31997D0421

97/421/CE: Decisione della Commissione del 24 giugno 1997 recante modifica delle decisioni 96/23/CE, 96/98/CE, 96/99/CE, 96/102/CE e 97/32/CE in merito alla presentazione dei documenti giustificativi e finanziari relativi ai contributi finanziari della Comunità per talune misure sanitarie e zoosanitarie (I testi in lingua danese, francese, inglese e olandese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 179 del 08/07/1997 pag. 0007 - 0008


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 1997 recante modifica delle decisioni 96/23/CE, 96/98/CE, 96/99/CE, 96/102/CE e 97/32/CE in merito alla presentazione dei documenti giustificativi e finanziari relativi ai contributi finanziari della Comunità per talune misure sanitarie e zoosanitarie (I testi in lingua danese, francese, inglese e olandese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/421/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata dalla decisione 94/370/CE (2), in particolare l'articolo 20 e l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando che la Commissione, con la decisione 96/23/CE, del 20 dicembre 1995, che stabilisce le modalità relative a misure tecniche e scientifiche concernenti la lotta alla peste suina classica e il contributo finanziario della Comunità (3), ha adottato misure per analizzare gli aspetti epidemiologici della peste suina classica in Belgio;

considerando che, in base alla decisione 96/98/CE della Commissione, del 12 gennaio 1996, concernente l'aiuto finanziario della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per alcune malattie dei pesci (Statens Veterinære Serumlaboratorium, Århus, Danimarca) (4), la Comunità può fornire un aiuto finanziario alla Danimarca per l'espletamento delle funzioni e dei compiti del laboratorio comunitario di riferimento per alcune malattie dei pesci;

considerando che, in base alla decisione 96/99/CE della Commissione, del 12 gennaio 1996, concernente l'aiuto finanziario della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria (Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Regno Unito) (5), la Comunità può fornire un aiuto finanziario al Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti del laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria;

considerando che, in base alla decisione 96/102/CE della Commissione, del 12 gennaio 1996, concernente l'aiuto finanziario della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per la malattia di Newcastle (Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Regno Unito) (6), la Comunità può fornire un aiuto finanziario al Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti del laboratorio comunitario di riferimento per la malattia di Newcastle;

considerando che, in base alla decisione 97/32/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, concernente l'aiuto finanziario della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per le salmonelle (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Bilthoven, Paesi Bassi) (7), la Comunità può fornire un aiuto finanziario ai Paesi Bassi per l'espletamento delle funzioni e dei compiti del laboratorio comunitario di riferimento per le salmonelle;

considerando che, per motivi di bilancio, l'aiuto finanziario comunitario previsto dalle decisioni 96/23/CE, 96/98/CE, 96/99/CE, 96/102/CE e 97/32/CE necessita della presentazione di documenti giustificativi; che i requisiti di tali documenti giustificativi sono specificati nelle decisioni suddette;

considerando che è stata inoltrata una richiesta di proroga del periodo di presentazione dei documenti giustificativi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5, secondo trattino della decisione 96/23/CE la parola «marzo» è sostituita da «luglio».

Articolo 2

All'articolo 4, secondo trattino della decisione 96/98/CE la parola «marzo» è sostituita da «luglio».

Articolo 3

All'articolo 4, secondo trattino della decisione 96/99/CE la parola «marzo» è sostituita da «luglio».

Articolo 4

All'articolo 4, secondo trattino della decisione 96/102/CE la parola «marzo» è sostituita da «luglio».

Articolo 5

All'articolo 4, secondo trattino della decisione 97/32/CE la parola «marzo» è sostituita da «luglio».

Articolo 6

Il Regno del Belgio, il Regno della Danimarca, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

(2) GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

(3) GU n. L 7 del 10. 1. 1996, pag. 10.

(4) GU n. L 23 del 30. 1. 1996, pag. 23.

(5) GU n. L 23 del 30. 1. 1996, pag. 24.

(6) GU n. L 23 del 30. 1. 1996, pag. 27.

(7) GU n. L 12 del 15. 1. 1997, pag. 42.