31997D0221

97/221/CE: Decisione della Commissione del 28 febbraio 1997 che definisce le condizioni di polizia sanitaria e i modelli dei certificati veterinari per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e che abroga la decisione 91/449/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 089 del 04/04/1997 pag. 0032 - 0038


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 1997 che definisce le condizioni di polizia sanitaria e i modelli dei certificati veterinari per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e che abroga la decisione 91/449/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/221/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/91/CE (2), in particolare gli articoli 21 bis e 22,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (3), modificata da ultimo dalla direttiva 96/90/CE (4), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera c),

considerando che la direttiva 77/99/CEE del Consiglio (5), modificata da ultimo dalla direttiva 95/68/CE (6) definisce i prodotti a base di carne fissando i requisiti minimi per il loro trattamento;

considerando che la decisione 91/449/CEE della Commissione (7), modificata da ultimo dalla decisione 96/92/CE (8), definisce i modelli dei certificati di polizia sanitaria per i prodotti a base di carne importati da paesi terzi;

considerando che è necessario definire le condizioni di polizia sanitaria e i modelli dei certificati veterinari richiesti per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carni di selvaggina di allevamento, di coniglio domestico e di selvaggina selvatica;

considerando che le categorie di prodotti a base di carne che possono essere importate da paesi terzi sono determinate dalla situazione sanitaria del paese in cui avviene la trasformazione; che, per poter essere importati, alcuni prodotti a base di carne devono aver subito un particolare trattamento;

considerando che la decisione 97/222/CE della Commissione (9) contiene un elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri importano prodotti a base di carne;

considerando che è necessario specificare i trattamenti e i certificati richiesti per l'importazione di tali prodotti dai paesi terzi produttori; che, nell'intento di chiarire e semplificare la normativa comunitaria, è legittimo unificare le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria relative a più categorie di prodotti a base di carne importati ed abrogare la decisione 91/449/CEE;

considerando che tali condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria lasciano impregiudicato l'obbligo di approvare, per il paese terzo di cui trattasi, un programma di analisi dei residui conformemente alla decisione 79/542/CEE del Consiglio (10), modificata da ultimo dalla decisione 97/160/CE della Commissione (11);

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione:

1) si applica la definizione di prodotti a base di carne di cui all'articolo 2, lettera a) della direttiva 77/99/CEE;

2) le carni o i prodotti a base di carne utilizzati per la fabbricazione di prodotti a base di carne devono essere ottenuti da:

- pollame domestico delle seguenti specie: galline, tacchini, faraone, anatre e oche,

oppure

- animali domestici delle seguenti specie: bovini (compresi Bubalus bubalis e Bison bison), suini, ovini, caprini ed equini,

oppure

- selvaggina di allevamento e conigli domestici definiti all'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 91/495/CEE del Consiglio (12),

oppure

- selvaggina selvatica definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 92/45/CEE del Consiglio (13).

Articolo 2

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne

1) ottenuti dalle specie di cui all'articolo 1,

nonché:

2) a) originari dei paesi terzi elencati nella parte II dell'allegato alla decisione 97/222/CE, o di parti di paesi terzi ai sensi della parte I dell'allegato della stessa decisione, relativamente ai prodotti contenenti:

- carni e/o prodotti a base di carne di una o più specie, che siano stati sottoposti unicamente ad un trattamento generico, conformemente all'allegato, parte IV della decisione 97/222/CE,

oppure

b) originari dei paesi terzi elencati nelle parti II e III dell'allegato alla decisione 97/222/CE, o di parti di paesi terzi ai sensi della parte I dell'allegato della stessa decisione, relativamente ai prodotti rispondenti ad una delle seguenti condizioni:

- i prodotti contengono carni e/o prodotti a base di carne di un'unica specie, i quali sono stati sottoposti almeno al trattamento specifico indicato per quella specie nell'allegato, parte IV della decisione 97/222/CE;

- i prodotti sono stati preparati a base di carni fresche, semilavorate o trasformate di più specie, le quali sono state sottoposte da ultimo ad un trattamento finale almeno equivalente al trattamento più rigoroso indicato nell'allegato, parte IV della decisione 97/222/CE per uno qualunque dei singoli ingredienti carnei;

- i prodotti sono stati preparati a base di carni di più specie, ciascuna delle quali è stata previamente sottoposta ad un trattamento almeno equivalente al trattamento più rigoroso indicato nell'allegato, parte IV della decisione 97/222/CE.

I trattamenti di cui all'allegato, parte IV della decisione 97/222/CE rappresentano il minimo accettabile, a fini di polizia sanitaria, per le carni delle specie indicate, provenienti dai paesi elencati;

3) le carni fresche utilizzate per la fabbricazione dei prodotti a base di carne devono soddisfare le pertinenti condizioni di polizia sanitaria prescritte per l'importazione di quel tipo di carne nella Comunità.

Articolo 3

I prodotti a base di carne di cui all'articolo 2 devono essere conformi ai requisiti del modello di certificato veterinario di cui all'allegato. Detto certificato, debitamente completato e firmato dal veterinario ufficiale, deve scortare la merce.

Articolo 4

La decisione 91/449/CEE è abrogata.

Articolo 5

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° marzo 1997.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(2) GU n. L 13 del 16. 1. 1997, pag. 26.

(3) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

(4) GU n. L 13 del 16. 1. 1997, pag. 24.

(5) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85.

(6) GU n. L 332 del 30. 12. 1995, pag. 10.

(7) GU n. L 240 del 29. 8. 1991, pag. 28.

(8) GU n. L 21 del 27. 1. 1996, pag. 71.

(9) Vedi pagina 39 della presente Gazzetta ufficiale.

(10) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

(11) GU n. L 62 del 4. 3. 1997, pag. 39.

(12) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 41.

(13) GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 35.

ALLEGATO

>INIZIO DI UN GRAFICO>

MODELLO DI CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA PER PRODOTTI A BASE DI CARNE DESTINATI ALL'ESPORTAZIONE VERSO LA COMUNITÀ EUROPEA

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad esclusivo uso veterinario e deve scortare la merce fino al posto d'ispezione di frontiera.

>FINE DI UN GRAFICO>