31997D0143

97/143/CE: Decisione della Commissione del 4 febbraio 1997 riguardante una domanda di deroga presentata dalla Germania ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 056 del 26/02/1997 pag. 0016 - 0016


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 febbraio 1997 riguardante una domanda di deroga presentata dalla Germania ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (97/143/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE (1), del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, modificata da ultimo dalla direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c),

considerando che la domanda presentata dalla Germania il 20 giugno 1996, e pervenuta alla Commissione il 27 giugno 1996 era accompagnata da una relazione contenente le informazioni prescritte dal suddetto articolo 8, paragrafo 2, lettera c); che tale domanda riguarda due tipi di lampade a scarica montati su due tipi di proiettori destinati ad un tipo di veicolo a motore;

considerando la fondatezza dei motivi addotti, in base ai quali è dimostrato che la tecnologia e il principio alla base di questi nuovi tipi di lampada a scarica e di proiettori non soddisfano i requisiti della normativa comunitaria; che, tuttavia, la descrizione delle prove e dei relativi risultati, nonché i provvedimenti attuati per garantire la sicurezza stradale, sono soddisfacenti ed assicurano un livello di sicurezza equivalente a quello delle lampade e dei proiettori conformi ai requisiti delle direttive in vigore, ed in particolare della direttiva 76/761/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti, nonché delle lampade elettriche ad incandescenza per tali proiettori (3), modificata da ultimo dalla direttiva 89/517/CEE della Commissione (4);

considerando che questi nuovi tipi di lampade a scarica e i due nuovi tipi di proiettori soddisfano i requisiti dei regolamenti ECE (Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite) n. 98 e n. 99; che, di conseguenza, è giustificato concedere sin da ora l'omologazione CE ai cinque elementi oggetto della domanda di deroga, vale a dire i due tipi di lampada a scarica, i due tipi di proiettori muniti di questi tipi di lampade e il tipo di veicolo a motore, a condizione che il tipo di veicolo in questione sia dotato di un sistema automatico di regolazione dei fari, di un dispositivo tergifari e di un sistema che assicuri il funzionamento del fascio anabbagliante anche quando siano accesi i fari abbaglianti;

considerando che le direttive comunitarie di cui sopra saranno modificate per consentire l'immissione sul mercato delle lampade a scarica prodotte con questa nuova tecnologia, dei proiettori muniti di tali lampade e dei veicoli a motore su cui sono montati tali proiettori;

considerando che le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione approva la domanda di deroga presentata dalla Germania a favore di due tipi di lampade a scarica montate su due tipi di proiettori destinati ad un tipo di veicolo a motore. La richiesta è accolta a condizione che il tipo di veicolo in questione sia dotato di un sistema automatico di regolazione dei fari, di un dispositivo tergifari e di un sistema che assicuri il funzionamento del fascio anabbagliante anche quando siano accesi i fari abbaglianti.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 18 del 21. 1. 1997, pag. 7.

(3) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 96.

(4) GU n. L 265 del 12. 9. 1989, pag. 15.