97/27/CE: Decisione della Commissione del 3 dicembre 1996 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di cuscinetti a rulli conici originari del Giappone
Gazzetta ufficiale n. L 010 del 14/01/1997 pag. 0034 - 0039
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 1996 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di cuscinetti a rulli conici originari del Giappone (97/27/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 23, visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (3), in particolare l'articolo 9, sentito il comitato consultivo ai sensi del suddetto regolamento, considerando quanto segue: A. PROCEDIMENTO (1) Nel novembre 1993 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dalla Federazione delle associazioni europee dell'industria dei cuscinetti (FEBMA) per conto dei produttori comunitari la cui produzione complessiva costituiva una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale di cuscinetti a rulli conici (in seguito denominati «CRC»). (2) La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping e al conseguente grave pregiudizio, che sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura del procedimento. Sentito il comitato consultivo, la Commissione, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (4), ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di cuscinetti a rulli conici originari del Giappone. (3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura dell'inchiesta i produttori comunitari, gli importatori, i produttori giapponesi notoriamente interessati e i rappresentanti del Giappone e ha dato alle parti interessate la possibilità di comunicare osservazioni scritte e di chiedere di essere sentite. (4) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni. (5) Il periodo dell'inchiesta per il presente procedimento era compreso tra il 1° ottobre 1993 e il 30 giugno 1994. Per l'analisi dei fattori presi in considerazione ai fini dell'accertamento dell'eventuale pregiudizio subito dall'industria comunitaria a causa delle importazioni in questione è stato scelto il periodo dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1994. Affinché i dati relativi al periodo dell'inchiesta fossero comparabili a quelli relativi ai precedenti anni di calendario, è stata fatta un'estrapolazione a dodici mesi. (6) L'inchiesta ha superato il periodo normalmente previsto a causa della complessità dell'accertamento del pregiudizio e degli aspetti inerenti alla causalità, poiché i tipi di prodotti soggetti all'inchiesta erano molto numerosi e differenziati. (7) L'industria comunitaria è costituita dalle seguenti società: - FAG Kugelfischer Georg Schaefer KGaA (Schweinfurt, Germania) - SKF GmbH (Schweinfurt, Germania) - SKF Industrie SpA (Gascine Vica, Italia) - SKF Espagnola SA (Madrid, Spagna) - Timken France (Colmar, Francia) - British Timken (Northampton, Regno Unito) e - Société Nouvelle de Roulements (Annecy, Francia). (8) Nel periodo dell'inchiesta, le seguenti società hanno esportato CRC dal Giappone nella Comunità europea: Koyo Seiko Co. Ltd (Osaka) NTN Corporation (Osaka) Nachi Fujikoshi Corporation (Tokyo) NSK Ltd (Tokyo) Maekawa Bearing Manufacturing Co. Ltd (Osaka) e MC International Inc. (Osaka). B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE (9) I prodotti oggetto della denuncia sono i cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici, di cui al codice NC 8482 20 00. (10) I CRC comprendono i seguenti elementi: 1) un anello interno, in forma di cono, dello stesso materiale dell'anello esterno (l'anello interno ed esterno sono spesso ottenuti per stampaggio dallo stesso pezzo); 2) rulli conici antifrizione, montati sull'anello interno, che permettono il movimento di quest'ultimo rispetto all'anello esterno; 3) una gabbia, che trattiene i rulli sull'anello interno; e 4) un anello esterno che costituisce il controcono in cui è assemblato il cono (formato da anello interno, rulli e gabbia) per ottenere un CRC completo. I CRC sono utilizzati principalmente dall'industria automobilistica. (11) In Giappone e nella Comunità i CRC sono venduti principalmente a due categorie di clienti, gli utilizzatori industriali e i distributori. (12) È stato accertato che i CRC prodotti in Giappone ed esportati nella Comunità e quelli prodotti dall'industria comunitaria sono simili riguardo alle caratteristiche fisiche e alle applicazioni. Essi devono quindi essere considerati prodotti simili in conformità dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2423/88. (13) Nel 1991 la Commissione, in seguito ad una domanda