31996Y0404(02)

Accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 Metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi

Gazzetta ufficiale n. C 102 del 04/04/1996 pag. 0002 - 0003


ACCORDO INTERISTITUZIONALE

del 20 dicembre 1994

Metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi

(96/C 102/02)

(Il presente testo sostituisce e annulla quello pubblicato nella GU n. C 293 dell'8 novembre 1995)

1. Ai fini del presente metodo di lavoro, per codificazione ufficiale si intende la procedura volta ad abrogare gli atti oggetto della codificazione e a sostituirli con un atto unico che non contenga alcuna modificazione sostanziale di detti atti.

2. I settori prioritari nei quali la codificazione dovrebbe intervenire sono concordati fra le tre istituzioni interessate, su proposta della Commissione. Questa iscriverà nel suo programma di lavoro le proposte di codificazione che intende presentare.

3. La Commissione si impegna a non introdurre nelle proposte di codificazione alcuna modificazione sostanziale degli atti che formano oggetto della codificazione.

4. Il gruppo consultivo, composto dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, esaminerà la proposta di codificazione non appena questa sarà adottata dalla Commissione. Esso formulerà con la massima tempestività un parere sul fatto che essa si limita effettivamente ad una mera codificazione, senza modificazioni sostanziali.

5. Il normale iter legislativo comunitario sarà integralmente rispettato.

6. L'oggetto della proposta della Commissione, vale a dire la mera codificazione dei testi esistenti, rappresenta un limite giuridico che preclude qualsiasi modificazione sostanziale da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

7. La proposta della Commissione sarà esaminata in tutti i suoi aspetti con procedura accelerata in seno al Parlamento europeo (una commissione unica per l'esame della proposta e procedura semplificata per la sua approvazione) e al Consiglio (esame da parte di un gruppo unico e procedura «dei punti I/A» nel COREPER-Consiglio).

8. Qualora, nel corso del procedimento legislativo, si ritenesse necessario andare oltre la mera codificazione per procedere a modificazioni sostanziali, spetterà alla Commissione presentare, se del caso, la proposta o le proposte necessarie.

Fatto a Bruxelles, addì venti dicembre millenovecentonovantaquattro.

Per il Consiglio dell'Unione europea

Klaus KINKEL

Per il Parlamento europeo

Nicole FONTAINE

Per la Commissione europea

Jacques DELORS

DICHIARAZIONI COMUNI

Dichiarazione relativa al paragrafo 4 del metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che il gruppo consultivo cerchi di rendere il suo parere in tempo utile affinché ciascuna istituzione possa disporne prima di intraprendere l'esame rispettivo della proposta in oggetto.

Dichiarazione relativa al paragrafo 7 del metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione affermano che l'esame delle proposte della Commissione in materia di codificazione ufficiale in tutti i loro aspetti, in seno al Parlamento europeo e al Consiglio, sarà effettuato in modo da evitare che siano rimessi in discussione i due obiettivi del metodo di lavoro, ossia la trattazione da parte di un solo organo all'interno delle istituzioni e tramite una procedura quasi automatica.

In particolare, le tre istituzioni convengono che l'esame delle proposte della Commissione in tutti i loro aspetti non implica la ridiscussione delle soluzioni accolte nel merito al momento dell'adozione degli atti oggetto della codificazione.

Dichiarazione relativa al paragrafo 8 del metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione prendono atto del fatto che, qualora si ritenesse necessario andare oltre la mera codificazione per procedere a modificazioni sostanziali, la Commissione potrà scegliere nelle sue proposte caso per caso la tecnica della rifusione o quella di una proposta distinta di modificazione, lasciando in sospeso la proposta di codificazione nella quale sarà successivamente incorporata, una volta adottata, la modificazione sostanziale.

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DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Dichiarazione relativa al paragrafo 5 del metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi

Il Parlamento europeo ritiene di dover riservarsi, in particolare in presenza di una modificazione o della base giuridica o del procedimento di adozione del testo in oggetto, la valutazione dell'opportunità della codificazione, tenuto conto del necessario rispetto del «normale iter legislativo» ai sensi del paragrafo 5 del presente accordo.