31996Y0402(01)

Risoluzione del Consiglio dell'11 marzo 1996 sul trasporto marittimo a corto raggio

Gazzetta ufficiale n. C 099 del 02/04/1996 pag. 0001 - 0002


RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 1996

sul trasporto marittimo a corto raggio

(96/C 99/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

A. visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando il Libro bianco sullo «Sviluppo futuro della politica comune dei trasporti», del 2 dicembre 1992 (1), che è stato accolto favorevolmente dal Consiglio in occasione delle sessioni del 7, 8 e del 19 giugno 1993;

considerando la comunicazione della Commissione sul trasporto marittimo a corto raggio, del 5 luglio 1995 (2);

considerando l'importanza dei trasporti per l'economia dell'Unione europea;

considerando la crescente saturazione generale e il costo elevato dell'infrastruttura dei trasporti terrestri;

considerando il contributo che potrebbe fornire il trasporto marittimo a corto raggio ai fini del perseguimento di una mobilità duratura;

considerando che, in base a quanto precede, è necessario sforzarsi, sia a livello comunitario sia a livello degli Stati membri, di promuovere o migliorare il trasporto marittimo a corto raggio, rispettando la libera scelta degli utenti;

considerando che, laddove degli ostacoli impediscano lo sviluppo del trasporto marittimo a corto raggio, le autorità regionali, locali o portuali e le stesse industrie marittime dovrebbero adottare delle misure,

B. PRENDE ATTO

1) dei considerevoli vantaggi che il trasporto marittimo a corto raggio presenta per l'Unione europea rispetto al trasporto terrestre, e in particolare dei seguenti:

a) disponibilità generale di riserve di capacità utilizzabili nel trasporto marittimo a corto raggio;

b) minor consumo energetico e minore emissione di inquinanti nell'atmosfera;

c) potenziale contributo allo sviluppo delle regioni periferiche dell'Unione europea;

d) possibilità di estendere il trasporto marittimo a corto raggio con modesti costi di infrastruttura;

2) delle relazioni e dei programmi di lavoro pluriennali concordati, adottati dalle varie conferenze sul trasporto marittimo in zone diverse, quali il Mar Baltico, il Mar Nero e il Mar Mediterraneo;

3) delle relazioni e proposte del Forum delle industrie marittime circa l'opportunità di promuovere il trasporto marittimo a corto raggio quale alternativa valida in termini economici, energetici, di sicurezza e ambientali, al trasporto terrestre;

C. DICHIARA che i principali obiettivi della politica di trasporto marittimo a corto raggio sono:

1) di realizzare una crescita equilibrata di questo modo di trasporto e

2) di integrare attivamente e positivamente il trasporto marittimo a corto raggio, compresi i servizi marittimi feeder, nella catena del trasporto multimodale;

D. INTENDE perseguire tali obiettivi incoraggiando le azioni seguenti:

1) sviluppare ulteriormente i benefici del trasporto marittimo a corto raggio connessi con l'ambiente;

2) promuovere, nell'interesse degli utenti, una leale e libera concorrenza tra i modi di trasporto in cui tutti i modi di trasporto si facciano interamente carico dei costi, compresi i costi esterni;

3) incentivare la libera e leale concorrenza fra i porti comunitari e tra le linee di trasporto marittimo;

4) migliorare l'efficienza portuale per ridurre i costi e i tempi delle operazioni portuarie;

5) utilizzare i trasporti combinati per sviluppare il trasporto marittimo a corto raggio;

6) promuovere la fiducia degli armatori e delle imprese di trasporto nelle possibilità del trasporto marittimo a corto raggio;

7) razionalizzare e, ove del caso, coordinare, armonizzare e semplificare le operazioni doganali e altre procedure amministrative connesse da espletare nei porti;

8) incentivare le iniziative delle società armatrici che forniscono servizi di trasporto marittimo a corto raggio;

9) elaborare ed eseguire progetti pilota sul trasporto marittimo a corto raggio nella misura in cui non provochino distorsioni della concorrenza tra i modi di trasporto o tra le società di navigazione o i porti di tutti gli Stati membri, diffondendone i risultati;

10) sostenere la formazione, la ricerca e lo sviluppo nel trasporto marittimo a corto raggio e nelle attività portuali;

11) sostenere e diffondere lo scambio informatizzato di dati (EDI);

E. IN CONSIDERAZIONE DI QUANTO PRECEDE:

1) approva in generale il programma d'azione contenuto nella comunicazione della Commissione;

2) prende atto che la Commissione presenterà quanto prima il Libro verde sull'interiorizzazione dei costi esterni dei trasporti;

3) prende atto che la Commissione elaborerà quanto prima linee direttrici sugli aiuti di Stato al trasporto marittimo e ai porti e consulterà gli Stati membri e le industrie marittime su tali linee direttrici;

4) conviene che la promozione del trasporto marittimo a corto raggio continui a costituire un elemento importante nelle attività in corso della Comunità e degli Stati membri, quali il progetto di rete di trasporti transeuropea ed il quarto programma quadro di ricerca e sviluppo;

F. INVITA LA COMMISSIONE a proporre al Consiglio o a sviluppare, il più presto possibile, le misure necessarie per il conseguimento degli obiettivi esposti al punto C, tenendo conto del suo programma d'azione e del principio della sussidiarietà, e in particolare misure per:

1) impedire la distorsione della concorrenza fra porti;

2) promuovere un maggior uso del trasporto marittimo a corto raggio tra gli utenti potenziali;

3) semplificare e razionalizzare le attuali procedure doganali e altre formalità amministrative correlate che si svolgono nei porti, in ordine al trasporto marittimo a corto raggio;

4) stimolare le iniziative delle società armatrici che forniscono servizi di trasporto marittimo a corto raggio;

5) sostenere programmi di formazione, ricerca e sviluppo in detto modo di trasporto;

6) incoraggiare l'uso delle tecnologie dell'informazione per il migliore sviluppo di questo modo di trasporto;

G. INVITA GLI STATI MEMBRI:

1) a sostenere gli obiettivi e i mezzi di cui ai punti C e D;

2) a cooperare con la Commissione per definire un quadro comunitario atto a promuovere il settore del trasporto marittimo a corto raggio;

3) a eseguire azioni atte ad incentivare il trasporto marittimo a corto raggio, tenendo conto del programma d'azione proposto in materia di comunicazione dalla Commissione, e a incoraggiare le proprie autorità regionali, locali e portuali e le industrie marittime a fare altrettanto;

4) a promuovere consultazioni pratiche, ad esempio, mediante l'organizzazione di tavole rotonde come quelle del Forum delle industrie marittime in cui siano rappresentate le industrie marittime e le autorità regionali, locali e portuali.

(1) Doc. COM(92) 494 def.

(2) Doc. COM(95) 317 def.