31997D0112

97/112/CE: Decisione della Commissione del 22 gennaio 1997 che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite che non soddisfano i requisiti della direttiva 68/193/CEE del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 040 del 11/02/1997 pag. 0021 - 0021


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 gennaio 1997 che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite che non soddisfano i requisiti della direttiva 68/193/CEE del Consiglio (97/112/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 14,

vista la domanda presentata dall'Italia,

considerando che nella Comunità e in particolare in Italia la produzione di taluni materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, specificatamente i nesti conformi ai requisiti della direttiva 68/193/CEE per quanto riguarda la varietà è stata deficitaria nel 1996 e non consente quindi di sopperire all'approvvigionamento di questo paese;

considerando che è impossibile coprire tale fabbisogno in modo soddisfacente con nesti che soddisfino tutte le condizioni fissate dalla suddetta direttiva;

considerando che l'Italia deve quindi essere autorizzata ad ammettere, fino al 28 febbraio 1997, la commercializzazione di nesti di una categoria soggetta a requisiti meno rigorosi;

considerando inoltre che è opportuno autorizzare altri Stati membri che potrebbero fornire all'Italia questi materiali ad ammettere la commercializzazione di detti materiali a tal fine;

considerando che l'autorizzazione può essere utilizzata soltanto nel rispetto delle condizioni e dei requisiti fitosanitari stabiliti dalla direttiva 77/93/CEE (2), modificata da ultimo dalla direttiva 96/78/CE della Commissione (3), e in particolare dalla decisione 97/78/CE della Commissione, del 14 gennaio 1997, che autorizza gli Stati membri, in via eccezionale, a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio riguardo alle piante Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie della Croazia o della Slovenia (4);

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Italia è autorizzata ad ammettere, per un periodo che scade il 28 febbraio 1997, la commercializzazione nel suo territorio di un quantitativo massimo di 1 300 000 nesti di vite di varietà non ammesse ufficialmente alla certificazione o al controllo dei materiali di moltiplicazione standard conformemente alle disposizioni della direttiva 68/193/CEE e raccolti in Croazia o in Slovenia, purché:

a) siano rispettati le condizioni e i requisiti stabiliti dalla decisione 97/78/CE, e

b) l'etichetta ufficiale sia di colore bruno e rechi l'indicazione «requisiti meno rigorosi».

Articolo 2

Gli altri Stati membri sono autorizzati ad ammettere, alle condizioni previste all'articolo 1 e ai fini perseguiti dallo Stato membro richiedente, la commercializzazione nel loro territorio dei nesti di vite autorizzati ad essere commercializzati a norma della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli Stati membri i quantitativi di materiali di moltiplicazione di cui è ammessa la commercializzazione nel loro territorio ai sensi della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 93 del 17. 4. 1968, pag. 15.

(2) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

(3) GU n. L 321 del 12. 12. 1996, pag. 20.

(4) GU n. L 22 del 24. 1. 1997, pag. 35.