31997D0016

97/16/CE: Decisione del Consiglio del 20 dicembre 1996 che istituisce un comitato per l'occupazione ed il mercato del lavoro

Gazzetta ufficiale n. L 006 del 10/01/1997 pag. 0032 - 0033


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1996 che istituisce un comitato per l'occupazione ed il mercato del lavoro (97/16/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 145,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che nelle sue ultime riunioni il Consiglio europeo ha riaffermato che la lotta contro la disoccupazione a favore della parità di opportunità costituiscono il compito più importante per la Comunità e per gli Stati membri;

considerando che nella riunione di Essen del 9 e 10 dicembre 1994 il Consiglio europeo ha individuato i settori in cui occorre agire in via prioritaria per risolvere i problemi strutturali dell'occupazione; che ha sollecitato gli Stati membri a recepire le sue raccomandazioni in un programma pluriennale; che ha invitato il Consiglio nelle materie inerenti al lavoro e agli affari sociali e ai problemi economici e finanziari e la Commissione a seguire con attenzione gli sviluppi nel settore dell'occupazione, a verificare le corrispondenti politiche degli Stati membri e a riferire annualmente al Consiglio europeo in merito a ulteriori progressi sul mercato del lavoro; che nella riunione di Madrid del 15 e 16 dicembre 1995 ha chiesto che siano attuati quanto prima i meccanismi di verifica, compreso un sistema di indicatori comuni;

considerando che, nella riunione di Madrid, il Consiglio europeo ha chiesto agli Stati membri di applicare, nell'ambito dei loro programmi pluriennali per l'occupazione, misure dirette in particolare alle categorie che richiedono un'attenzione speciale, quali i giovani alla ricerca di un primo impiego, i disoccupati di lunga durata e le donne disoccupate;

considerando che il Consiglio nelle materie inerenti ai problemi economici e finanziari è assistito dal comitato di politica economica, istituito con la decisione 74/122/CEE del Consiglio (2) per contribuire al coordinamento delle politiche economiche a breve e medio termine;

considerando che il Consiglio nella formazione «Lavoro e Affari sociali» è stato sinora assistito da un gruppo ad hoc di rappresentanti dei ministri del lavoro, costituito in data 27 marzo 1995;

considerando che, per garantire anche in futuro la riuscita della strategia adottata dalla Comunità nel settore dell'occupazione ed agevolare l'applicazione pratica della procedura, decisa ad Essen, di controllo dell'occupazione, nella sua riunione di Madrid nel dicembre 1995 il Consiglio europeo ha ravvisato la necessità di costituire quanto prima una struttura stabile che assista il Consiglio nelle materie inerenti all'occupazione;

considerando che è ora opportuno che il Consiglio decida di istituire un comitato per l'occupazione e il mercato del lavoro, alla luce delle decisioni dei diversi Consigli europei in seguito alla pubblicazione del Libro bianco «Crescita, competitività ed occupazione» del 1993;

considerando che è importante associare le parti sociali ai lavori futuri in questo settore;

considerando che l'istituzione del comitato lascia impregiudicate le rispettive competenze degli Stati membri e della Comunità nei settori contemplati dai lavori del comitato stesso, e fatto salvo l'articolo 151 del trattato per quanto concerne la preparazione dei lavori del Consiglio,

DECIDE:

Articolo 1

1. È istituito un comitato per l'occupazione e il mercato del lavoro, in prosieguo denominato «comitato», che ha il compito di assistere il Consiglio nell'esercizio delle funzioni ad esso spettanti in tali settori.

2. Il comitato, nell'ambito delle priorità strategiche definite dal Consiglio, e tenendo conto tra l'altro dei programmi pluriennali degli Stati membri e del sistema comune di indicatori da stabilire:

- segue con attenzione gli sviluppi dell'occupazione maschile e femminile nella Comunità e verifica le politiche degli Stati membri nel campo dell'occupazione e del mercato del lavoro;

- facilita scambi di informazioni ed esperienze tra gli Stati membri e con la Commissione in detti settori.

Il comitato prepara relazioni e formula proposte su tali questioni. Esso può altresì svolgere lavori di propria iniziativa nei settori di sua competenza.

3. Il comitato coopera, per quanto necessario, con altri organi competenti, in particolare con il comitato per la politica economica. Esso mantiene anche un adeguato collegamento con il comitato permanente per l'occupazione.

Articolo 2

Il comitato è costituito da due rappresentanti nominati da ciascuno Stato membro e da due rappresentanti della Commissione. Questi rappresentanti possono essere assistiti da due sostituti.

Articolo 3

1. Il comitato elegge fra i rappresentanti degli Stati membri il presidente, il quale resta in carica per un periodo non rinnovabile di due anni.

2. La Commissione provvede al supporto analitico e organizzativo del comitato. Essa si concerta con il segretariato generale del Consiglio per quanto riguarda la tenuta delle riunioni.

3. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

4. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente, ad iniziativa di quest'ultimo o di almeno la metà dei membri del comitato.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. BARRETT

(1) GU n. C 347 del 18. 11. 1996.

(2) GU n. L 63 del 5. 3. 1974, pag. 21.