4) GU L 36 del 14. 2. 1996, pag. 2.

(5) GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 22.

(6) GU L 239 del 30. 8. 1997, pag. 56.