31997D0545

97/545/CE: Decisione della Commissione del 9 luglio 1997 su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle apparecchiature DTE (apparecchiature di teleoperazioni) per il collegamento a reti di dati pubbliche a commutazione di pacchetto (PSPDN) che utilizzano l'interfaccia secondo la raccomandazione CCITT X.25 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 223 del 13/08/1997 pag. 0021 - 0023


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 luglio 1997 su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle apparecchiature DTE (apparecchiature di teleoperazioni) per il collegamento a reti di dati pubbliche a commutazione di pacchetto (PSPDN) che utilizzano l'interfaccia secondo la raccomandazione CCITT X.25 (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/545/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (1), modificata dalla direttiva 93/68/CEE (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino,

considerando che la Commissione ha adottato la misura che stabilisce il tipo di apparecchiatura terminale per il quale è richiesta una regolamentazione tecnica comune, nonché la relativa dichiarazione sulla portata di tale regolamentazione;

considerando che è opportuno adottare le corrispondenti norme armonizzate, o parti di norme armonizzate, in attuazione dei requisiti essenziali, da trasformare nelle regolamentazioni tecniche comuni;

considerando che, per garantire continuità di accesso ai mercati ai fabbricanti, è necessario prevedere norme transitorie per le apparecchiature omologate in conformità della decisione 96/71/CE della Commissione (3);

considerando che la decisione 96/71/CE deve essere abrogata alla fine del periodo transitorio;

considerando che la regolamentazione tecnica comune adottata nella presente decisione è conforme al parere del comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione si applica alle apparecchiature terminali DTE (apparecchiature di teleoperazioni) per il collegamento a reti di dati pubbliche a commutazione di pacchetto (PSPDN) con interfaccia secondo la raccomandazione CCITT X.25 con velocità di trasferimento dati fino a 1 920 kbit/s, che utilizzano interfacce secondo la raccomandazione CCITT X.21 e X.21 bis, e che rientrano nel campo di applicazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della presente decisione.

2. Con la presente decisione si istituisce una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione per le apparecchiature terminali di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1. La regolamentazione tecnica comune comprende la norma armonizzata, elaborata dall'ente di normazione competente, che attua nella misura applicabile i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, lettere d) e f) della direttiva 91/263/CEE. Il riferimento a questa norma figura nell'allegato.

2. Le apparecchiature terminali oggetto della presente decisione sono conformi alla regolamentazione tecnica di cui al paragrafo 1, soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, lettere a) e b) della direttiva 91/263/CEE e i requisiti delle altre direttive pertinenti, in particolare le direttive 73/23/CEE (4) e 89/336/CEE (5) del Consiglio.

Articolo 3

Gli organismi notificati, designati per l'esecuzione delle procedure di cui all'articolo 9 della direttiva 91/263/CEE, riguardo alle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della presente decisione, utilizzano o assicurano l'utilizzazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, entro un anno dalla notifica della presente decisione.

Articolo 4

1. La decisione 96/71/CE è abrogata decorso un anno dalla notifica della presente decisione.

2. Le apparecchiature terminali omologate conformemente alla decisione 96/71/CE possono continuare ad essere immesse in commercio e poste in servizio, purché detta omologazione sia rilasciata entro un anno dalla notifica della presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1.

(2) GU n. L 220 del 31. 8. 1993, pag. 1.

(3) GU n. L 13 del 18. 1. 1996, pag. 23.

(4) GU n. L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29.

(5) GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19.

ALLEGATO

Riferimento alla norma armonizzata applicabile

La norma armonizzata di cui all'articolo 2 della presente decisione è la seguente:

Attachment requirements for Data Terminal Equipment (DTE) to connect to Packet Switched Public Data Networks (PSPDNs) for CCITT Recommendation X.25 interfaces at data signalling rates up to 1 920 kbit/s utilising interfaces derived from CCITT Recommendation X.21 and X.21 bis

ETSI

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione

Segretariato dell'ETSI

TBR 2 - Gennaio 1997

(eccetto l'introduzione)

Informazioni complementari

L'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione è riconosciuto conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio (1).

La norma armonizzata di cui sopra è stata elaborata in virtù di un mandato concesso conformemente alle procedure previste in materia dalla direttiva 83/189/CEE.

Il testo integrale della norma armonizzata di cui sopra può essere richiesto a:

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione

650, route des Lucioles

F-06921 Sophia Antipolis Cedex

Commissione europea

DG XIII/A/2 - (BU31 1/7)

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles

(1) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.