97/145/CE: Decisione della Commissione del 4 febbraio 1997 riguardante una domanda di deroga presentata dalla Spagna ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 056 del 26/02/1997 pag. 0018 - 0018
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 febbraio 1997 riguardante una domanda di deroga presentata dalla Spagna ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (97/145/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 70/156/CEE (1), del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, modificata da ultimo dalla direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), considerando che la domanda presentata dalla Spagna il 2 luglio 1996, consolidata dalla documentazione pervenuta alla Commissione in data 15 luglio 1996 conteneva le informazioni prescritte al suddetto articolo 8, paragrafo 2, lettera c); che tale domanda riguarda l'installazione, su un tipo di veicolo e due sue varianti, di un tipo di terza luce di arresto della categoria ECE S3 del regolamento ECE (Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite) n. 7 installato in conformità del regolamento ECE n. 48; considerando la fondatezza dei motivi addotti nella domanda, secondo cui le luci di arresto di cui sopra, nonché la loro installazione, non soddisfano le prescrizioni della direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3), modificata da ultimo dalla direttiva 89/516/CEE della Commissione (4), né quelle della direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore, e dei loro rimorchi (5), modificata da ultimo dalla direttiva 91/663/CEE della Commissione (6); che la descrizione delle prove e dei relativi risultati, nonché la conformità con i regolamenti ECE n. 7 e n. 48 assicurano un livello di sicurezza soddisfacente; considerando che le direttive di cui sopra saranno modificate per autorizzare la produzione e l'installazione delle suddette luci di arresto; considerando che le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico, istituito dalla direttiva 70/156/CEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La domanda di deroga presentata dalla Spagna per la produzione e l'installazione di un tipo di terza luce di arresto della categoria ECE S3 del regolamento ECE n. 7 istallato in conformità del regolamento ECE n. 48 sui tipi di veicolo ai quali è destinato, è approvata. Articolo 2 Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1997. Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione (1) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 18 del 21. 1. 1997, pag. 7. (3) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 54. (4) GU n. L 265 del 12. 9. 1989, pag. 1. (5) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 1. (6) GU n. L 366 del 31. 12. 1991, pag. 17.