97/450/CE: Decisione della Commissione del 4 dicembre 1996 relativa ad un aiuto di Stato concesso a favore della «Bestwood E.F. Kynder GmbH i. GV» (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 194 del 23/07/1997 pag. 0032 - 0037
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 1996 relativa ad un aiuto di Stato concesso a favore della «Bestwood E.F. Kynder GmbH i. GV» (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/450/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni, a norma dell'articolo 93 del trattato, considerando quanto segue: I In data 2 dicembre 1995 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato in relazione agli aiuti di Stato concessi alla «Bestwood E.F. Kynder GmbH» («Bestwood»), poi «Bestwood GmbH i. GV» con sede nel «Land» Meclemburgo-Pomerania occidentale, che successivamente è stata dichiarata fallita e si è ritirata dal mercato. L'impresa, con i suoi 500 dipendenti circa, era annoverata tra i maggiori produttori di pannelli di trucioli e fibre di legno della Germania. Bestwood era una impresa statale ed aveva ricevuto nell'anno 1991, all'atto della sua privatizzazione attraverso la Treuhandanstalt, aiuti per un totale di 77 milioni di DEM sotto forma di garanzie e 52 milioni di DEM in sovvenzioni, erogati prevalentemente nel quadro del regime di aiuti autorizzati dalla Commissione in virtù dell'allora vigente regime relativo alla Treuhand. In aggiunta, Bestwood aveva ottenuto un prestito a lungo termine di 5 milioni di DEM ad un interesse annuo del 4 % sulla base del programma di consolidamento del «Land» Meclemburgo-Pomerania occidentale, autorizzato nel 1994 dalla Commissione. L'autorizzazione prescriveva però che gli aiuti concessi alle imprese che non rientrano nella categoria delle PMI fossero notificati alla Commissione caso per caso, condizione che non è stata rispettata per il prestito in questione, nonostante Bestwood non potesse certo rientrare nella definizione di PMI ai sensi della raccomandazione 96/280/CE della Commissione (1). La privatizzazione intrapresa nel 1991 non era stata tuttavia coronata da successo. Durante il processo di privatizzazione si erano verificate una serie di irregolarità e l'acquirente era stato sospettato di aver abusato degli aiuti concessigli in tale circostanza. La competente procura della Repubblica aveva già avviato un'indagine in proposito e il precedente proprietario si era rifugiato in Svizzera. Successivamente, il tribunale competente aveva autorizzato le autorità del Land a sequestrare tutti i beni patrimoniali del precedente proprietario in territorio tedesco, a garanzia del loro diritto al risarcimento dei danni. Le irregolarità verificatesi nel corso della privatizzazione avevano creato all'impresa, che produceva secondo metodi inefficienti e con macchinari obsoleti, costanti difficoltà economiche. Nel dicembre del 1994 le quote di Bestwood furono cedute ad una partecipata di NordLB, una banca di proprietà dello Stato al 100 %, contro pagamento di 2 milioni di DEM. Scopo dell'operazione era trovare al più presto possibile un nuovo acquirente per Bestwood e realizzare un piano di ristrutturazione inteso ad assicurare il mantenimento in attività e la redditività futura dell'impresa. A seguito di tale cessione Bestwood aveva ricevuto una garanzia («copertura di rischio») dal Land Meclemburgo-Pomerania occidentale quale copertura del rischio relativo ad un prestito del valore di 25 milioni di DEM concesso dalla NordLB. Anche detta garanzia non è stata notificata alla Commissione. In tale occasione la Germania ha comunicato che avrebbe cercato di privatizzare nuovamente l'impresa ed a tal fine si sarebbero forse resi necessari aiuti aggiuntivi per un valore di 100 milioni di DEM. La Commissione è giunta alla conclusione che sia il prestito a lungo termine di 5 milioni di DEM così come la garanzia di 25 milioni di DEM costituiscono aiuti di Stato che dovevano essere notificati a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato. Inoltre ha sollevato considerevoli dubbi circa l'applicabilità delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato, soprattutto in considerazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2). La Commissione ha deciso pertanto di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato in relazione a detti aiuti. Al fine di accelerare il procedimento e poter esaminare contemporaneamente tutti gli aiuti concessi a Bestwood, la Commissione ha preso in considerazione anche i nuovi aiuti previsti a sostegno della seconda privatizzazione. La comunicazione indirizzata alla Germania è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3). II Con lettera datata 29 gennaio 1996 la Germania ha comunicato di aver aumentato al 6,62 % il tasso di interesse applicato al prestito di 5 milioni di DEM, con effetto retroattivo dalla data della concessione del credito. Con lettera dell'1 febbraio 1996 la Germania ha poi comunicato alla Commissione che avrebbe versato a Bestwood un importo di 18 milioni di DEM per consentire all'impresa di proseguire l'attività produttiva fino alla decisione definitiva della Commissione. La notificazione di tale aiuto sarebbe seguita entro breve. Inoltre la Germania ha comunicato che Bestwood era stata dichiarata fallita il 4 dicembre 1995. Nel frattempo era stato trovato un possibile acquirente al quale si sarebbe potuto cedere Bestwood procedendo ad una seconda privatizzazione. La Germania ha presentato altresì un piano di privatizzazione elaborato dall'acquirente. Affinché quest'ultimo potesse rilevare Bestwood libero da debiti, sarebbe stato necessario che il «Land» Meclemburgo-Pomerania occidentale versasse un importo di 26 milioni di DEM alle banche ed ai piccoli creditori i cui prestiti erano garantiti da ipoteche su terreni, immobili e macchinari di Bestwood. Infine al nuovo acquirente erano stati promessi aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette e garanzie per un importo ben superiore al 35 % stabilito dai massimali di aiuto previsti per i nuovi «Länder» tedeschi. Pertanto, gli aiuti previsti consistevano in aiuti di tesoreria a favore del nuovo acquirente per un importo di 30 milioni di DEM, nell'importo massimo (35 %) ammesso nel quadro del regime comune per le sovvenzioni agli investimenti, ed in una garanzia a copertura dell'80 % del nuovo investimento previsto a favore di Bestwood. Con lettera del 16 febbraio 1996 la Commissione ha comunicato alla Germania che gli aiuti al salvataggio potevano essere concessi durante il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 soltanto se erano soddisfatti tutti i presupposti indicati negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. La Germania è stata invitata, inoltre, a specificare se l'aiuto al salvataggio annunciato rientrasse nella garanzia di 25 milioni di DEM già oggetto del procedimento in corso, ovvero se si trattava di un ulteriore aiuto. La Commissione ha chiesto inoltre chiarimenti sulla procedura fallimentare applicata nei nuovi «Länder» federali: infatti, per quanto di sua conoscenza, le richieste dei creditori potevano essere soddisfatte attraverso la vendita del patrimonio dell'impresa fallita e non dallo Stato. Infine la Commissione ha comunicato alla Germania che quand'anche fosse giunta alla conclusione che gli aiuti concessi a Bestwood potevano essere autorizzati, i nuovi aiuti previsti per la seconda privatizzazione sarebbero stati difficilmente accettabili nella loro entità. Con lettera del 20 marzo 1996 la Germania ha comunicato alla Commissione che il previsto aiuto al salvataggio per 18 milioni di DEM costituiva un nuovo aiuto, distinto dalla garanzia di 25 milioni di DEM che era oggetto del procedimento aperto dalla Commissione. Quanto al previsto versamento di un importo di 26 milioni di DEM, a favore dei creditori di Bestwood - necessario per liberare dagli oneri il patrimonio dell'impresa in fallimento - la Germania ha affermato che un tale aiuto era indispensabile al nuovo processo di privatizzazione, avviato mediante asta. Tre imprese avevano risposto al bando, avanzando le rispettive offerte. L'offerente prescelto era tuttavia disposto a versare soltanto un importo simbolico di un DEM, a condizione che il patrimonio dell'impresa fosse libero da debiti. Nella stessa lettera la Germania ha comunicato che in data 1° marzo 1996 il competente tribunale di Stralsund aveva deciso di aprire il procedimento fallimentare e che a tale data non erano stati versati ulteriori aiuti a Bestwood. Gli aiuti al salvataggio per 18 milioni di DEM si rendevano tuttavia necessari affinché il curatore fallimentare potesse mantenere in attività l'impresa fino a cessione avvenuta. Non erano stati effettuati nemmeno i pagamenti relativi alla «copertura di rischio» relativa al prestito di 25 milioni di DEM erogato da NordLB. Quest'ultima aveva tuttavia concesso garanzie e prestiti per un importo vicino ai 25 milioni di DEM a favore di Bestwood e si poteva ipotizzare che si sarebbe rivolta al «Land» per ottenerne la restituzione, qualora non fosse riuscita a recuperare tale importo attraverso la vendita del patrimonio di Bestwood. Con lettera del 4 luglio 1996 la Germania ha informato la Commissione di avere appreso da una comunicazione del curatore fallimentare datata 11 giugno 1996 che, esauritasi la riserva di tesoreria dell'impresa, l'assemblea dei creditori aveva autorizzato la sospensione delle attività di Bestwood a decorrere dal 12 giugno 1996. In forza di tale decisione, Bestwood si sarebbe ritirato dal mercato. Successivamente il curatore fallimentare aveva proceduto ai primi licenziamenti del personale di Bestwood, procedimento che si sarebbe protratto fino al 3 luglio 1996; dopo tale data Bestwood avrebbe cessato di esistere. La Germania confermava che gli aiuti aggiuntivi, notificati con lettera del 1° febbraio 1996 ed indicati nella comunicazione del 20 marzo 1996, si riferivano ad un piano di ristrutturazione che nel frattempo era stato respinto dalle autorità del «Land». Pertanto la notificazione di tali aiuti alla Commissione poteva considerarsi decaduta. La Germania ha dichiarato che tali aiuti non sono mai stati concessi e ha ribadito altresì che la procedura fallimentare, come previsto dalle specifiche disposizioni, si sarebbe svolta senza l'intervento statale e soprattutto senza la concessione di ulteriori aiuti. L'eventuale rilevamento dell'impresa sarebbe avvenuto attraverso la vendita del patrimonio di Bestwood. L'eventuale acquirente avrebbe goduto della completa libertà decisionale in quanto imprenditore. In tal caso tra Bestwood e l'impresa che si sarebbe costituita ex novo non vi sarebbero stati collegamenti di nessun tipo. Gli aiuti eventualmente concessi nel contesto dell'alienazione dei beni patrimoniali, avrebbero dovuto essere esaminati dalla Commissione con separato procedimento. III Con lettera del 3 luglio 1996 la Commissione ha trasmesso alla Germania le osservazioni presentate da terzi - un'associazione italiana ed una svedese di produttori di compensato ed un concorrente danese - in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 16 maggio 1996 della decisione di avviare un procedimento in materia. Tali osservazioni manifestavano preoccupazione circa le ripercussioni che una ristrutturazione di Bestwood effettuata grazie a sovvenzioni statali avrebbe avuto sulle sue capacità produttive. I terzi interessati affermavano che Bestwood non sarebbe certamente riuscito a ripristinare la propria redditività senza accrescere considerevolmente la propria produzione. In tal modo avrebbe seriamente pregiudicato la concorrenza in un mercato caratterizzato da sovraccapacità ed avrebbe danneggiato quei concorrenti che non potevano avvalersi di sovvenzioni statali. Il concorrente danese esprimeva inoltre dei dubbi sulla capacità di Bestwood di sopravvivere sul mercato anche in seguito ad una ristrutturazione e faceva presente che la disponibilità di legname nel Meclemburgo-Pomerania occidentale non era sufficiente ad approvvigionare Bestwood e pertanto l'impresa sarebbe stata costretta ad acquistare legname in altre regioni della Germania, in Polonia e nei paesi baltici. Bestwood avrebbe dovuto sostenere in tal modo costi di trasporto più elevati di quelli sostenuti dai suoi concorrenti