31997D0231

97/231/CE: Decisione della Commissione del 3 marzo 1997 che modifica la decisione 93/198/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione da paesi terzi di animali domestici delle specie ovina e caprina (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 093 del 08/04/1997 pag. 0022 - 0042


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 1997 che modifica la decisione 93/198/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione da paesi terzi di animali domestici delle specie ovina e caprina (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/231/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/91/CE (2), in particolare gli articoli 8 e 11,

considerando che la direttiva 91/68/CEE (3) del Consiglio, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, stabilisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini;

considerando che la decisione 93/198/CEE della Commissione (4), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per le importazioni di animali domestici delle specie ovina e caprina;

considerando che è necessario estendere il campo d'applicazione di questa decisione allo scopo di stabilire condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per le importazioni da paesi terzi di ovini e caprini da riproduzione e da ingrasso;

considerando che la decisione 97/232/CE della Commissione (5) stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di ovini e caprini da macello, da ingrasso o da riproduzione;

considerando che gli animali delle specie ovina e caprina da importare debbono soddisfare determinate condizioni per quanto concerne la brucellosi;

considerando che quanto previsto dalla presente decisione è conforme al parere del comitato permanente veterinario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 93/198/CEE è modificata nel seguente modo:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali domestici delle specie ovina e caprina conformi ai requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria di cui all'allegato 1, parti 1 a e 1 b per quanto si riferisce agli animali da macello. Detto certificato accompagna le partite di ovini e caprini provenienti dai paesi terzi o parti di paesi terzi riportati nell'allegato, parti 1 e 2 della decisione 97/232/CE della Commissione (*).

(*) GU n. L 93 dell'8. 4. 1997, pag. 43.»

2) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali domestici delle specie ovina e caprina conformi ai requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria di cui all'allegato II, parti 1 a per quanto si riferisce agli animali da ingrasso. Detto certificato accompagna le consegne di ovini e caprini da ingrasso provenienti dai paesi terzi o parti di paesi riportati nell'allegato, parte 3 della decisione 97/232/CE della Commissione.

2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali domestici delle specie ovina e caprina conformi ai requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria di cui all'allegato II, parte 1 b per quanto si riferisce agli animali da riproduzione. Detto certificato accompagna le consegne di ovini e caprini da riproduzione provenienti dai paesi terzi o parti di paesi terzi riportati nell'allegato, parte 4 della decisione 97/232/CE.

3. Gli Stati membri autorizzano inoltre l'importazione di animali domestici delle specie ovina e caprina destinati all'ingrasso o alla riproduzione solamente a condizione che siano conformi ai requisiti di cui all'allegato II, parte 1c, capitolo 1, se sono destinati a greggi ufficialmente indenni da brucellosi, oppure di cui all'allegato II parte 1c, capitolo 2, se sono destinati a greggi indenni da brucellosi oppure provengono da un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato, parte 5 della decisione 97/232/CE.»

3) L'allegato è sostituito dalla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° marzo 1997.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(2) GU n. L 13 del 16. 1. 1997, pag. 26.

(3) GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 19.

(4) GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 34.

(5) Vedi pagina 43 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

>INIZIO DI UN GRAFICO>

PARTE 1a

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

>FINE DI UN GRAFICO>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

PARTE 1b

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO II

>INIZIO DI UN GRAFICO>

PARTE 1a

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

>FINE DI UN GRAFICO>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

PARTE 1 b

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

>FINE DI UN GRAFICO>

PARTE 1c

Capitolo 1

Requisiti cui debbono soddisfare le aziende per essere riconosciute come soddisfacenti a requisiti equivalenti a quelli per aziende di ovini e caprini ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) nella Comunità europea

A. Si deve trattare di un'azienda in cui:

a) tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (B. melitensis) sono esenti da manifestazioni cliniche o qualsiasi altro sintomo di brucellosi (B. melitensis) da almeno 12 mesi;

b) non sono presenti animali delle specie ovina e caprina vaccinati contro la brucellosi (B. melitensis), tranne qualora si tratti di animali che sono stati vaccinati da almeno 2 anni con il vaccino Rev. 1;

c) sono state praticate, a distanza di almeno 6 mesi e con esito negativo, due prove conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE del Consiglio su tutti gli ovini e i caprini dell'azienda di età superiore ai 6 mesi al momento della prova

e

d) in seguito alla prima prova di cui alla lettera c), sono presenti unicamente ovini e caprini nati nell'azienda o che provengono da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi o da un'azienda indenne da brucellosi alle condizioni definite al punto D,

ed in cui sono tuttora soddisfatti i requisiti di cui al punto B.

B. Le aziende che soddisfano i requisiti di cui al punto A debbono sottoporre un numero rappresentativo degli ovini e dei caprini di età superiore a 6 mesi ad una prova sierologica annuale. L'azienda mantiene la propria autorizzazione ad esportare solamente se gli esiti delle prove sono negativi.

Il numero rappresentativo di animali da sottoporre a controllo in ogni azienda è costituito da:

- tutti gli animali maschi non castrati di età superiore a 6 mesi,

- tutti gli animali introdotti nell'azienda nel periodo successivo al controllo precedente,

- il 25 % delle femmine in età da riproduzione (sessualmente mature) o in lattazione, per un numero di capi non inferiore a 50 per azienda, tranne per quanto riguarda le aziende in cui ne sono presenti meno di 50, nel qual caso tutte le femmine debbono essere controllate.

