97/231/CE: Decisione della Commissione del 3 marzo 1997 che modifica la decisione 93/198/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione da paesi terzi di animali domestici delle specie ovina e caprina (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 093 del 08/04/1997 pag. 0022 - 0042
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 1997 che modifica la decisione 93/198/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione da paesi terzi di animali domestici delle specie ovina e caprina (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/231/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/91/CE (2), in particolare gli articoli 8 e 11, considerando che la direttiva 91/68/CEE (3) del Consiglio, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, stabilisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini; considerando che la decisione 93/198/CEE della Commissione (4), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per le importazioni di animali domestici delle specie ovina e caprina; considerando che è necessario estendere il campo d'applicazione di questa decisione allo scopo di stabilire condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per le importazioni da paesi terzi di ovini e caprini da riproduzione e da ingrasso; considerando che la decisione 97/232/CE della Commissione (5) stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di ovini e caprini da macello, da ingrasso o da riproduzione; considerando che gli animali delle specie ovina e caprina da importare debbono soddisfare determinate condizioni per quanto concerne la brucellosi; considerando che quanto previsto dalla presente decisione è conforme al parere del comitato permanente veterinario, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 93/198/CEE è modificata nel seguente modo: 1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali domestici delle specie ovina e caprina conformi ai requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria di cui all'allegato 1, parti 1 a e 1 b per quanto si riferisce agli animali da macello. Detto certificato accompagna le partite di ovini e caprini provenienti dai paesi terzi o parti di paesi terzi riportati nell'allegato, parti 1 e 2 della decisione 97/232/CE della Commissione (*). (*) GU n. L 93 dell'8. 4. 1997, pag. 43.» 2) L'articolo 2 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali domestici delle specie ovina e caprina conformi ai requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria di cui all'allegato II, parti 1 a per quanto si riferisce agli animali da ingrasso. Detto certificato accompagna le consegne di ovini e caprini da ingrasso provenienti dai paesi terzi o parti di paesi riportati nell'allegato, parte 3 della decisione 97/232/CE della Commissione. 2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali domestici delle specie ovina e caprina conformi ai requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria di cui all'allegato II, parte 1 b per quanto si riferisce agli animali da riproduzione. Detto certificato accompagna le consegne di ovini e caprini da riproduzione provenienti dai paesi terzi o parti di paesi terzi riportati nell'allegato, parte 4 della decisione 97/232/CE. 3. Gli Stati membri autorizzano inoltre l'importazione di animali domestici delle specie ovina e caprina destinati all'ingrasso o alla riproduzione solamente a condizione che siano conformi ai requisiti di cui all'allegato II, parte 1c, capitolo 1, se sono destinati a greggi ufficialmente indenni da brucellosi, oppure di cui all'allegato II parte 1c, capitolo 2, se sono destinati a greggi indenni da brucellosi oppure provengono da un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato, parte 5 della decisione 97/232/CE.» 3) L'allegato è sostituito dalla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione si applica a decorrere dal 1° marzo 1997. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. (2) GU n. L 13 del 16. 1. 1997, pag. 26. (3) GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 19. (4) GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 34. (5) Vedi pagina 43 della presente Gazzetta ufficiale. ALLEGATO «ALLEGATO I >INIZIO DI UN GRAFICO> PARTE 1a CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA >FINE DI UN GRAFICO> >INIZIO DI UN GRAFICO> PARTE 1b CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA >FINE DI UN GRAFICO> ALLEGATO II >INIZIO DI UN GRAFICO> PARTE 1a CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA >FINE DI UN GRAFICO> >INIZIO DI UN GRAFICO> PARTE 1 b CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA >FINE DI UN GRAFICO> PARTE 1c Capitolo 1 Requisiti cui debbono soddisfare le aziende per essere riconosciute come soddisfacenti a requisiti equivalenti a quelli per aziende di ovini e caprini ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) nella Comunità europea A. Si deve trattare di un'azienda in cui: a) tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (B. melitensis) sono esenti da manifestazioni cliniche o qualsiasi altro sintomo di brucellosi (B. melitensis) da almeno 12 mesi; b) non sono presenti animali delle specie ovina e caprina vaccinati contro la brucellosi (B. melitensis), tranne qualora si tratti di animali che sono stati vaccinati da almeno 2 anni con il vaccino Rev. 1; c) sono state praticate, a distanza di almeno 6 mesi e con esito negativo, due prove conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE del Consiglio su tutti gli ovini e i caprini dell'azienda di età superiore ai 6 mesi al momento della prova e d) in seguito alla prima prova di cui alla lettera c), sono presenti unicamente ovini e caprini nati nell'azienda o che provengono da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi o da un'azienda indenne da brucellosi alle condizioni definite al punto D, ed in cui sono tuttora soddisfatti i requisiti di cui al punto B. B. Le aziende che soddisfano i requisiti di cui al punto A debbono sottoporre un numero rappresentativo degli ovini e dei caprini di età superiore a 6 mesi ad una prova sierologica annuale. L'azienda mantiene la propria autorizzazione ad esportare solamente se gli esiti delle prove sono