presentata dall'industria comunitaria, ha avviato un procedimento antidumping relativo alle importazioni di anelli esterni (5), che è stato concluso nel 1993 con l'istituzione di un dazio antidumping definitivo (6). (14) Nell'ambito della presente inchiesta, l'industria comunitaria ha presentato le proprie argomentazioni in cui chiedeva alla Commissione di considerare i CRC e gli anelli esterni come un unico prodotto, unificando in tal modo l'inchiesta in corso nel presente procedimento con il concomitante riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di anelli esterni originari del Giappone (7). Anche i produttori giapponesi hanno sostenuto questa proposta. Tuttavia, in conformità delle conclusioni del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (8), la Commissione conferma la posizione secondo la quale i CRC e gli anelli esterni sono prodotti distinti, ciascuno dei quali può essere legittimamente soggetto ad un procedimento antidumping separato. C. DEFINIZIONE DI INDUSTRIA COMUNITARIA (15) Uno dei produttori comunitari non ha risposto in modo completo al questionario della Commissione entro il termine fissato. In considerazione dell'omessa collaborazione, detta società è stata esclusa dall'industria comunitaria nella composizione determinata dalla denuncia e quindi dall'accertamento del pregiudizio nell'ambito della presente inchiesta. Per gli altri aspetti esaminati, per industria comunitaria si intende il complesso dei produttori comunitari che hanno collaborato e hanno sostenuto la denuncia e la cui produzione complessiva di CRC costituisce una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88. D. PREGIUDIZIO Consumo (16) Tra il 1991 e la fine del periodo dell'inchiesta, il consumo di CRC nella Comunità europea è sceso da circa 150 milioni di pezzi a circa 135 milioni di pezzi, con un calo del 9 % circa. Questa contrazione del consumo è dovuta agli effetti del ciclo economico generale sul mercato dei CRC, il cui volume varia secondo il livello generale di attività degli utilizzatori. Volume e quota di mercato delle importazioni (17) Tra il 1991 e il periodo dell'inchiesta le importazioni sono passate da 5 800 tonnellate a 5 000 tonnellate, con un calo del 13,8 % e nello stesso periodo le vendite, espresse in unità, sono scese da 11 milioni a 8,5 milioni di pezzi, con una flessione del 23 %. (18) La quota di mercato delle importazioni di CRC originari del Giappone è scesa dal 7,4 % nel 1991 al 6,2 % nel periodo dell'inchiesta. Prezzi delle importazioni (19) I prezzi applicati dai produttori giapponesi che avevano comunicato i dati pertinenti sono stati confrontati con i prezzi applicati dai produttori comunitari per tipi di prodotti che le parti interessate hanno considerato identici; il confronto è stato fatto, per categoria di acquirenti, in quattro Stati membri (Germania, Regno Unito, Francia e Italia) che sono stati considerati rappresentativi della situazione nella Comunità nel suo insieme. Dal confronto sono risultati margini di sottoquotazione. La media ponderata dei margini di sottoquotazione per gli esportatori che hanno collaborato con la Commissione a questo proposito, espressa in percentuale del giro d'affari dei produttori comunitari per i tipi presi in esame, è pari a circa il 13 %. I servizi della Commissione hanno inoltre esaminato la politica dei prezzi degli esportatori per le vendite alle due categorie di acquirenti di cui al punto 11, con lo stesso metodo sopra descritto. Da questo esame è risultato che la sottoquotazione dei prezzi da parte degli esportatori giapponesi per le vendite ai distributori era più elevata rispetto alle vendite agli utilizzatori industriali. La tendenza della determinazione dei prezzi è in contrasto con le affermazioni dell'industria comunitaria, secondo le quali gli esportatori interessati erano più aggressivi nel segmento di mercato di maggiore interesse, quello degli utilizzatori industriali. Situazione dell'industria comunitaria Quote di mercato (20) La quota di mercato dei CRC prodotti dall'industria comunitaria tra il 1991 e la fine del periodo dell'inchiesta (espressa in unità) è scesa dall'80,58 % al 75,52 %. Inoltre, nello stesso periodo la quota di mercato dei CRC fabbricati da imprese collegate all'industria comunitaria, stabilite da lungo tempo e situate al di fuori della Comunità dei dodici (principalmente in Austria e negli Stati Uniti) è passata dal 6,17 % al 10,08 %. Prezzi (21) È stato riscontrato che i prezzi dei CRC applicati dall'industria comunitaria nella Comunità europea, espressi in ECU, tra