31997D0003

97/3/CE: Decisione della Commissione del 10 dicembre 1996 che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per le patate non destinate alla piantagione originarie della Repubblica slovena

Gazzetta ufficiale n. L 001 del 03/01/1997 pag. 0005 - 0007


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 1996 che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per le patate non destinate alla piantagione originarie della Repubblica slovena (97/3/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/14/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

vista l'istanza presentata dal Lussemburgo,

considerando che, in virtù della direttiva 77/93/CEE, le patate non destinate alla piantagione originarie della Repubblica slovena di norma non possono essere introdotte nella Comunità a causa del rischio di introduzione di malattie della patate sconosciute nella Comunità;

considerando che con la decisione 96/114/CE (3) la Commissione ha autorizzato certi Stati membri a disporre deroghe nella stagione 1996 per quanto riguarda le patate non destinate alla piantagione originarie della Repubblica slovena, a condizioni specificate;

considerando che per motivi tecnici non sono state effettuate importazioni in conformità della decisione 96/114/CE;

considerando che sussistono tuttora le circostanze a motivo dell'autorizzazione;

considerando che la Commissione provvederà a che la Repubblica slovena renda disponibili tutte le informazioni tecniche necessarie per valutare le condizioni fitosanitarie della produzione di patate in Slovenia;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri sono autorizzati a disporre, alle condizioni stabilite al paragrafo 2, deroghe all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 77/93/CEE con riguardo ai divieti di cui alla parte A, punto 12 dell'allegato III della stessa direttiva, per le patate non destinate alla piantagione originarie della Repubblica slovena.

2. Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni specifiche:

a) le patate non sono destinate alla piantagione;

b) le patate sono state ottenute da tuberi-seme certificati in conformità del sistema di certificazione della Repubblica slovena oppure da tuberi-seme certificati in uno degli Stati membri oppure da tuberi-seme certificati in un altro paese da cui l'importazione nella Comunità di patate non destinate alla piantagione è autorizzata in conformità della direttiva 77/93/CEE;

c) le patate sono state coltivate in zone notoriamente indenni da Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival (tutte le razze tranne la razza 1, la razza europea comune) e non è stato riscontrato alcun sintomo di Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival né sul luogo di produzione né nelle vicinanze immediate dall'inizio di un periodo adeguato;

d) le patate sono state coltivate in regioni notoriamente indenni da Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith;

e) devono proseguire sistematicamente i controlli periodici delle importazioni di patate nella Repubblica slovena e delle patate da semina e da consumo immesse in commercio in tale paese, mediante esami e analisi di campioni rappresentativi effettuati secondo metodi scientificamente riconosciuti per la ricerca di Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith e del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patate (potato spindle tuber viroid);

f) i macchinari impiegati per la manipolazione delle patate sono stati appositamente destinati a tale uso, oppure sono stati idoneamente disinfettati ogniqualvolta utilizzati per altri scopi;

g) le patate sono state imballate in sacchi nuovi o in contenitori idoneamente disinfettati; su ciascun sacco o contenitore è apposta un'etichetta ufficiale recante le informazioni specificate nell'allegato;

h) prima di essere esportate, le patate sono state pulite in modo da eliminare ogni traccia di terra, foglie o altri residui vegetali;

i) le patate destinate alla Comunità sono accompagnate da un certificato fitosanitario rilasciato nella Repubblica slovena conformemente all'articolo 7 della direttiva 77/93/CEE, dopo l'esame contemplato dalla medesima, segnatamente per accertare l'assenza degli organismi nocivi di cui alle lettere c) ed e).

Il certificato deve recare, al punto «Dichiarazione supplementare», l'indicazione «la presente partita è conforme ai requisiti prescritti dalla decisione 97/3/CE»;

j) le patate sono introdotte attraverso punti d'entrata nel territorio di uno Stato membro che si avvale della presente deroga e specificati ai fini della stessa da detto Stato membro; se l'introduzione nel territorio comunitario avviene in uno Stato membro diverso da quello che si avvale della presente deroga, gli organismi speciali responsabili, di cui alla direttiva 77/93/CEE, dello Stato membro di introduzione ne informano gli organismi speciali responsabili dello Stato membro che si avvale della presente deroga e con essi cooperano ai fini del soddisfacimento del disposto della presente decisione;

k) prima dell'introduzione nella Comunità, l'importatore notifica ogni importazione con sufficiente anticipo agli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro di introduzione, il quale trasmette i dati di tale notifica alla Commissione, indicando:

- il tipo di materiale,

- il quantitativo,

- la data dichiarata di introduzione e la conferma del punto di entrata.

L'importatore viene ufficialmente informato, prima dell'importazione, delle condizioni di cui alle lettere da a) ad l);

l) le ispezioni di cui all'articolo 12 della direttiva 77/93/CEE sono eseguite dagli organismi ufficiali responsabili indicati nella suddetta direttiva. Fatta salva la prima possibilità delle ispezioni di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 3, secondo trattino della direttiva citata, la Commissione stabilisce in quale misura la seconda possibilità delle ispezioni di cui allo stesso trattino possa essere integrata nel programma d'ispezione conformemente all'articolo 19 bis, paragrafo 5, lettera c) della stessa direttiva;

m) gli Stati membri che si avvalgono della deroga in questione provvedono, di concerto con lo Stato membro di introduzione, affinché vengano prelevati, da ogni consegna di 50 tonnellate di patate importate a norma della presente decisione o da parte della stessa, almeno due campioni di 200 tuberi da analizzare per la ricerca dello Pseudomonas solanacearum secondo la procedura di quarantena n. 26 per tale organismo nocivo stabilita dall'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (4) o secondo un'altra procedura riconosciuta conformemente a quanto stabilito all'articolo 16 bis della direttiva 77/93/CEE, ed eventualmente del Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, quest'ultima secondo i metodi ufficiali della Comunità per l'individuazione e la diagnosi del Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus; nei casi sospetti, le partite devono restare separate sotto controllo ufficiale e non possono venire commercializzate o utilizzate fino a quando le analisi non abbiano escluso la presenza del Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus e dello Pseudomonas solanacearum.

Articolo 2

Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri sull'uso fatto dell'autorizzazione. Essi trasmettono inoltre alla Commissione e agli altri Stati membri, prima del 1° settembre 1997, le informazioni concernenti i quantitativi di patate importati in virtù della presente decisione e una relazione tecnica su tutti gli esami ufficiali effettuati a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera m); copia di ciascun certificato fitosanitario viene inviata alla Commissione.

Articolo 3

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 si applica nel periodo compreso tra il 15 gennaio e il 30 giugno 1997.

2. L'autorizzazione è revocata se viene constatato che le condizioni prescritte all'articolo 1, paragrafo 2, non sono sufficienti ad evitare l'introduzione di organismi nocivi o se tali condizioni non sono state rispettate.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

(2) GU n. L 68 del 19. 3. 1996, pag. 24.

(3) GU n. L 27 del 3. 2. 1996, pag. 33.

(4) Bollettino EPPO/OEPP n. 20, 255-262 (1990).

ALLEGATO

Informazioni da riportare sull'etichetta [ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera g)]

1. Autorità che rilascia l'etichetta.

2. Nome della ditta esportatrice, se disponibile.

3. Dicitura: «Patate non destinate alla piantagione di origine slovena».

4. Varietà.

5. Luogo di produzione (indicare il nome dell'organismo fitosanitario distrettuale pertinente).

6. Calibro.

7. Peso netto dichiarato.

8. Dicitura: «Conformi ai requisiti CE 1996».

9. Timbro o contrassegno del servizio per la protezione dei vegetali della Repubblica slovena.