negativi. Il numero rappresentativo di animali da sottoporre a controllo in ogni azienda è costituito da: - tutti gli animali maschi non castrati di età superiore a 6 mesi, - tutti gli animali introdotti nell'azienda nel periodo successivo al controllo precedente, - il 25 % delle femmine in età da riproduzione (sessualmente mature) o in lattazione, per un numero di capi non inferiore a 50 per azienda, tranne per quanto riguarda le aziende in cui ne sono presenti meno di 50, nel qual caso tutte le femmine debbono essere controllate. C. Casi sospetti o confermati di brucellosi Allorché, in un'azienda: a) si sospetta la presenza di brucellosi (B. melitensis) in uno o più ovini o caprini oppure b) è confermata la presenza della brucellosi (B. melitensis) nessun ovino o caprino può essere esportato sino a quando tutti gli animali infetti o gli animali delle specie sensibili all'infezione saranno stati abbattutti e tutti gli animali dell'azienda di età superiore a 6 mesi saranno stati sottoposti, ad un intervallo di almeno 3 mesi e con esito negativo, a due prove effettuate conformemente alle disposizioni dell'allegato C della direttiva 91/68/CEE del Consiglio. D. Introduzione di animali nell'azienda In un'azienda ovina o caprina che esporta ovini o caprini verso aziende ufficialmente indenni da brucellosi possono essere introdotti solamente ovini o caprini che rispondono alle seguenti condizioni: 1) provengono da un'azienda che soddisfa tutti i requisiti suddetti, 2) oppure: - provengono da un'azienda che soddisfa i requisiti di cui al capitolo 2 e - non sono mai stati vaccinati contro la brucellosi oppure, se sono stati vaccinati, lo sono da più di 2 anni. Possono essere tuttavia introdotte femmine di età superiore a 2 anni vaccinate prima dei 7 mesi di età e - sono stati isolati sotto controllo ufficiale nelle aziende di origine e, durante il periodo di isolamento, sono stati sottoposti a 2 prove con esito negativo, effettuate ad almeno 6 settimane d'intervallo, conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE. Capitolo 2 Requisiti cui debbono soddisfare le aziende per essere riconosciute come soddisfacenti a requisiti equivalenti a quelli per aziende di ovini e caprini indenni da brucellosi (B. melitensis) nella Comunità europea I. L'azienda deve soddisfare completamente ai requisiti di cui al capitolo 1 oppure II. A. 1. Si deve trattare di un'azienda in cui: a) tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (B. melitensis) sono esenti da manifestazioni cliniche o qualsiasi altro sintomo di brucellosi da almeno 12 mesi; b) tutti gli animali delle specie ovina e caprina, o parte di essi, sono stati vaccinati con il vaccino Rev. 1; gli animali vaccinati devono essere vaccinati prima dell'età di 7 mesi; c) sono state praticate due prove con esito negativo, a distanza di almeno 6 mesi, conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE, su tutti gli ovini e i caprini vaccinati presenti nell'azienda di età superiore a 18 mesi al momento della prova e d) sono state praticate due prove con esito negativo, a distanza di almeno 6 mesi, conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE, su tutti gli ovini e caprini non vaccinati presenti nell'azienda di età superiore a 6 mesi al momento della prova e e) al termine delle prove di cui alle lettere c) o d) sono presenti unicamente ovini e caprini nati nell'azienda o provenienti da un'azienda che soddisfa i requisiti definiti al punto D e 2. in cui continuano ad essere soddisfatti i requisiti di cui al punto B. B. Le aziende che soddisfano i requisiti di cui al punto A debbono sottoporre annualmente ad una prova sierologica un numero rappresenttaivo di ovini e caprini. L'azienda mantiene la propria autorizzazione ad esportare solamente se gli esiti delle prove sono negativi. Il numero rappresentativo di animali da sottoporre a controllo in ogni azienda è costituito da: - tutti gli animali maschi non castrati e non vaccinati di età superiore a 6 mesi, - tutti gli animali maschi non castrati ma vaccinati di età superiore a 18 mesi, - tutti gli animali introdotti nell'azienda nel periodo successivo al controllo precedente, - il 25 % delle femmine in età da riproduzione (sessualmente mature) o in lattazione, per un numero di capi non inferiore a 50 per azienda, tranne per quanto riguarda le aziende in cui ne sono presenti meno di 50, nel qual caso tutte le femmine debbono essere controllate. C. Casi sospetti o confermati di brucellosi 1. Allorché in un'azienda si sospetta la presenza di brucellosi (B. melitensis) in uno o più ovini o caprini oppure 2. se la presenza della brucellosi (B. melitensis) è confermata, non può essere esportato alcun ovino o caprino fino a quando tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi saranno stati abbattutti e saranno state eseguite, con esito negativo e ad un intervallo di almeno 3 mesi, due prove conformi alle disposizioni dell'allegato C della direttiva 91/68/CEE su: - tutti gli animali di età superiore ai 18 mesi, se sono stati vaccinati e - tutti gli animali di età superiore ai 6 mesi, se non sono stati vaccinati. D. Introduzione di animali nell'azienda In un'azienda che esporta ovini o caprini verso aziende ovine e caprine esenti da brucellosi (B. melitensis) possono essere introdotti solamente i seguenti ovini o caprini: 1. Quelli provenienti da un'azienda ovina o caprina che soddisfa i requisiti del capitolo 1 o 2 del presente allegato oppure 2. a) quelli originari di un'azienda in cui tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (B. melitensis) sono esenti da manifestazioni cliniche o da qualsiasi altro sintomo di brucellosi (B. melitensis) da almeno 12 mesi; b) i) - che non sono stati vaccinati nel corso degli ultimi 2 anni; - che sono stati isolati, sotto controllo veterinario, nell'azienda di origine e durante il periodo di isolamento sono stati sottoposti, con esito negativo, a due prove effettuate ad almeno sei settimane d'intervallo conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE oppure ii) che sono stati vaccinati con il vaccino Rev. 1 prima dell'età di 7 mesi, ma al più tardi 15 giorni prima della loro introduzione nell'azienda di destinazione.»