97/38/CE: Decisione della Commissione del 18 dicembre 1996 che stabilisce le condizioni sanitarie specifiche per l'importazione di ovoprodotti destinati al consumo umano (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 014 del 17/01/1997 pag. 0061 - 0064
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1996 che stabilisce le condizioni sanitarie specifiche per l'importazione di ovoprodotti destinati al consumo umano (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/38/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (1), modificata da ultimo dalla decisione 96/405/CE della Commissione (2), in particolare l'allegato II, capitolo 2, primo trattino; vista la direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti (3), modificata da ultimo dalla direttiva 96/23/CE (4), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4; considerando che le disposizioni generali applicabili alle importazioni nella Comunità sono già stabilite dal capitolo III della direttiva 92/118/CEE; che è peraltro opportuno precisare le condizioni sanitarie specifiche per l'importazione di ovoprodotti; che tali condizioni devono essere almeno equivalenti a quelle applicate alla commercializzazione; considerando che, in una prima fase, è opportuno definire il modello di certificato sanitario che accompagna l'importazione di ovoprodotti; che l'elenco comunitario degli stabilimenti dei paesi terzi e i trattamenti riconosciuti a livello comunitario verranno elaborati in un momento successivo; che in attesa di tali decisioni spetta all'autorità competente del paese terzo interessato certificare che gli ovoprodotti provengono da uno stabilimento riconosciuto e hanno subito un trattamento che consente loro di soddisfare le caratteristiche analitiche previste dal capitolo VI dell'allegato alla direttiva 89/437/CEE; considerando inoltre che ove sia possibile riconoscere condizioni che offrano garanzie equivalenti un paese terzo può presentare alla Commissione una proposta di riconoscimento in tal senso; considerando che le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La presente decisione stabilisce le condizioni sanitarie specifiche per l'importazione di ovoprodotti destinati sia al consumo umano diretto che alla produzione di generi alimentari. Articolo 2 Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 89/437/CEE. Articolo 3 L'importazione di ovoprodotti è subordinata alle seguenti condizioni: 1) sono stati ottenuti da uova di gallina, anatra, oca, tacchina, gallina faraona o quaglia, escluse le miscele di specie diverse; 2) sono stati trattati e preparati in uno o più stabilimenti riconosciuti dall'autorità competente e soddisfano le condizioni fissate ai capitoli I e II dell'allegato alla direttiva 89/437/CEE; 3) sono stati preparati nelle condizioni igieniche stabilite ai capitoli III e V dell'allegato alla direttiva 89/437/CEE, con uova che soddisfano le condizioni di cui al capitolo IV dell'allegato alla medesima direttiva; 4) sono stati sottoposti ad un trattamento che consente loro di soddisfare le caratteristiche analitiche di cui al capitolo VI dell'allegato alla direttiva 89/437/CEE; 5) possiedono le caratteristiche analitiche di cui al capitolo VI dell'allegato alla direttiva 89/437/CEE; 6) sono stati sottoposti ad un controllo sanitario, conformemente al capitolo VII dell'allegato alla direttiva 89/437/CEE; 7) sono stati imballati conformemente alle prescrizioni dal capitolo VIII dell'allegato alla direttiva 89/437/CEE; 8) sono stati immagazzinati e trasportati conformemente alle disposizioni dei capitoli IX e X dell'allegato alla direttiva 89/437/CEE; 9) rispettando la normativa comunitaria vigente in materia di residui di sostanze nocive o che possono alterare le caratteristiche organolettiche o rendere eventualmente pericoloso o nocivo per la salute umana il consumo di ovoprodotti. Articolo 4 Ogni spedizione di ovoprodotti deve essere accompagnata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente compilato, firmato e datato, composto di un solo foglio conformemente al modello di cui in allegato. Articolo 5 Il certificato va redatto almeno in una delle lingue ufficiali del paese d'introduzione nella Comunità. Articolo 6 La presente decisione si applica a partire dal 1° gennaio 1997. Articolo 7 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49. (2) GU n. L 165 del 4. 7. 1996, pag. 40. (3) GU n. L 212 del 22. 7. 1989, pag. 87. (4) GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 10. ALLEGATO >INIZIO DI UN GRAFICO> CERTIFICATO DI SANITÀ relativo agli ovoprodotti N. di riferimento: Paese esportatore: Autorità competente: Ministero: I. Identificazione degli ovoprodotti Ovoprodotti di: (specie di origine) Natura del prodotto: Percentuale degli elementi costitutivi delle uova (1): Tipo di imballaggio: Numero di unità d'imballaggio: Data del trattamento: Temperatura di deposito e di trasporto: Periodo di conservazione garantito: Peso netto: II. Provenienza degli ovoprodotti Indirizzo e numero di riconoscimento dello o degli stabilimenti di produzione: III. Destinazione degli ovoprodotti Gli ovoprodotti sono spediti da: (luogo di spedizione) a: (paese e luogo di destinazione) con il seguente mezzo di trasporto: Nome e indirizzo dello speditore: Nome e indirizzo del destinatario nel luogo di destinazione: IV. Attestato di sanità Il sottoscritto certifica che gli ovoprodotti di seguito indicati: 1) sono stati ottenuti da uova di gallina, anatra, oca, tacchina, gallina faraona o quaglia, escluse le miscele di specie diverse; 2) sono stati trattati e preparati in uno o più stabilimenti riconosciuti dall'autorità competente e soddisfano le condizioni fissate ai capitoli I e II dell'allegato alla direttiva 89/437/CEE; (1) Qualora gli ovoprodotti siano parzialmente completati da altri prodotti alimentari o da additivi autorizzati entro i limiti previsti. 3) sono stati preparati nelle condizioni igieniche stabilite ai capitoli III e V dell'allegato alla direttiva 89/437/CEE, con uova che soddisfano le condizioni di cui al capitolo IV dell'allegato alla medesima direttiva; 4) sono stati sottoposti ad un trattamento che consente loro di soddisfare le caratteristiche analitiche previste al capitolo VI dell'allegato alla direttiva 89/437/CEE; 5) possiedono le caratteristiche analitiche previste al capitolo VI dell'allegato alla direttiva 89/437/CEE; 6) sono stati sottoposti ad un controllo sanitario conformemente al capitolo VII dell'allegato alla direttiva 89/437/CEE; 7) sono stati imballati conformemente alle precrizioni del capitolo VIII dell'allegato alla direttiva 89/437/CEE; 8) sono stati immagazzinati e trasportati conformemente alle disposizioni dei capitoli IX e X dell'allegato alla direttiva 89/437/CEE; 9) rispettano la normativa comunitaria vigente in materia di residui di sostanze nocive o che possono alterare le caratteristiche organolettiche o rendere eventualmente pericoloso a nocivo per la salute umana il consumo di ovoprodotti. Timbro (1) Fatto a , (luogo) il (data) (Firma dell'autorità competente) (1) (Nome in stampatello, titolo e mansioni del firmatario) (1) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa. >FINE DI UN GRAFICO>