ubicati in una regione che dispone di maggiori riserve di legname. Inoltre Bestwood non avrebbe potuto disporre di sbocchi nelle vicinanze, in quanto nel Meclemburgo-Pomerania occidentale non vi sono fabbriche che producono mobili. Pertanto, dovendo smerciare i propri prodotti in altre regioni della Germania, in Danimarca ed in Svezia, avrebbe dovuto anche in tal caso sopportare maggiori costi di trasporto. IV Con lettera del 20 agosto 1996 la Germania ha risposto alle osservazioni dei terzi interessati, confermando che in data 12 giugno 1996 Bestwood aveva sospeso l'attività e si era ritirato dal mercato. Oltre agli aiuti oggetto del procedimento avviato dalla Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, Bestwood non aveva ricevuto alcun altro aiuto, né erano stati autorizzati ulteriori aiuti nel quadro della seconda privatizzazione, rispetto a quanto già previsto al momento dell'avvio del procedimento. V L'esame svolto nell'ambito del procedimento a norma dell'articolo 93, paragrafo 2 ha confermato l'opinione della Commissione secondo la quale le misure adottate dal «Land» Meclemburgo-Pomerania occidentale prima dell'avvio del medesimo, configurano aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato, e non soddisfano le condizioni per una deroga a norma dell'articolo 92, paragrafo 3 del trattato stesso: in particolare, tali misure non presentano i requisiti fissati dagli orientamenti per il controllo degli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, le uniche disposizioni nel cui ambito sarebbe stato possibile autorizzare detti aiuti. Il prestito a lungo termine di 5 milioni di DEM rappresenta un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato e dell'articolo 61 dell'accordo SEE. Quand'anche si considerasse che, con l'aumento retroattivo del tasso d'interesse al 6,62 %, tale prestito possa conformarsi alle usuali condizioni per la concessione di prestiti nel settore privato, in considerazione delle straordinarie difficoltà di ordine finanziario di Bestwood nessun istituto di credito privato avrebbe concesso un tal prestito senza ulteriori garanzie, come invece è avvenuto da parte del «Land» Meclemburgo-Pomerania occidentale. Gli aiuti concessi a Bestwood possono falsare la concorrenza e pregiudicare gli scambi tra gli Stati membri. Tra la Germania e gli altri Stati membri esiste un ingente scambio commerciale di pannelli di fibra di legno e truciolari. Ad esempio, nell'anno 1995 sono stati esportati dalla Germania in altri Stati membri 622 083 t di prodotti di fibre di legno per un valore di 264,5 milioni di ECU, mentre sono stati importati 757 214 t di tali prodotti per un importo di 280 milioni di ECU e 158 343 t di prodotti truciolari per un importo di 88,2 milioni di ECU. La quota della Germania nel commercio comunitario si aggira sul 25 % per i prodotti truciolari ed il 3 % per il prodotti in fibra di legno. Con i suoi 500 dipendenti, Bestwood era annoverato tra i maggiori produttori di pannelli truciolari e di fibra di legno, mentre la media degli occupati nelle imprese operanti in tale settore economico all'interno della Comunità è di 40 dipendenti. Bestwood dipendeva in larga misura dal commercio intracomunitario, poiché circa il 35 % della sua produzione veniva esportato in particolare in Danimarca ed in Svezia. Pertanto qualsiasi aiuto era atto a migliorare la posizione di Bestwood nel mercato comunitario a danno dei concorrenti non sovvenzionati. Trattandosi di aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato e dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE, tali misure dovevano essere notificate in conformità dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato. Non sussisteva alcuna esenzione da tale obbligo in virtù dell'autorizzato programma di consolidamento del «Land» Meclemburgo-Pomerania occidentale, poiché Bestwood con i suoi 500 occupati all'epoca dell'autorizzazione degli aiuti eccedeva di gran lunga il massimale stabilito per le PMI. L'inosservanza da parte della Germania di tale obbligo implica che tali aiuti sono stati concessi