C. Casi sospetti o confermati di brucellosi

Allorché, in un'azienda:

a) si sospetta la presenza di brucellosi (B. melitensis) in uno o più ovini o caprini

oppure

b) è confermata la presenza della brucellosi (B. melitensis) nessun ovino o caprino può essere esportato sino a quando tutti gli animali infetti o gli animali delle specie sensibili all'infezione saranno stati abbattutti e tutti gli animali dell'azienda di età superiore a 6 mesi saranno stati sottoposti, ad un intervallo di almeno 3 mesi e con esito negativo, a due prove effettuate conformemente alle disposizioni dell'allegato C della direttiva 91/68/CEE del Consiglio.

D. Introduzione di animali nell'azienda

In un'azienda ovina o caprina che esporta ovini o caprini verso aziende ufficialmente indenni da brucellosi possono essere introdotti solamente ovini o caprini che rispondono alle seguenti condizioni:

1) provengono da un'azienda che soddisfa tutti i requisiti suddetti,

2) oppure:

- provengono da un'azienda che soddisfa i requisiti di cui al capitolo 2

e

- non sono mai stati vaccinati contro la brucellosi oppure, se sono stati vaccinati, lo sono da più di 2 anni. Possono essere tuttavia introdotte femmine di età superiore a 2 anni vaccinate prima dei 7 mesi di età

e

- sono stati isolati sotto controllo ufficiale nelle aziende di origine e, durante il periodo di isolamento, sono stati sottoposti a 2 prove con esito negativo, effettuate ad almeno 6 settimane d'intervallo, conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE.

Capitolo 2

Requisiti cui debbono soddisfare le aziende per essere riconosciute come soddisfacenti a requisiti equivalenti a quelli per aziende di ovini e caprini indenni da brucellosi (B. melitensis) nella Comunità europea

I. L'azienda deve soddisfare completamente ai requisiti di cui al capitolo 1

oppure

II. A. 1. Si deve trattare di un'azienda in cui:

a) tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (B. melitensis) sono esenti da manifestazioni cliniche o qualsiasi altro sintomo di brucellosi da almeno 12 mesi;

b) tutti gli animali delle specie ovina e caprina, o parte di essi, sono stati vaccinati con il vaccino Rev. 1; gli animali vaccinati devono essere vaccinati prima dell'età di 7 mesi;

c) sono state praticate due prove con esito negativo, a distanza di almeno 6 mesi, conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE, su tutti gli ovini e i caprini vaccinati presenti nell'azienda di età superiore a 18 mesi al momento della prova

e

d) sono state praticate due prove con esito negativo, a distanza di almeno 6 mesi, conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE, su tutti gli ovini e caprini non vaccinati presenti nell'azienda di età superiore a 6 mesi al momento della prova

e

e) al termine delle prove di cui alle lettere c) o d) sono presenti unicamente ovini e caprini nati nell'azienda o provenienti da un'azienda che soddisfa i requisiti definiti al punto D

e

2. in cui continuano ad essere soddisfatti i requisiti di cui al punto B.

B. Le aziende che soddisfano i requisiti di cui al punto A debbono sottoporre annualmente ad una prova sierologica un numero rappresenttaivo di ovini e caprini. L'azienda mantiene la propria autorizzazione ad esportare solamente se gli esiti delle prove sono negativi.

Il numero rappresentativo di animali da sottoporre a controllo in ogni azienda è costituito da:

- tutti gli animali maschi non castrati e non vaccinati di età superiore a 6 mesi,

- tutti gli animali maschi non castrati ma vaccinati di età superiore a 18 mesi,

- tutti gli animali introdotti nell'azienda nel periodo successivo al controllo precedente,

- il 25 % delle femmine in età da riproduzione (sessualmente mature) o in lattazione, per un numero di capi non inferiore a 50 per azienda, tranne per quanto riguarda le aziende in cui ne sono presenti meno di 50, nel qual caso tutte le femmine debbono essere controllate.

C. Casi sospetti o confermati di brucellosi

1. Allorché in un'azienda si sospetta la presenza di brucellosi (B. melitensis) in uno o più ovini o caprini

oppure

2. se la presenza della brucellosi (B. melitensis) è confermata, non può essere esportato alcun ovino o caprino fino a quando tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi saranno stati abbattutti e saranno state eseguite, con esito negativo e ad un intervallo di almeno 3 mesi, due prove conformi alle disposizioni dell'allegato C della direttiva 91/68/CEE su:

- tutti gli animali di età superiore ai 18 mesi, se sono stati vaccinati

e

- tutti gli animali di età superiore ai 6 mesi, se non sono stati vaccinati.

D. Introduzione di animali nell'azienda

In un'azienda che esporta ovini o caprini verso aziende ovine e caprine esenti da brucellosi (B. melitensis) possono essere introdotti solamente i seguenti ovini o caprini:

1. Quelli provenienti da un'azienda ovina o caprina che soddisfa i requisiti del capitolo 1 o 2 del presente allegato

oppure

2. a) quelli originari di un'azienda in cui tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (B. melitensis) sono esenti da manifestazioni cliniche o da qualsiasi altro sintomo di brucellosi (B. melitensis) da almeno 12 mesi;

b) i) - che non sono stati vaccinati nel corso degli ultimi 2 anni;

- che sono stati isolati, sotto controllo veterinario, nell'azienda di origine e durante il periodo di isolamento sono stati sottoposti, con esito negativo, a due prove effettuate ad almeno sei settimane d'intervallo conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE

oppure

ii) che sono stati vaccinati con il vaccino Rev. 1 prima dell'età di 7 mesi, ma al più tardi 15 giorni prima della loro introduzione nell'azienda di destinazione.»