25.7.1997   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/33


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1997

relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti per il trattamento delle acque reflue

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/464/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (1), modificata dalla direttiva 93/68/CEE (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che, fra le due procedure di attestazione della conformità di un prodotto di cui all'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE, la Commissione deve scegliere «la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza»; che è pertanto necessario stabilire se, per un dato prodotto o per un gruppo di prodotti, l'esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione, sotto la responsabilità del fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per comprovati motivi connessi con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 4 della direttiva 89/106/CEE prevede che la procedura così fissata sia indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche; che, pertanto, è opportuno definire il concetto di prodotti o gruppi di prodotti quale usato nei mandati e nelle specificazioni tecniche;

considerando che le due procedure contemplate dall'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE sono descritte in dettaglio all'allegato III di detta direttiva; che, pertanto, occorre precisare esattamente i metodi di esecuzione delle due procedure, con riferimento all'allegato III, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, in quanto detto allegato accorda una preferenza a taluni sistemi;

considerando che la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a) corrisponde ai sistemi della prima possibilità, senza sorveglianza permanente, e della seconda e terza possibilità definite nell'allegato III, punto 2, ii), e che la procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b) corrisponde ai sistemi di cui all'allegato III, punto 2, i), e alla prima possibilità, con sorveglianza permanente, di cui all'allegato III, punto 2, ii);

considerando che le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La conformità dei prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base a una procedura secondo la quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione applicato in fabbrica a cura del fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

Articolo 2

La procedura per l'attestazione di conformità di cui all'allegato II è indicata nei mandati per le norme armonizzate.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione


(1)  GU n. L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

(2)  GU n. L 220 del 30.8.1993, pag. 1.


ALLEGATO I

Prodotti per il trattamento delle acque reflue all'interno degli edifici

Dispositivi antiriflusso: valvola di immissione dell'aria per la ventilazione delle tubature.

Kit per l'impianto di pompaggio delle acque reflue e per le stazioni di estrazione degli effluenti.

Prodotti per il trattamento delle acque reflue all'esterno degli edifici

Kit ed elementi per gli impianti di trattamento delle acque reflue e attrezzature per il trattamento in loco.

Serbatoi settici.

Canali di drenaggio prefabbricati.

Cunicoli di servizio e camere di ispezione.

Coperchi, scale metalliche, scale e corrimano per i cunicoli di servizio e le camere di ispezione, coperture per fosse di drenaggio.

Separatori.


ALLEGATO II

GRUPPO DI PRODOTTI

PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI (1/2)

Sistemi di attestazione di conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotto

Uso previsto

Livello(i) o classe(i)

Sistema di attestato di conformità

Dispositivi antiriflusso: valvola di immissione dell'aria per la ventilazione delle tubature

all'interno degli edifici

 

4 (1)

La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/106/CEE e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In questi casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI (2/2)

Sistemi di attestazione di conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotto

Uso previsto

Livello(i) o classe(i)

Sistema di attestato di conformità

Kits per l'impianto di pompaggio delle acque reflue e per le stazioni di estrazione degli effluenti

all'interno degli edifici

 

3 (2)

La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/106/CEE e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In questi casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE ALL'ESTERNO DEGLI EDIFICI (1/3)

Sistemi di attestazione di conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotto

Uso previsto

Livello(i) o classe(i)

Sistema di attestato di conformità

Kits ed elementi per gli impianti di trattamento delle acque reflue e attrezzature per il trattamento in loco

Serbatoi settici

all'esterno degli edifici per l'acqua piovana e gli effluenti organici e fecali

 

3 (3)

La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/106/CEE e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In questi casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE ALL'ESTERNO DEGLI EDIFICI (2/3)

Sistema di attestazione di conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotto

Uso previsto

Livello(i) o classe(i)

Sistema di attestato di conformità

Canali di drenaggio prefabbricati

all'esterno degli edifici per le acque reflue provenienti da edifici e opere di ingegneria civile, incluse le strade

 

3 (4)

La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/106/CEE e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In questi casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE ALL'ESTERNO DEGLI EDIFICI (3/3)

Sistemi di attestazione di conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotto

Uso previsto

Livello(i) o classe(i)

Sistema di attestato di conformità

Cunicoli di servizio e camere di ispezione

Coperchi, scale metalliche, scale e corrimano per i cunicoli di servizio e le camere di ispezione, coperture per fosse di drenaggio

per carreggiate, aree di parcheggio, corsie di emergenza e all'esterno degli edifici

 

4 (5)

Separatori

per le acque reflue provenienti da edifici e opere di ingegneria civile, incluse le strade

 

4 (5)

La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/106/CEE e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In questi casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.


(1)  Sistema 4: cfr. allegato III, punto 2, ii) della direttiva 89/106/CEE, terza possibilità.

(2)  Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2, ii) della direttiva 89/106/CEE, seconda possibilità.

(3)  Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2, ii), della direttiva 89/106/CEE, seconda possibilità.

(4)  Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2, ii), della direttiva 89/106/CEE, seconda possibilità.

(5)  Sistema 4: cfr allegato III, punto 2, ii), della direttiva 89/106/CEE, terza possibilità.