il 1991 e la fine del periodo dell'inchiesta, per le vendite a tutte le categorie di acquirenti, sono diminuiti del 2,81 %. A decorrere dal 1993, il calo era dello 0,98 %. Per le vendite ad utilizzatori industriali, che rappresentano la maggior parte del giro d'affari complessivo dell'industria comunitaria, i prezzi sono scesi del 3,18 % tra il 1991 e la fine del periodo dell'inchiesta e dell'1,87 % dal 1993. Per le vendite ai distributori, i prezzi sono scesi dello 0,88 % tra il 1991 e la fine del periodo dell'inchiesta e sono aumentati del 3,74 % dal 1993. Vendite (22) Tra il 1991 e il periodo dell'inchiesta le vendite dell'industria comunitaria, espresse in unità, per i CRC fabbricati nella Comunità sono diminuite del 14 %. Inoltre, come già si è detto, nello stesso periodo sono aumentate in misura significativa le vendite di CRC fabbricati da imprese da lungo tempo stabilite al di fuori della Comunità dei dodici e collegate all'industria comunitaria e successivamente importati e venduti nella Comunità dall'industria comunitaria. Considerate complessivamente, le vendite di CRC da parte dell'industria comunitaria sono diminuite del 10 %, un calo conforme alla percentuale della contrazione del mercato, ma tra il 1993 e la fine del periodo dell'inchiesta sono aumentate dell'8 %. Redditività (23) L'utile sulle vendite dell'industria comunitaria, per quanto riguarda il prodotto in esame, è stato negativo in tutto il periodo, con perdite dell'11 % circa nel 1991 e del 17 % circa nel 1993. Tra il 1993 e la fine del periodo dell'inchiesta, le perdite dell'industria comunitaria sono tuttavia diminuite, assestandosi intorno al 7 %. Produzione (24) Tra il 1991 e il periodo dell'inchiesta la produzione dell'industria comunitaria è scesa di circa l'11 %. Capacità, utilizzazione degli impianti, ricerca e sviluppo e investimenti (25) La capacità dell'industria comunitaria è scesa del 9,3 % e il coefficiente di utilizzazione degli impianti è diminuito del 2,2 %. Nello stesso periodo le spese per la ricerca e lo sviluppo sono diminuite del 62 % e anche gli investimenti hanno subito una sostanziale riduzione. Occupazione (26) Tra il 1991 e il periodo dell'inchiesta l'occupazione nell'industria comunitaria è scesa di circa il 27 %. Nel periodo in esame, tuttavia, l'industria comunitaria ha realizzato spostamenti di capacità nell'ambito della struttura produttiva globale e ha avviato ampi programmi di ristrutturazione per migliorare la produttività generale, che hanno provocato il calo dell'occupazione. Conclusioni in materia di pregiudizio (27) Alla luce dei risultati dell'esame, è stato concluso che l'industria comunitaria ha incontrato difficoltà economiche durante il periodo in esame. I risultati finanziari, tuttavia, pur rimanendo negativi, sono nettamente migliorati. E. CAUSA DEL PREGIUDIZIO (28) In conformità delle disposizioni del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se i volumi e i prezzi delle importazioni in questione fossero la causa delle difficoltà dell'industria comunitaria e se la portata di tale incidenza potesse essere considerata grave. Nel corso dell'inchiesta è stato verificato che le difficoltà dell'industria comunitaria causate da altri fattori non fossero attribuite alle importazioni in questione. (29) Come già si è detto, la quota di mercato delle importazioni dal Giappone è scesa dal 7,4 % nel 1991 al 6,2 % nel periodo dell'inchiesta. A titolo di confronto, la quota di mercato dei CRC fabbricati nella Comunità dai produttori comunitari era dell'80,58 % nel 1991 e del 75,52 % nel periodo dell'inchiesta; occorre inoltre ricordare che l'industria comunitaria ha importato volumi significativi di CRC fabbricati da imprese collegate stabilite da lungo tempo e situate, tra l'altro, negli Stati Uniti e in Austria e li ha rivenduti nella Comunità. La quota di mercato di tali importazioni è passata dal 6,17 % nel 1991 al 10,08 % nel periodo dell'inchiesta, raggiungendo un livello più elevato della quota di mercato degli altri paesi terzi (che è aumentata dal 5,86 % al 6,68 %) e superando anche le importazioni dal Giappone, tanto in termini assoluti quanto percentuali. (30) Nonostante la sottoquotazione dei prezzi da parte degli esportatori giapponesi, le quote di mercato dell'industria comunitaria, considerate insieme con le importazioni dei prodotti fabbricati da imprese collegate per i motivi precedentemente esposti, sono rimaste praticamente invariate nel periodo in esame. La perdita della quota di mercato dell'industria comunitaria è quindi causata principalmente dalle