31997D0398

97/398/CE: Decisione della Commissione del 19 giugno 1997 che abroga la decisione 97/116/CE relativa a determinate misure protettive contro la peste suina classica in Germania (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 165 del 24/06/1997 pag. 0015 - 0015


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 giugno 1997 che abroga la decisione 97/116/CE relativa a determinate misure protettive contro la peste suina classica in Germania (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/398/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando che all'inizio del 1997 in diverse zone della Germania si sono manifestati vari focolai di peste suina classica;

considerando che in seguito alla situazione sanitaria la Commissione ha adottato la decisione 97/116/CE, dell'11 febbraio 1997, relativa a determinate misure protettive contro la peste suina classica in Germania (3);

considerando che le misure adottate con la suddetta decisione 97/116/CE sono state modificate dalle decisioni 97/196/CE (4) e 97/282/CE (5);

considerando che le misure introdotte dalla decisione 97/116/CE sarebbero state di carattere temporaneo;

considerando che l'evolversi della malattia consente di revocare le misure adottate dalla decisione 97/116/CE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 97/116/CE è abrogata.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

(2) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

(3) GU n. L 42 del 13. 2. 1997, pag. 28.

(4) GU n. L 82 del 22. 3. 1997, pag. 61.

(5) GU n. L 112 del 29. 4. 1997, pag. 58.