97/41/CE: Decisione della Commissione del 18 dicembre 1996 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e il certificato sanitario per l'importazione da paesi terzi di prodotti a base di carne ottenuti da pollame, selvaggina d'allevamento, selvaggina e carni di coniglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 017 del 21/01/1997 pag. 0034 - 0037
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1996 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e il certificato sanitario per l'importazione da paesi terzi di prodotti a base di carne ottenuti da pollame, selvaggina d'allevamento, selvaggina e carni di coniglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/41/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (1), modificata da ultimo dalla decisione 96/405/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 10, considerando che devono essere stabilite condizioni specifiche per l'importazione nella Comunità di prodotti a base di carne ottenuti da pollame, selvaggina d'allevamento, selvaggina e carni di coniglio; che tali prodotti devono rispondere ai requisiti di cui all'allegato II, capitolo 1, della direttiva 92/118/CEE; considerando che deve essere elaborato un modello di certificato sanitario, che dovrà essere firmato da un veterinario ufficiale, attestante la conformità dei prodotti ai requisiti stabiliti dalla presente decisione; considerando inoltre che, qualora sia possibile riconoscere condizioni che offrano garanzie equivalenti, un paese terzo può presentare una proposta di riconoscimento in tal senso alla Commissione; considerando che le condizioni e il certificato oggetto della presente decisione sono in conformità con il parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La presente decisione stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili all'importazione di prodotti a base di carne ottenuti da pollame, selvaggina d'allevamento, selvaggina e carni di coniglio. Articolo 2 L'importazione di prodotti a base di carne ottenuti da pollame, selvaggina d'allevamento, selvaggina e carni di coniglio è subordinata alla condizione che detti prodotti soddisfino i requisiti di cui all'allegato II, capitolo 1 della direttiva 92/118/CEE. Articolo 3 1. Ogni spedizione di prodotti a base di carne ottenuti da pollame, selvaggina d'allevamento, selvaggina selvatica e carni di coniglio deve essere accompagnata da un certificato originale di sanità, numerato, compilato, firmato e datato, composto da un unico foglio e conforme al modello riportato nell'allegato. 2. Il certificato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di importazione nella Comunità. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1997. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49. (2) GU n. L 165 del 4. 7. 1996, pag. 40. ALLEGATO >INIZIO DI UN GRAFICO> CERTIFICATO SANITARIO relativo a prodotti a base di carne ottenuti da pollame, selvaggina d'allevamento, selvaggina e carni di coniglio (1) >FINE DI UN GRAFICO>