importazioni dei prodotti fabbricati dalle imprese collegate in paesi terzi e pertanto è dovuta all'industria comunitaria stessa. La Commissione ha esaminato l'incidenza delle importazioni provenienti dal Giappone sull'andamento della quota di mercato dell'industria comunitaria nel periodo in esame, tenendo conto anche delle importazioni dei prodotti fabbricati dalle imprese collegate in paesi terzi e ha concluso che gli effetti di tali importazioni non sono gravi. (31) L'industria comunitaria ha affermato di essere stata costretta ad allineare i propri prezzi rispetto ai prezzi applicati e offerti dagli esportatori giapponesi, per difendere la propria quota di mercato e che, in seguito alla depressione e al livello eccessivamente basso dei prezzi, ha dovuto far fronte a gravi oneri finanziari. Gli esportatori giapponesi avrebbero quindi avuto un'incidenza significativa sul livello dei prezzi nella Comunità, nonostante la quota di mercato relativamente bassa. (32) Il livello della sottoquotazione accertata per alcune transazioni in determinati canali di vendita non è considerato determinante ai fini dei risultati della presente inchiesta. Secondo le disposizioni del regolamento di base, l'elemento determinante è l'incidenza della sottoquotazione. A questo proposito l'industria comunitaria ha affermato che al margine della depressione dei prezzi calcolato dalla Commissione doveva essere aggiunto un margine del 3 % corrispondente all'aumento medio del costo di produzione registrato dall'industria nello stesso periodo per tener conto del mancato aumento dei prezzi. L'industria comunitaria ha affermato che il livello eccessivamente basso dei prezzi ha avuto un'incidenza rilevante riguardo alle vendite ad una categoria specifica di acquirenti, gli utilizzatori industriali. L'industria comunitaria ha affermato di aver difeso la propria quota di mercato durante il periodo di recessione (dal 1990 all'inizio del 1994) nei confronti dei bassi prezzi offerti dai concorrenti giapponesi. Si trattava, secondo quanto ha affermato l'industria comunitaria, di una reazione necessaria in un periodo di recessione, poiché il calo del volume delle vendite o la perdita della quota di mercato avrebbe provocato l'aumento dei costi unitari di produzione dell'industria comunitaria, che quindi avrebbe subito perdite ancora più gravi. (33) La Commissione ha effettivamente accertato che i prezzi sono diminuiti nel periodo dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1994. Tuttavia, se l'industria comunitaria fosse stata costretta ad applicare prezzi eccessivamente bassi per salvaguardare i volumi di vendita e le quote di mercato, risultato che ha in gran parte ottenuto, sarebbero state subite perdite finanziarie ancora più gravi. I risultati dell'inchiesta hanno invece dimostrato il contrario, mettendo in evidenza un miglioramento dei risultati dell'industria comunitaria in un periodo in cui non erano in vigore misure antidumping nei confronti delle importazioni del prodotto in esame. (34) Alla luce di quanto precede, la Commissione non ritiene che le importazioni soggette all'inchiesta abbiano provocato la depressione dei prezzi dell'industria comunitaria o ne abbiano impedito l'aumento in misura sostanziale, particolarmente in considerazione della recessione in corso nel periodo in questione. (35) Per quanto riguarda la politica dei prezzi degli esportatori giapponesi, è stato accertato che il margine di sottoquotazione rispetto ai prezzi applicati dall'industria comunitaria per le vendite alle industrie, che costituiscono i suoi principali clienti, era inferiore a quello accertato per le vendite all'altra categoria di acquirenti, i distributori. La percentuale media ponderata della sottoquotazione era quindi costituita principalmente da un margine più elevato per le vendite degli esportatori giapponesi ai distributori, mentre il livello dei prezzi ha seguito una tendenza opposta (la depressione dei prezzi per le vendite agli utilizzatori industriali era più marcata di quella relativa alle vendite ai distributori). (36) L'industria comunitaria ha inoltre affermato di essere stata costretta a ridurre la capacità nella Comunità e gli investimenti nel periodo di riferimento, a causa del basso livello dei prezzi, al fine di far scendere il punto di equilibrio e di ridurre le perdite. In tali circostanze l'industria comunitaria nel 1995 non ha potuto soddisfare le richieste dei clienti. L'industria comunitaria ha affermato che, per poter investire in nuove strutture produttive, avrebbe dovuto realizzare un utile sulle