31997D0466

97/466/CE: Decisione della Commissione del 2 luglio 1997 recante quinta modifica della decisione 95/33/CE recante approvazione parziale del programma finlandese di attuazione degli articoli 138, 139 e 140 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

Gazzetta ufficiale n. L 199 del 26/07/1997 pag. 0055 - 0056


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 1997 recante quinta modifica della decisione 95/33/CE recante approvazione parziale del programma finlandese di attuazione degli articoli 138, 139 e 140 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede) (97/466/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, in particolare l'articolo 138,

considerando che il 26 ottobre 1994 la Finlandia ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 143 dell'atto succitato, il programma di attuazione degli aiuti di cui agli articoli 138, 139 e 140 del medesimo per taluni prodotti e attività relativamente al periodo 1995-1999;

considerando che parte di tale programma, come modificato dalla lettera in data 16 dicembre 1994, è stato approvato dalla Commissione con la decisione 95/33/CE (1), che tale decisione è stata modificata con le decisioni della Commissione 95/330/CE (2), 95/529/CE (3), 96/188/CE (4) e dalla decisione della Commissione del 30 luglio 1996 (5);

considerando che il 20 febbraio 1997 la Finlandia ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 143 dell'atto di adesione, una richiesta di autorizzazione a modificare il programma per quanto riguarda i massimali di aiuto per le cipolle;

considerando che la Finlandia considera che il massimale di aiuto previsto dalla decisione 95/33/CE per le cipolle sia troppo basso e ha fornito i dati relativi al livello dell'aiuto di cui beneficiava tale prodotto prima dell'adesione; che, conformemente all'articolo 138, paragrafo 2 dell'atto di adesione, la riduzione dell'aiuto concesso giustifica la richiesta finlandese; che non è invece giustificata alcuna modifica dei massimali di aiuto previsti dalla decisione 95/33/CE per gli ortaggi, in quanto le cipolle sono soppresse da tale categoria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I tassi di aiuto di cui all'allegato I della decisione 95/33/CE, a partire dal 1996 sono sostituiti, per quanto riguarda il capitolo «Orticoltura» dai seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 43 del 25. 2. 1995, pag. 56.

(2) GU n. L 191 del 12. 8. 1995, pag. 37.

(3) GU n. L 302 del 15. 12. 1995, pag. 33.

(4) GU n. L 60 del 9. 3. 1996, pag. 25.

(5) Non ancora pubblicata.