Decisione della Commissione del 14 febbraio 1997 recante talune misure protettive contro la peste suina classica nei Paesi Bassi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 045 del 15/02/1997 pag. 0048 - 0050
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 1997 recante talune misure protettive contro la peste suina classica nei Paesi Bassi (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/122/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, considerando che nei Paesi Bassi si sono manifestati vari focolai di peste suina classica in zone caratterizzate da un'alta concentrazione di suini; considerando che tali focolai possono mettere in pericolo il patrimonio suinicolo di altri Stati membri in seguito agli scambi di suini vivi; considerando che i Paesi Bassi hanno adottato provvedimenti nel quadro della direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (3), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia; considerando che le restrizioni agli scambi possono applicarsi a livello regionale, poiché è possibile delimitare geograficamente le zone che presentano particolari rischi; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. I Paesi Bassi non spediscono suini in altri Stati membri, a meno che gli animali: a) provengano da una zona diversa da quelle elencate nell'allegato I; b) provengano da un'azienda in cui non sia stato introdotto alcun suino vivo nei 30 giorni immediatamente precedenti la spedizione dei suini in questione. 2. I movimenti verso altri Stati membri di suini provenienti da zone diverse da quelle elencate nell'allegato I sono permessi solo previa notifica inviata tre giorni prima dalla competente autorità veterinaria locale alle autorità veterinarie centrale e locale dello Stato membro destinatario. Articolo 2 Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio (4), che scorta le spedizioni di suini provenienti dai Paesi Bassi, deve essere completato come segue: «Animali conformi alla decisione 97/122/CE della Commissione, del 14 febbraio 1997, recante talune misure protettive contro la peste suina classica nei Paesi Bassi.» Articolo 3 I Paesi Bassi provvedono affinché tutti i veicoli utilizzati per il trasporto dei suini vengano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e il trasportatore fornisce la prova della disinfezione avvenuta. Articolo 4 1. Le autorità dei Paesi Bassi comunicano ogni otto giorni dati sulla situazione relativa alla peste suina classica secondo il modello riportato nell'allegato II. 2. La presente decisione è sottoposta a revisione entro il 19 febbraio 1997. Articolo 5 Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29. (2) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49. (3) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11. (4) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64. ALLEGATO I RVV Kringen Nijmegen Breda Weert Doetinchen Rotterdam Amsterdam Apeldoorn ALLEGATO II >INIZIO DI UN GRAFICO> Rapporto sulla peste suina classica >FINE DI UN GRAFICO>