31997D0529

97/529/CE: Decisione della Commissione del 9 luglio 1997 su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle stazioni mobili da utilizzare con le reti digitali cellulari di telecomunicazioni pubbliche Phase II che operano nella banda DCS 1800 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 215 del 07/08/1997 pag. 0065 - 0067


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 luglio 1997 su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle stazioni mobili da utilizzare con le reti digitali cellulari di telecomunicazioni pubbliche Phase II che operano nella banda DCS 1800 (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/529/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (1), modificata dalla direttiva 93/68/CEE (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino,

considerando che la Commissione ha adottato la misura che stabilisce il tipo di apparecchiatura terminale per il quale è richiesta una regolamentazione tecnica comune, nonché la relativa dichiarazione sulla portata di tale regolamentazione;

considerando che è opportuno adottare le corrispondenti norme armonizzate, o parti di norme armonizzate, in attuazione dei requisiti essenziali, da trasformare nelle regolamentazioni tecniche comuni;

considerando che la decisione dev'essere riesaminata per garantire la coerenza tra gli organismi notificati nella dichiarazione di conformità con le norme armonizzate applicabili;

considerando che la regolamentazione tecnica comune adottata nella presente decisione è conforme al parere del comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione si applica alle apparecchiature terminali, comprese le periferiche attive che ne modificano le prestazioni alterandone la conformità ai requisiti essenziali, che operano nella banda DCS 1800, e che rientrano nel campo di applicazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della presente decisione. La decisione si applica inoltre alle apparecchiature terminali che operano simultaneamente nelle bande di frequenza GSM e DCS 1800.

2. Con la presente decisione si istituisce una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione per le apparecchiature terminali di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1. La regolamentazione tecnica comune comprende la norma armonizzata, elaborata dall'ente di normazione competente, che attua nella misura applicabile i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, lettera g), della direttiva 91/263/CEE. Il riferimento a questa norma figura nell'allegato.

2. Le apparecchiature terminali oggetto della presente decisione sono conformi alla regolamentazione tecnica di cui al paragrafo 1, soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, lettere a) e b) della direttiva 91/263/CEE e i requisiti delle altre direttive pertinenti, in particolare le direttive 73/23/CEE (3) e 89/336/CEE del Consiglio (4).

Articolo 3

Gli organismi notificati, designati per l'esecuzione delle procedure di cui all'articolo 9 della direttiva 91/263/CEE, riguardo alle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della presente decisione, utilizzano o assicurano l'utilizzazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, entro sei mesi dalla notifica della presente decisione.

Articolo 4

La decisione è riesaminata entro sei mesi dall'adozione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1.

(2) GU n. L 220 del 31. 8. 1993, pag. 1.

(3) GU n. L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29.

(4) GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19.

ALLEGATO I

Riferimento alla norma armonizzata applicabile

La norma armonizzata di cui all'articolo 2 della presente decisione è la seguente:

Digital cellular telecommunications system (Phase2)

Telephony applications requirements for mobile stations in the DCS 1800 band and additional GSM 900 band

ETSI

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione

Segretariato dell'ETSI

TBR 32 - gennaio 1997

(eccetto l'introduzione, ma inclusi i requisiti di cui all'allegato II)

Informazioni complementari

L'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione è riconosciuto conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio (1).

La norma armonizzata di cui sopra è stata elaborata in virtù di un mandato concesso conformemente alle procedure previste in materia dalla direttiva 83/189/CEE.

Il testo integrale della norma armonizzata di cui sopra può essere richiesto a:

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione

650, route des Lucioles

F-06921 Sophia Antipolis Cedex

Commissione delle Comunità europee

DG XIII/A/2 - (BU 31 1/7)

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles

(1) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

ALLEGATO II

Parti del TBR 32

Riferimento TBR

TBR 32-14.4.3

TBR 32-30.1

TBR 32-30.2

TBR 32-30.3

TBR 32-30.4

TBR 32-30.5.1

TBR 32-30.6.1

TBR 32-30.6.2

TBR 32-30.7.1

TBR 32-32.2

TBR 32-32.3

TBR 32-32.4

TBR 32-32.7

TBR 32-32.8

TBR 32-32.9

Se i test non sono ancora stati validati il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato negli Stati membri presenta all'organismo notificato prescelto una dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali in base ai test, comprese le misure adottate per conformarsi ai requisiti essenziali pertinenti.