97/580/CE: Decisione della Commissione del 25 luglio 1997 concernente la partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione dell'afta epizootica in Grecia
Gazzetta ufficiale n. L 237 del 28/08/1997 pag. 0024 - 0025
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1997 concernente la partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione dell'afta epizootica in Grecia (97/580/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3 e l'articolo 11, considerando che nel periodo compreso fra il 3 luglio e il 30 settembre 1996 si sono manifestati focolai di afta epizootica in Grecia; considerando che l'insorgenza di questa malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità; che, per favorire l'eradicazione quanto più rapida possibile della malattia, la Comunità può prevedere una sua partecipazione finanziaria; considerando che, una volta confermata ufficialmente la presenza dell'afta epizootica, le autorità elleniche hanno adottato i provvedimenti opportuni, nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE e delle disposizioni di cui alla direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (3), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia; che dette misure sono state notificate dalle autorità elleniche; considerando che ai fini della sorveglianza della malattia un villaggio può essere considerato come un'unità epidemiologica per quanto concerne gli ovini e i caprini; considerando che sono soddisfatte le condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità; considerando che ai fini di una corretta gestione finanziaria la Grecia deve presentare alla Commissione i necessari documenti giustificativi; considerando che è necessario fissare in anticipo il massimale del contributo finanziario della Comunità a favore di tale misura; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Grecia può ottenere un contributo finanziario della Comunità per l'eradicazione dell'afta epizootica nel periodo compreso tra il 3 luglio e il 30 settembre 1996. La partecipazione della Comunità è fissata al 70 % delle spese sostenute a titolo di indennizzo dei proprietari per: - l'abbattimento e la distruzione degli animali; - la distruzione del latte, della lana, dei mangimi contaminati e, nel caso non possano essere disinfettate delle attrezzature contaminate; - la pulizia e la disinfezione delle aziende. Gli indennizzi per le misure di cui al terzo trattino possono essere destinati a persone diverse dai proprietari. Articolo 2 1. Il contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1 viene concesso previa presentazione dei documenti giustificativi prescritti. 2. I documenti di cui al paragrafo 1 comprendono, per quanto concerne l'indennizzo menzionato nell'articolo 1: a) una relazione epidemiologica riguardante ogni azienda o unità epidemiologica in cui si sono abbattuti animali. Nella relazione devono figurare informazioni sui seguenti aspetti: i) aziende e unità epidemiologiche infette: - ubicazione e indirizzo, - data del sospetto della malattia e data della conferma, - numero e data degli animali abbattuti e distrutti, - metodo utilizzato per l'abbattimento e la distruzione, - tipo e numero di campioni prelevati ed esaminati al momento del sospetto della malattia; risultati degli esami eseguiti, - presunta fonte dell'infezione, quale risulta dall'indagine epidemiologica eseguita; ii) aziende contatto e unità epidemiologiche a contatto: - dati di cui al punto i), primo, terzo e quarto trattino, - azienda infetta (focolaio) con la quale sono presunti o confermati contatti; genere di contatto; b) una relazione finanziaria che contenga l'elenco dei beneficiari e la loro ubicazione, il numero degli animali abbattuti, la data dell'abbattimento e l'importo corrisposto. 3. La partecipazione finanziaria della Comunità è limitata a 5 620 000 ECU. Essa è inoltre limitata alle misure per le quali sono stati presentati i documenti in conformità con il paragrafo 2 e per le quali è stato corrisposto un indennizzo ai proprietari entro 90 giorni dalla conferma della presenza della malattia nell'azienda interessata. Articolo 3 La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19. (2) GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31. (3) GU n. L 315 del 26. 11. 1985, pag. 11.