97/87/CE: Decisione della Commissione del 15 gennaio 1997 riguardante un contributo finanziario specifico della Comunità relativo a misure di diagnosi e di gestione per l'eradicazione dell'afta epizootica in Grecia (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 027 del 30/01/1997 pag. 0039 - 0042
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 15 gennaio 1997 riguardante un contributo finanziario specifico della Comunità relativo a misure di diagnosi e di gestione per l'eradicazione dell'afta epizootica in Grecia (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (97/87/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3 e l'articolo 11, paragrafo 4, considerando che dei focolai di afta epizootica si sono manifestati in Grecia nel 1994 e nel 1996; considerando che nel 1994 e nel 1996 il virus dell'afta epizootica è penetrato in Grecia dall'estero; considerando che la comparsa di questa malattia costituisce un serio pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità; che la Comunità può fornire assistenza finanziaria agli Stati membri in vista dell'eradicazione rapida di tale malattia; considerando quanto sia necessario che la Grecia disponga di un elevato livello di preparazione in vista dell'eradicazione dell'afta epizootica, particolarmente nelle zone considerate ad alto rischio; considerando che, data l'importanza di un elevato livello di preparazione in tutti i settori coinvolti nell'eradicazione della malattia, è opportuno fornire un'assistenza finanziaria tale da coprire le spese sostenute dalla Grecia fino a un massimo di 170 000 ECU; considerando che un contributo finanziario della Comunità dev'essere accordato nella misura in cui le azioni previste vengano effettuate e sotto condizione che le autorità forniscano tutte le informazioni necessarie entro i limiti di tempo previsti; considerando che, ai fini della sorveglianza, sono di applicazione gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (4); considerando che le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Per assicurare che la Grecia disponga di un elevato livello di preparazione in vista dell'eradicazione dell'afta epizootica nelle zone considerate a rischio, la Comunità fornirà un'assistenza finanziaria per: - l'acquisto e l'installazione di apparecchiature per il lavoro diagnostico presso il laboratorio nazionale dell'afta epizootica, come indicato nella sezione A dell'allegato; - l'acquisto e l'installazione di apparecchiature, come indicato nella sezione B dell'allegato, per la registrazione dei dati epidemiologici e per la creazione di una rete che provveda un legame diretto fra i servizi veterinari distrettuali di Rodopi e Evros, il laboratorio nazionale dell'afta epizootica ed il centro nazione di crisi della malattia; - l'addestramento e l'esecuzione di esercizi di simulazione, come indicato nella sezione C dell'allegato. 2. L'assistenza finanziaria della Comunità per le misure di cui al paragrafo 1 coprirà il 70 % dei costi sostenuti dalla Grecia. 3. L'acquisto e l'installazione dell'apparecchiatura di cui al paragrafo 1 dovranno aver luogo prima del 30 giugno 1997; l'esercizio di addestramento e di simulazione dovrà essere ultimato entro il 31 dicembre 1997. Articolo 2 Il contributo finanziario della Comunità corrisponderà a un massimo di 170 000 ECU. Articolo 3 L'assistenza finanziaria comunitaria verrà accordata dopo che i documenti tecnici e finanziari di appoggio saranno stati presentati alla Commissione europea. Detti documenti dovranno essere presentati prima del 1° marzo 1998. Articolo 4 Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio si applicano mutatis mutandis. Articolo 5 La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19. (2) GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31. (3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (4) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1. ALLEGATO PREPARAZIONE ALL'ERADICAZIONE DELL'AFTA EPIZOOTICA Sezione A >SPAZIO PER TABELLA> Sezione B >SPAZIO PER TABELLA> Sezione C >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA>