97/597/CE: Decisione della Commissione del 14 luglio 1997 relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti di acciaio per cemento armato e precompresso (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 240 del 02/09/1997 pag. 0004 - 0007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 1997 relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti di acciaio per cemento armato e precompresso (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/597/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (1), modificata dalla direttiva 93/68/CEE (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, considerando che, fra le due procedure di attestazione della conformità di un prodotto di cui all'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE, la Commissione deve scegliere «la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza»; che è pertanto necessario stabilire se, per un dato prodotto o per un gruppo di prodotti determinati, l'esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione, effettuato dal fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per comprovati motivi connessi con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto; considerando che l'articolo 13, paragrafo 4 della direttiva 89/106/CEE prevede che la procedura così fissata sia indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche; che, pertanto, è opportuno definire il concetto di prodotto o di gruppo di prodotti quale usato nei mandati e nelle specificazioni tecniche; considerando che le due procedure contemplate dall'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE sono descritte in dettaglio all'allegato III di detta direttiva; che, pertanto, occorre precisare esattamente i metodi di esecuzione delle due procedure, con riferimento all'allegato III, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, in quanto detto allegato accorda una preferenza a taluni sistemi; considerando che la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a) corrisponde ai sistemi della prima possibilità, senza sorveglianza permanente, e della seconda e terza possibilità definite nell'allegato III, punto 2, ii), e che la procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b) corrisponde ai sistemi di cui all'allegato III, punto 2, i), e alla prima possibilità, con sorveglianza permanente, di cui all'allegato III, punto 2, ii); considerando che le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base a una procedura secondo la quale il fabbricante dispone, sotto la sua unica responsabilità, di un sistema di controllo della produzione in fabbrica che garantisce la conformità del prodotto alle specificazioni tecniche pertinenti. Articolo 2 La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato II viene attestata in base a una procedura secondo la quale, in aggiunta ad un sistema di controllo della produzione applicato in fabbrica a cura del fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso. Articolo 3 La procedura per l'attestazione di conformità di cui all'allegato III è indicata nei mandati per le norme armonizzate. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1997. Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione (1) GU L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12. (2) GU L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1. ALLEGATO I Condotti e guaine da utilizzare come protezione e guida dei prodotti di acciaio per cemento armato precompresso ALLEGATO II Prodotti di acciaio per cemento armato Barre Rotoli, bobine Reti saldate Tralicci Nastri dentellati Prodotti di acciaio per cemento armato precompresso Fili (fili trattati trafilati a freddo, fili lisci, fili nervati) Trefoli (trefoli multipli, trefoli multipli compatti, trefoli dentellati e ad alta aderenza) Barre (barre lavorate e laminate a caldo, barre filettate, barre nervate, piane o lisce) Cavi di precompressione ALLEGATO III GRUPPO DI PRODOTTI PRODOTTI DI ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO E PRECOMPRESSO (1/3) 1. Sistemi di attestazione della conformità Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al Comitato europeo di normalizzazione/Comitato europeo di normalizzazione elettronica (CEN/Cenelec) di specificare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate: >SPAZIO PER TABELLA> 2. Condizioni che il CEN deve applicare alle specificazioni del sistema di attestazione della conformità Le specificazioni del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso. GRUPPO DI PRODOTTI PRODOTTI DI ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO E PRECOMPRESSO (2/3) 1. Sistemi di attestazione della conformità Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al Comitato europeo di normalizzazione/Comitato europeo di normalizzazione elettronica (CEN/Cenelec) di specificare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate: >SPAZIO PER TABELLA> 2. Condizioni che il CEN deve applicare alle specificazioni del sistema di attestazione della conformità Le specificazioni del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso. GRUPPO DI PRODOTTI PRODOTTI DI ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO E PRECOMPRESSO (3/3) 1. Sistemi di attestazione della conformità Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al Comitato europeo di normalizzazione/Comitato europeo di normalizzazione elettronica (CEN/Cenelec) di specificare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate: >SPAZIO PER TABELLA> 2. Condizioni che il CEN deve applicare alle specificazioni del sistema di attestazione della conformità Le specificazioni del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.