illegalmente. Detti aiuti non possono per di più essere considerati legittimi sotto il profilo sostanziale, in quanto non si applica nella fattispecie alcuna delle deroghe previste dall'articolo 92 del trattato. Le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 2 del trattato non si applicano poiché lo scopo degli aiuti non corrisponde ad alcuna delle finalità ivi menzionate. Bestwood operava senza dubbio in una regione caratterizzata da forte sottoccupazione e da un tenore di vita anormalmente basso. Gli aiuti alla promozione dello sviluppo economico di tali regioni possono essere considerati compatibili con il mercato comune in virtù dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato. In questo caso gli aiuti non costituivano tuttavia un contributo alla promozione dello sviluppo economico della regione interessata, poiché erano utilizzati soltanto per consentire la prosecuzione di attività di una impresa con rendimento economico negativo e non a favore di investimenti e per la creazione di posti di lavoro. Gli aiuti non soddisfano nemmeno le condizioni previste dalle varie discipline comunitarie orizzontali per gli aiuti alle imprese. In particolare, non si applicano in tale contesto gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Bestwood era sicuramente un'impresa in difficoltà, e non era in grado di risanarsi con le proprie forze. Secondo i menzionati orientamenti, gli aiuti per il salvataggio possono consistere in aiuti di tesoreria sotto forma di garanzia di crediti o di crediti rimborsabili gravati da un tasso d'interesse equivalente a quello di mercato. Il prestito di 5 milioni di DEM, il cui tasso di interesse è stato aumentato retroattivamente per riportarlo a quello usuale del 6,62 %, applicato in Germania all'epoca della concessione del regime di aiuti, soddisfa quindi questo criterio degli «orientamenti». Le autorità tedesche non hanno tuttavia apportato alcuna prova della relazione tra il prestito e le concrete misure di ristrutturazione, che secondo la lettera dei citati orientamenti sono il presupposto perché sia autorizzato un aiuto per il salvataggio. Nel corso del procedimento è apparso evidente che gli aiuti perseguivano l'unica finalità del mantenimento dello status quo e del rinvio di provvedimenti inevitabili, trasferendo nel contempo i problemi di natura industriale e sociale su imprese a miglior rendimento e su altri Stati membri, mentre non contribuivano a sostenere finanziariamente il processo di ristrutturazione che si sarebbe dovuto avviare con l'ammissione al beneficio degli aiuti per il salvataggio. Inoltre l'aiuto era atto a falsare in modo sproporzionato la concorrenza. Non solo esistevano capacità eccedentarie nel settore dei pannelli truciolari e in fibra di legno, ma anche in precedenza era esistito un considerevole divario tra la capacità di produzione e la domanda di tali prodotti, divario che in futuro è destinato ad aumentare ancora, in quanto si stima che fino al 1997 il tasso di crescita annuo della produzione sarà del 2,2 %, mentre il consumo annuo dovrebbe aumentare solo dell'1,8 %. La pressione concorrenziale in questo settore non può nemmeno essere ridotta con un aumento delle esportazioni. Le esportazioni comunitarie sono rimaste infatti stazionarie in passato e non aumenteranno in futuro. Al contrario, la pressione concorrenziale dovrebbe piuttosto aumentare, dato che alle sovraccapacità interne dovrebbero sommarsi crescenti importazioni dai paesi dell'Europa orientale, che si avvarranno degli accordi commerciali conclusi con la Comunità. Tenendo conto di tutti questi elementi il prestito a Bestwood può seriamente danneggiare i concorrenti dell'impresa. La copertura di rischio di 25 milioni di DEM a favore della NordLB, che rappresenta in realtà una garanzia il cui beneficiario finale era Bestwood, costituisce a sua volta un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato e dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE. L'elemento di aiuto insito in una simile garanzia corrisponde in genere alla differenza tra il tasso d'interesse alle normali