vendite superiore a quello registrato nel corso dell'inchiesta. (37) La Commissione ritiene tuttavia che la riduzione dei costi rientri nella normale gestione dell'attività imprenditoriale, tanto più quando l'industria si trova in una fase di recessione economica. D'altra parte, in una fase di espansione del mercato, è normale che un'industria decida di aumentare la capacità ricorrendo alle normali risorse finanziarie. La riduzione della capacità non dovrebbe quindi essere attribuita alle importazioni in questione, tanto più che il volume di tali importazioni è diminuito in misura maggiore della contrazione della capacità dell'industria comunitaria. La riduzione della capacità deve inoltre essere collegata all'apparente spostamento della produzione da parte dell'industria comunitaria ad imprese stabilite in paesi al di fuori della Comunità dei dodici. (38) Alla luce di tali fattori, la Commissione ha concluso che l'incidenza delle importazioni dal Giappone sulla situazione dell'industria comunitaria non ha una portata tale da poter essere considerata grave ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88. F. MINACCIA DI PREGIUDIZIO (39) L'industria comunitaria ha affermato che le importazioni dal Giappone costituivano una minaccia di pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2423/88 e ha sostenuto, presentando dati a sostegno, che le importazioni dal Giappone sono aumentate in termini assoluti dopo il periodo dell'inchiesta, causando un'ulteriore depressione o un livello eccessivamente basso dei prezzi. (40) Occorre ricordare che la Commissione ha stabilito che nel periodo dell'inchiesta le quote di mercato degli esportatori giapponesi sono diminuite e che le importazioni in questione non hanno avuto un'incidenza sostanziale sui prezzi applicati in tale periodo dall'industria comunitaria. (41) Nonostante i dati presentati dall'industria comunitaria, non si può concludere che l'eventuale aumento del volume delle importazioni possa incidere sulle tendenze delle quote di mercato e dei prezzi dell'industria comunitaria in misura tale da costituire un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88, in particolare alla luce dell'apparente ripresa del mercato dopo tale periodo. (42) La Commissione non dispone inoltre di indicazioni di un aumento della capacità di produzione o delle scorte in Giappone oppure di un rischio di aumento nel prossimo futuro. (43) La Commissione considera pertanto che la minaccia di un pregiudizio grave all'industria comunitaria a causa delle importazioni dal Giappone non sia chiaramente prevedibile, né imminente e che l'istituzione di misure antidumping in base alla minaccia di pregiudizio non sia giustificata. G. DUMPING (44) Alla luce delle conclusioni suesposte, la Commissione non ha considerato necessario esaminare se le importazioni in questione fossero oggetto di dumping, poiché l'eventuale determinazione dell'esistenza del dumping non avrebbe avuto alcuna attinenza con l'esame effettuato e quindi non avrebbe giustificato la modifica delle conclusioni. H. CONCLUSIONE (45) In tali circostanze, il procedimento dovrebbe essere chiuso in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2423/88. (46) La Commissione ha informato delle risultanze tutte le parti interessate, compresa l'industria comunitaria. Dopo essere stati informati dalla Commissione dei fatti, delle risultanze e delle conclusioni pertinenti, i rappresentanti dell'industria comunitaria hanno presentato, oralmente e per iscritto, nuove osservazioni sull'incidenza delle importazioni giapponesi in questione sull'industria comunitaria. La Commissione, dopo aver preso in esame queste osservazioni, ha concluso che esse non giustificavano la modifica delle conclusioni sopra esposte. Alcuni Stati membri hanno mosso obiezioni a questo proposito in sede di comitato consultivo, DECIDE: Articolo unico È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di cuscinetti a rulli conici classificati nel codice NC 8482 20 00 e originari del Giappone. Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1996. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente (1) GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1. (2) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (3) GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10. (4) GU n. C 181 del 2. 7. 1994, pag. 7. (5) GU n. C 2 del 4. 1. 1991, pag. 8. (6) GU n. L 9 del 15. 1. 1993, pag. 7. (7) GU n. C 292 del 20. 10. 1994, pag. 5. (8) Causa T-166/94 Koyo Seiko contro Consiglio dell'Unione europea. Sentenza del 14 luglio 1995.