31997D0284

97/284/CE: Decisione della Commissione del 25 aprile 1997 che sostituisce la decisione 96/536/CE che stabilisce l'elenco dei prodotti a base di latte per i quali gli Stati membri sono autorizzati a concedere deroghe individuali o generali ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 92/46/CEE, nonché la natura delle deroghe applicabili alla fabbricazione di tali prodotti

Gazzetta ufficiale n. L 114 del 01/05/1997 pag. 0045 - 0046


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 aprile 1997 che sostituisce la decisione 96/536/CE che stabilisce l'elenco dei prodotti a base di latte per i quali gli Stati membri sono autorizzati a concedere deroghe individuali o generali ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 92/46/CEE, nonché la natura delle deroghe applicabili alla fabbricazione di tali prodotti (97/284/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/23/CE (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, primo comma della direttiva 92/46/CEE, gli Stati membri possono essere autorizzati a concedere deroghe individuali o generali a talune disposizioni da essa previste;

considerando che, con la decisione 96/536/CE (3), la Commissione ha autorizzato gli Stati membri a concedere deroghe ad alcune disposizioni dell'articolo 7, parte A, punti da 1 a 4 della direttiva 92/46/CEE e ne ha definito la natura;

considerando che il testo della decisione suddetta deve essere formulato con maggiore chiarezza e che non è necessario pubblicare un elenco di prodotti a base di latte per i quali gli Stati membri concedono le deroghe individuali o generali in virtù dell'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 92/46/CEE;

considerando che il fatto che gli Stati membri concedano una deroga in virtù della decisione 96/536/CE non conferisce ai produttori il diritto di commercializzare i prodotti in esame avvalendosi di una denominazione riservata in virtù del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 535/97 (5).

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo della decisione 96/536/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 92/46/CEE e ai fini della presente decisione, si intende per prodotti a base di latte che presentano caratteristiche tradizionali, i prodotti a base di latte:

- storicamente riconosciuti,

oppure

- fabbricati secondo criteri tecnici o metodi di fabbricazione codificati o registrati nello Stato membro in cui il prodotto viene tradizionalmente fabbricato.

oppure

- protetti da una legge nazionale, regionale o locale nello Stato membro in cui il prodotto viene tradizionalmente fabbricato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono autorizzati a concedere deroghe, a titolo individuale o generale, agli stabilimenti che fabbricano taluni prodotti a base di latte aventi le caratteristiche tradizionali definite all'articolo 1, per quanto riguarda i seguenti requisiti:

a) i requisiti di cui all'allegato B, capitolo I, punto 6 all'allegato C, capitolo III, punto 2 della direttiva 92/46/CEE per quanto riguarda la natura dei materiali che compongono le attrezzature specifiche per la preparazione, il condizionamento o l'imballaggio dei prodotti;

tali attrezzature, tuttavia, dovranno essere mantenute costantemente in uno stato di pulizia soddisfacente ed essere regolarmente lavate e disinfettate;

b) i requisiti di cui all'allegato B, capitolo I, punto 2, lettere a), b), c) e d) della stessa direttiva per quanto riguarda i magazzini di stagionatura o i locali di maturazione di tali prodotti;

i magazzini di stagionatura o i locali di maturazione potranno comprendere pareti geologicamente naturali, muri, pavimenti, soffitti e/o porte non lisci, non impermeabili, non resistenti, senza rivestimento chiaro o non composti di materiali inalterabili. Per tener conto della flora locale specifica, il ritmo e la natura delle operazioni di pulizia e di disinfezione dei locali saranno adattati al tipo di attività.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 10.

(3) GU n. L 230 dell'11. 9. 1996, pag. 12.

(4) GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.

(5) GU n. L 83 del 25. 3. 1997, pag. 3.