31996Y0404(03)

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995 concernente l'iscrizione di disposizioni finanziarie negli atti legislativi

Gazzetta ufficiale n. C 102 del 04/04/1996 pag. 0004 - 0004


DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 1995

concernente l'iscrizione di disposizioni finanziarie negli atti legislativi

(96/C 102/03)

(Il presente testo sostituisce e annulla quello pubblicato nella GU n. C 293 dell'8 novembre 1995)

IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO E LA COMMISSIONE,

considerando che la dichiarazione comune del 30 giugno 1982 (1) stabilisce che «per dare alla procedura di bilancio il suo pieno significato, si deve evitare la fissazione di importi massimi mediante regolamento, così come l'iscrizione in bilancio di importi superiori alle possibilità reali di esecuzione»;

considerando che, in base ad una dichiarazione allegata all'accordo interistituzionale del 29 ottobre 1993 (2), le disposizioni sulla procedura di bilancio dovranno essere riesaminate «in occasione della conferenza intergovernativa prevista per il 1996, in modo da raggiungere una cooperazione interistituzionale sotto forma di partenariato»,

DICHIARANO QUANTO SEGUE:

1. Atti legislativi concernenti i programmi pluriennali adottati in codecisione

Questi atti comprendono una disposizione nella quale il legislatore determina la dotazione finanziaria di massima del programma per tutta la sua durata.

Tale importo costituisce il riferimento principale per l'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio annuale.

L'autorità di bilancio e la Commissione, quando quest'ultima elabora il progetto preliminare di bilancio (PPB), si impegnano a non discostarsi da tale importo, salvo nuove circostanze oggettive e durevoli da documentare in modo esplicito e preciso.

2. Atti legislativi concernenti i programmi pluriennali non soggetti a codecisione

Questi atti non comportano «un importo ritenuto necessario».

Qualora il Consiglio intenda introdurre un riferimento finanziario, detto riferimento indica la volontà del legislatore e non pregiudica le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato. In ciascuno degli atti contenenti un siffatto riferimento finanziario sarà menzionata questa disposizione.

Qualora l'importo in questione sia stato oggetto di un accordo nell'ambito della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 (3), esso sarà considerato un importo di riferimento ai sensi del punto 1 della presente dichiarazione.

3. La scheda finanziaria di cui all'articolo 3 del regolamento finanziario traduce in termini finanziari gli obiettivi del programma proposto e comprende uno scadenzario per la durata del programma. Essa è riveduta, eventualmente, all'atto dell'elaborazione del PPB, tenendo conto dello stato di esecuzione del programma. La scheda riveduta è trasmessa all'autorità di bilancio unitamente al PPB.

(1) GU n. C 194 del 28. 7. 1982, pag. 1.

(2) GU n. C 331 del 7. 12. 1993, pag. 1.

(3) GU n. C 89 del 22. 4. 1975, pag. 1.