97/456/CE: Decisione della Commissione del 1° luglio 1997 riguardante una domanda di deroga presentata dalla Germania ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 194 del 23/07/1997 pag. 0043 - 0043
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 1° luglio 1997 riguardante una domanda di deroga presentata dalla Germania ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (97/456/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), considerando che la domanda presentata dalla Germania il 28 agosto 1996, e pervenuta alla Commissione l'11 settembre 1996, era accompagnata da una relazione contenente le informazioni prescritte dal suddetto articolo 8, paragrafo 2, lettera c); che tale domanda riguarda un tipo di lampada a scarica da montare su un tipo di proiettore per un tipo di veicolo a motore; considerando che le informazioni trasmesse dalla Germania dimostrano che la tecnologia e il principio alla base di questo nuovo tipo di lampada a scarica e di proiettore non soddisfano i requisiti della normativa comunitaria; che, tuttavia, la descrizione delle prove e dei relativi risultati, nonché i provvedimenti attuati per garantire la sicurezza stradale, sono soddisfacenti ed assicurano un livello di sicurezza equivalente a quello delle lampade e dei proiettori conformi ai requisiti delle direttive in vigore, ed in particolare della direttiva 76/761/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti, nonché delle lampade elettriche ad incandescenza per tali proiettori (3), modificata da ultimo dalla direttiva 89/517/CEE della Commissione (4); considerando che questo nuovo tipo di lampada a scarica e questo nuovo tipo di proiettore soddisfano i requisiti dei regolamenti ECE (Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa) n. 98 e n. 99; che, di conseguenza è giustificato concedere sin da ora l'omologazione CE ai tre elementi oggetto della domanda di deroga, vale a dire il tipo di lampada a scarica, il tipo di proiettore munito di questo tipo di lampada e il tipo di veicolo a motore, a condizione che il tipo di veicolo in questione sia dotato di un sistema automatico di regolazione dei fari, di un dispositivo tergifari e di un sistema che assicuri il funzionamento del fascio anabbagliante anche quando siano accesi i fari abbaglianti; considerando che le direttive comunitarie di cui sopra saranno modificate per consentire l'immissione sul mercato delle lampade a scarica prodotte con questa nuova tecnologia, dei proiettori muniti di tali lampade e dei veicoli a motore su cui sono montati tali proiettori; considerando che la misura di cui alla presente decisione è conforme al parere emesso dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La domanda di deroga presentata dalla Germania a favore di un tipo di lampada a scarica da montare su un tipo di proiettore destinato ad un tipo di veicolo a motore è approvata a condizione che il tipo di veicolo in questione sia dotato di un sistema automatico di regolazione dei fari, di un dispositivo tergifari e di un sistema che assicuri il funzionamento del fascio anabbagliante anche quando siano accesi i fari abbaglianti. Articolo 2 La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1997. Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione (1) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 18 del 21. 1. 1997, pag. 7. (3) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 96. (4) GU n. L 265 del 12. 9. 1989, pag. 15.