31997D0147

97/147/CE: Decisione della Commissione del 4 febbraio 1997 riguardante le domande di deroga presentate dai Paesi Bassi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 056 del 26/02/1997 pag. 0020 - 0020


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 febbraio 1997 riguardante le domande di deroga presentate dai Paesi Bassi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede) (97/147/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c),

considerando che le domande presentate dai Paesi Bassi il 29 maggio 1996 e pervenute alla Commissione il 5 giugno 1996 contenevano le informazioni richieste dall'articolo 8, paragrafo 2, lettera c); che queste domande riguardano l'installazione su due tipi di veicoli di due tipi di terza luce di arresto della categoria ECE S3 di cui al regolamento ECE (Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa) n. 7, in conformità del regolamento ECE n. 48;

considerando che sono fondati i motivi addotti nelle domande, secondo cui le luci di arresto di cui sopra, nonché la loro installazione, non soddisfano le prescrizioni della direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3), modificata da ultimo dalla direttiva 89/516/CEE della Commissione (4), né quelle della direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (5), modificata da ultimo dalla direttiva 91/663/CEE della Commissione (6); che la descrizione delle prove e dei relativi risultati, nonché la conformità con i regolamenti ECE n. 7 e n. 48 assicurano un livello di sicurezza soddisfacente;

considerando che le direttive comunitarie interessate modificate per permettere la produzione e l'installazione delle suddette luci di arresto;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le domande di deroga dei Paesi Bassi per la produzione e l'installazione rispettivamente di due tipi di terza luce di arresto della categoria ECE S3 di cui al regolamento ECE n. 7 ed installati in conformità del regolamento ECE n. 48 sui tipi di veicoli cui sono destinati, sono approvate.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 18 del 21. 1. 1997, pag. 7.

(3) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 54.

(4) GU n. L 265 del 12. 9. 1989, pag. 1.

(5) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 1.

(6) GU n. L 366 del 31. 12. 1991, pag. 17.