condizioni di mercato ed il tasso effettivamente applicato grazie all'intervento della garanzia. La Commissione sostiene coerentemente che quando, di fronte ad una difficile situazione finanziaria dell'impresa interessata, nessun istituto di credito accetterebbe di concedere un prestito senza la garanzia dello Stato, l'importo complessivo del prestito deve essere considerato un aiuto di Stato [cfr. decisione 94/696/CE della Commissione (4)]. Poiché la «copertura di rischio» costituiva un presupposto dell'intervento finanziario della NordLB a favore di Bestwood (in effetti la banca si è impegnata con garanzie per un valore di 25 milioni di DEM), essa contiene un indubbio elemento di aiuto, che a causa dell'elevatissimo rischio della garanzia corrisponde integralmente all'impegno finanziario assunto dalla NordLB. Per gli stessi motivi addotti in relazione al prestito di 5 milioni di DEM, la copertura di rischio è atta a falsare la concorrenza ed a pregiudicare gli scambi tra gli Stati membri. Atteso che tale garanzia non rientrava nel programma di aiuti già autorizzato, essa era soggetta all'obbligo di notificazione previsto dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato. Non avendo, la Germania, adempiuto tale obbligo, l'aiuto è pertanto formalmente illegittimo. La Commissione avrebbe potuto accettare tale garanzia, se fosse stata utilizzata per evitare l'insolvenza di Bestwood nelle more dell'espletamento della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2. Esistono precedenti di una autorizzazione della Commissione di siffatti aiuti per il salvataggio, quali il caso Nino Textile nel quale l'impresa interessata dal procedimento a norma dell'articolo 93, paragrafo 2 rischiava, se non avesse ricevuto il sostegno statale, di dover dichiarare fallimento prima della decisione definitiva della Commissione in relazione agli aiuti. Il presupposto per ottenere l'autorizzazione sarebbe quindi esistito se la copertura di rischio fosse stata resa conforme agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Pertanto l'aiuto avrebbe dovuto: - essere concesso sotto forma di garanzia di credito o di credito ai normali tassi d'interesse del mercato; - essere limitato all'importo strettamente necessario a mantenere l'impresa in attività (ad esempio: copertura degli oneri salariali e dell'approvvigionamento corrente); - essere versato solo per il periodo necessario (di regola non più di sei mesi) alla definizione di un piano di risanamento realizzabile. L'aiuto avrebbe dovuto inoltre essere versato non in una unica soluzione, bensì in più rate, distribuite lungo il periodo dei sei mesi, e la Commissione avrebbe dovuto essere informata dei singoli versamenti, per garantire che venissero coperte in tal modo solo le spese correnti. Nel corso del procedimento il governo tedesco non ha potuto provare che la copertura di rischio era conforme a tutte queste condizioni. Pertanto essa non può essere autorizzata poiché non corrisponde ai criteri sopra citati. Anche il previsto ripianamento dei debiti dell'impresa da parte del Land Meclemburgo-Pomerania occidentale per un importo di 100 milioni di DEM circa, al fine di poter cedere l'impresa al nuovo proprietario libera da tutti gli obblighi finanziari in occasione di una nuova privatizzazione, avrebbe costituito un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato. Nel corso del procedimento è emerso chiaramente che le autorità tedesche progettavano inizialmente di mantenere Bestwood in attività fino a quando avessero trovato un acquirente e fosse stata completata la nuova privatizzazione dell'impresa. Bestwood è uscito dal mercato per effetto del procedimento fallimentare. Secondo il diritto fallimentare tedesco la società è in via di liquidazione e tutti i dipendenti sono ormai licenziati. Un eventuale acquirente dei beni patrimoniali di Bestwood avrà piena libertà di manovra per quanto riguarda l'assunzione del nuovo personale e la continuazione dell'attività. Durante il procedimento fallimentare, oltre al prestito di 5 milioni di DEM e la copertura di rischio per 25 milioni