97/349/CE: Decisione della Commissione del 27 maggio 1997 che modifica l'elenco delle zone industriali in declino cui si applica l'obiettivo n. 2 definito dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 148 del 06/06/1997 pag. 0029 - 0029
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 maggio 1997 che modifica l'elenco delle zone industriali in declino cui si applica l'obiettivo n. 2 definito dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio (97/349/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, considerando che un primo elenco di zone ammissibili ad interventi a titolo dell'obiettivo n. 2 è stato stabilito dalla decisione della Commissione 94/169/CE del 20 gennaio 1994 (3), modificata da ultimo dalla decisione 96/634/CE (4), per il periodo 1994-1996; considerando che tale elenco è stato modificato dalla decisione della Commissione 96/472/CE (5), modificata dalla decisione 97/237/CE (6), per il periodo di programmazione 1997-1999; considerando che si è riscontrato un errore tecnico nella decisione 96/472/CE quanto alla fissazione delle zone industriali ammissibili all'obiettivo n. 2 nella regione Lombardia, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'elenco delle zone industriali in declino ammissibili ad interventi a titolo dell'obiettivo n. 2 per il periodo 1997-1999, stabilito in base all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2052/88, è modificato per quanto concerne i tre comuni appartenenti alla zona di Milano (regione Lombardia). Le modifiche apportate sono le seguenti: 1) per il comune di Garbagnate Milanese: la frazione di Bariana è sostituita dalle sezioni censuarie limitate ai numeri da 1 a 4, 29, 33, 34; 2) per il comune di Lainate: le sezioni censuarie da 5 a 9, 13 e 15 sono soppresse e sostituite dalle sezioni censuarie 10, 12, 18, 19, 22, 28, 31, 34 e 35; 3) per il comune di Arese: le sezioni censuarie 12, 13, 16, 17 e 18 sono sostituite dalle sezioni censuarie 4, 7, 8, 9, 21, 22, 23 e 25. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1997. Per la Commissione Monika WULF-MATHIES Membro della Commissione (1) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9. (2) GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11. (3) GU n. L 81 del 24. 3. 1994, pag. 1. (4) GU n. L 284 del 6. 11. 1996, pag. 19. (5) GU n. L 193 del 3. 8. 1996, pag. 54. (6) GU n. L 94 del 9. 4. 1997, pag. 20.