31997D0148

97/148/CE: Decisione della Commissione del 4 febbraio 1997 riguardante una domanda di deroga presentata dall'Italia ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 056 del 26/02/1997 pag. 0021 - 0021


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 febbraio 1997 riguardante una domanda di deroga presentata dall'Italia ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (97/148/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c),

considerando che la domanda presentata dall'Italia il 19 giugno 1996 e pervenuta alla Commissione lo stesso giorno conteneva le informazioni prescritte al suddetto articolo 8, paragrafo 2, lettera c); che tale domanda riguarda l'installazione, su due tipi di veicolo, di un tipo di terza luce di arresto della categoria ECE S3 di cui al regolamento ECE (Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa) n. 7, installato in conformità del regolamento ECE n. 48;

considerando la fondatezza dei motivi addotti nella domanda, secondo cui le luci di arresto di cui sopra, nonché la loro installazione, non soddisfano le prescrizioni della direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3), modificata da ultimo dalla direttiva 89/516/CEE della Commissione (4), né quelle della direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (5), modificata da ultimo dalla direttiva 91/663/CEE della Commissione (6); che la descrizione delle prove e dei relativi risultati, nonché la conformità con i regolamenti ECE n. 7 e n. 48 assicurano un livello di sicurezza soddisfacente;

considerando che le direttive di cui sopra saranno modificate per autorizzare la produzione e l'installazione delle suddette luci di arresto;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di deroga presentata dall'Italia per la produzione e l'installazione di un tipo di terza luce di arresto della categoria ECE S3 di cui al regolamento ECE n. 7, installato in conformità del regolamento ECE n. 48 sui tipi di veicoli ai quali è destinato, è approvata.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 18 del 21. 1. 1997, pag. 7.

(3) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 54.

(4) GU n. L 265 del 12. 9. 1989, pag. 1.

(5) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 1.

(6) GU n. L 366 del 31. 12. 1991, pag. 17.