31997D0595

97/595/CE: Decisione della Commissione del 14 agosto 1997 recante modifica della decisione 96/687/CE che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 1997 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 239 del 30/08/1997 pag. 0056 - 0057


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 agosto 1997 recante modifica della decisione 96/687/CE che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 1997 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità (97/595/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 (2), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 267/96 (4),

considerando che la Commissione, con la decisione 96/687/CE (5), ha approvato il piano di ripartizione delle risorse tra gli Stati membri per l'esercizio 1997; che tale piano ha fissato i mezzi finanziari messi a disposizione per realizzare il piano 1997 in ciascuno Stato membro che vi partecipa e ha fissato i quantitativi di ciascun tipo di prodotto da ritirare dalle scorte d'intervento entro i limiti di tali mezzi finanziari; che è opportuno, nei limiti dei mezzi finanziari stabiliti dal piano 1997, adattare per alcuni Stati membri i quantitativi di prodotti da ritirare dalle scorte d'intervento per tener conto delle disponibilità attuali; che occorre inoltre autorizzare, alle condizioni previste dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3149/92, i trasferimenti intracomunitari necessari per l'utilizzo di detti quantitativi di prodotti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 96/687/CE è modificato come indicato nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 3149/92, sono autorizzate le operazioni di trasferimento intracomunitario di cui all'allegato II.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1997.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

(1) GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 3.

(3) GU n. L 313 del 30. 10. 1992, pag. 50.

(4) GU n. L 36 del 14. 2. 1996, pag. 2.

(5) GU n. L 317 del 6. 12. 1996, pag. 22.

ALLEGATO I

Modifiche del piano annuo di distribuzione gratuita per l'esercizio 1997

Alla lettera b), «Quantitativo di ciascun prodotto da ritirare dalle scorte d'intervento per essere distribuito negli Stati membri limitatamente agli importi di cui alla lettera a)», i quantitativi di prodotti assegnati alla Spagna e al Portogallo sono modificati come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Trasferimenti intracomunitari autorizzati dalla presente decisione

>SPAZIO PER TABELLA>