di DEM, oggetto del procedimento aperto dalla Commissione, non sono stati concessi ulteriori aiuti. In considerazione del complesso delle circostanze sopra indicate, la Commissione è giunta alla conclusione che sia il prestito erogato dal «Land» Meclemburgo-Pomerania occidentale per un valore di 5 milioni di DEM sia la copertura di rischio relativa ad un prestito di 25 milioni di DEM costituiscono aiuti di Stato, che non possono beneficiare delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3 del trattato. VI Quando un aiuto viene considerato incompatibile con il mercato comune, la Commissione impone allo Stato membro di chiedere la restituzione della somma al beneficiario (5). Oggetto della presente decisione sono gli aiuti concessi a favore di Bestwood: essi devono pertanto essere recuperati. La circostanza che Bestwood è stata dichiarata fallita ed è uscita dal mercato non può modificare questa conclusione. La restituzione degli aiuti rimane possibile attraverso la vendita dei beni patrimoniali di Bestwood e la soddisfazione delle richieste dei creditori con il ricavato di tale vendita. La restituzione degli aiuti deve essere effettuata secondo il diritto tedesco, comprese le disposizioni relative all'interesse di mora sugli importi dovuti allo Stato, maturati dalla data di concessione degli aiuti (6). Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, tale recupero deve avvenire nel rispetto delle pertinenti disposizioni, applicate in modo da non rendere praticamente impossibile il recupero prescritto dal diritto comunitario. Eventuali difficoltà, procedurali o di altra natura, nell'esecuzione di tali misure non possono incidere sulla legittimità di queste ultime (7), HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli aiuti di Stato sotto forma di prestito a lungo termine di 5 milioni di DEM e la «copertura di rischio» (garanzia) di 25 milioni di DEM a favore della «Bestwood E.F. Kynder GmbH», sono illegali in quanto concessi dal «Land» Meclemburgo-Pomerania occidentale, in violazione dell'obbligo imposto alla Germania dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, di notificarli alla Commissione prima della loro concessione. Tali aiuti sono incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato. Articolo 2 La Germania provvede affinché gli aiuti menzionati all'articolo 1 siano restituiti entro due mesi dalla notificazione della presente decisione. Tale restituzione viene eseguita nel rispetto delle norme e procedure dell'ordinamento tedesco, in particolare delle disposizioni relative agli interessi sui crediti dello Stato ed include gli interessi maturati a decorrere dalla data di concessione degli aiuti, al tasso di riferimento applicato in Germania a tale data ai fini del calcolo dell'equivalente sovvenzione netto dei regimi di aiuto regionali. Tali disposizioni si applicano in modo da non rendere praticamente impossibile il recupero prescritto dal diritto comunitario. Eventuali difficoltà, procedurali o di altra natura, nell'esecuzione di tali misure non incidono sull'efficacia di queste ultime. Articolo 3 Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Germania comunica alla Commissione le misure adottate per conformarvisi. Articolo 4 La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1996. Per la Commissione Karel VAN MIERT Membro della Commissione (1) GU n. L 107 del 30. 4. 1996, pag. 4. (2) GU n. C 368 del 23. 12. 1994, pag. 12. (3) GU n. C 144 del 16. 5. 1996, pag. 6. (4) GU n. L 273 del 25. 10. 1994, pag. 22. (5) Comunicazione della Commissione del 24 novembre 1983, GU n. C 318 del 24. 11. 1983, pag. 3. Cfr. inoltre sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 luglio 1973 (causa 70/72 Commissione/Germania), Racc. 1973, pag. 813 e del 24 febbraio 1987 (causa 310/85 Deufil/Commissione), Racc. 1987, pag. 901. (6) Lettera della Commissione SG(91) D/4577 del 4 marzo 1991 indirizzata agli Stati membri, inoltre nota n. 7. (7) Sentenza della Corte di giustizia del 21 marzo 1989 (Causa C-142/87 Belgio/Commissione), Racc. 1990, pag. I-959, punti 58-63 della motivazione.