31997D0465

97/465/CE: Decisione della Commissione del 1° luglio 1997 riguardante una domanda di deroga presentata dalla Germania ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 199 del 26/07/1997 pag. 0053 - 0054


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 1° luglio 1997 riguardante una domanda di deroga presentata dalla Germania ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (97/465/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c);

considerando che la domanda presentata dalla Germania il 5 giugno 1996, ribadita con lettera del 25 settembre 1996, e pervenuta alla Commissione il 2 ottobre 1996, conteneva le informazioni prescritte al suddetto articolo 8, paragrafo 2, lettera c); che tale domanda riguarda l'alimentazione a gas naturale compresso di un tipo di veicolo della categoria M1;

considerando che la fondatezza dei motivi addotti nella domanda presentata dalla Germania, secondo cui questi sistemi di alimentazione non soddisfano le prescrizioni delle direttive interessate, in particolare della direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico provocato dalle emissioni dei veicoli a motore (3), modificata da ultimo dalla direttiva 96/69/CE della Commissione (4) e della direttiva 80/1268/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al consumo di carburante dei veicoli a motore (5), modificata da ultimo dalla direttiva 93/116/CE della Commissione (6); che le prove svolte in conformità delle direttive precitate sono state effettuate sia con l'alimentazione a benzina sia con l'alimentazione a gas naturale; che i valori limite da osservare sono stati rispettati con ambedue i sistemi di alimentazione e che le emissioni inquinanti registrate sono state inferiori con il gas naturale; che è pertanto garantita un'equivalenza di tutela dell'ambiente;

considerando che per accertarsi del livello di sicurezza presentato dai veicoli in servizio, gli Stati membri possono svolgere controlli periodici della tenuta stagna dell'impianto ad una pressione almeno uguale a quella di servizio;

considerando che le direttive comunitarie interessate saranno modificate per consentire la produzione di veicoli alimentati a gas naturale compresso;

considerando che la misura prevista nella presente decisione è conforme al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di deroga della Germania a favore della produzione e dell'immissione sul mercato di un tipo di veicolo della categoria M1, alimentato a gas naturale compresso, è approvata.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 18 del 21. 1. 1997, pag. 7.

(3) GU n. L 76 del 6. 4. 1970, pag. 1.

(4) GU n. L 282 dell'1. 11. 1996, pag. 64.

(5) GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 36.

(6) GU n. L 329 del 30. 12. 1993, pag. 39.