Decisione n. 2496/96/CECA della Commissione del 18 dicembre 1996 recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 338 del 28/12/1996 pag. 0042 - 0047
DECISIONE N. 2496/96/CECA DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1996 recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, primo e secondo comma, previo parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità, e sentito il comitato consultivo, Considerando quanto segue: I In virtù dell'articolo 4, lettera c) del trattato, sono proibiti le sovvenzioni o gli aiuti, tanto specifici quanto non specifici, concessi in qualunque forma dagli Stati membri a favore delle imprese siderurgiche. Le norme che autorizzano in taluni casi la concessione di aiuti alla siderurgia, attualmente contenute nella decisione n. 3855/91/CECA della Commissione (1), riguardano gli aiuti, specifici o non specifici, finanziati dagli Stati membri sotto qualsiasi forma. Tali norme mirano, innanzitutto, a non privare la siderurgia del beneficio degli aiuti a favore della ricerca e sviluppo, nonché di quelli per la tutela dell'ambiente. Le norme autorizzano inoltre gli aiuti sociali destinati a favorire la chiusura parziale di impianti, nonché gli aiuti destinati a finanziare la cessazione definitiva di tutte le attività CECA per le imprese meno competitive. La deroga per gli aiuti regionali agli investimenti concessi in determinati Stati membri è stata ora limitata alla Grecia. Tutti gli altri aiuti sono proibiti. Questa disciplina rigorosa ha permesso negli ultimi anni di garantire condizioni eque di concorrenza nel settore. Essa è coerente con l'obiettivo perseguito nell'ambito della realizzazione del mercato interno. Occorre pertanto proseguire l'applicazione, seppure con alcuni adattamenti tecnici. La decisione n. 3855/91/CECA scade il 31 dicembre 1996. La Comunità si trova di conseguenza dinanzi ad un caso non previsto dal trattato CECA e nel quale è necessario prendere provvedimenti. Ciò considerato, occorre avvalersi dell'articolo 95, primo comma del trattato affinché la Comunità possa attuare gli scopi enunciati negli articoli 2, 3 e 4 del trattato stesso. II Per coprire il periodo residuo fino alla scadenza del trattato, la presente decisione deve applicarsi fino al 22 luglio 2002. Per garantire la parità di trattamento tra il settore siderurgico e gli altri settori nell'accesso agli aiuti a favore della ricerca e sviluppo ed agli aiuti a favore della tutela dell'ambiente, la compatibilità di detti aiuti con il mercato comune è da valutarsi alla luce della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (2) e della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (3). Quest'ultima stabilisce una riduzione, rispetto alle disposizioni della decisione n. 3855/91/CECA, dell'intensità massima degli aiuti agli investimenti per conformarsi a nuove norme cogenti e permette invece livelli di aiuto più elevati a favore degli investimenti che consentano di raggiungere una protezione dell'ambiente significativamente superiore al minimo previsto dalle norme vigenti. Detta disciplina ammette inoltre, seppur limitatamente, la possibilità di aiuti al funzionamento, in particolare per quanto concerne l'esenzione dalle imposte ambientali nei casi in cui sia necessario per evitare che le imprese siano svantaggiate rispetto ad imprese concorrenti stabilite in paesi nei quali non esistono misure analoghe. In caso di cessazione di ogni attività CECA da parte di un'impresa, gli aiuti per la chiusura potranno essere versati senza restrizioni inerenti alla natura della produzione siderurgica dell'impresa stessa. Poiché le norme relative agli aiuti per le chiusure contenute nella decisione n. 3855/91/CECA consentivano detti aiuti solo nel caso in cui l'impresa che effettuava la chiusura dei propri impianti siderurgici non appartenesse ad un gruppo di cui facevano parte altre imprese CECA, di fatto la portata pratica di tali disposizioni era alquanto limitata. Pertanto, al fine di favorire ulteriori riduzioni di capacità nel settore siderurgico, occorre che la presente decisione autorizzi anche gli aiuti per le chiusure a favore di imprese appartenenti ad un gruppo di cui fanno parte altre imprese siderurgiche, a condizione che l'impresa beneficiaria sia effettivamente autonoma e che il gruppo nel suo complesso non aumenti la capacità residua per un periodo di cinque anni. Per evitare qualsiasi discriminazione dovuta alle molteplici forme che gli aiuti di Stato possono assumere, occorre che i trasferimenti di risorse statali ad imprese pubbliche o private, sotto forma di assunzione di partecipazioni, conferimenti di capitale o misure analoghe, siano soggetti alle procedure applicate in materia di aiuti, in modo che la Commissione possa accertare se siffatte operazioni comportano elementi di aiuto. Si riterrà che sussistono elementi di aiuto qualora risulti che il trasferimento finanziario non configura un autentico conferimento di capitale di rischio quale sarebbe operato da un investitore operante nelle normali condizioni di un'economia di mercato. La compatibilità degli eventuali elementi di aiuto con il trattato dovrà essere valutata dalla Commissione alla luce dei criteri della presente decisione. A tal fine, occorre che tutti gli interventi finanziari di cui sopra siano notificati alla Commissione e non possano essere effettuati se, prima dello spirare del termine sospensivo di cui all'articolo 6, paragrafo 6, la Commissione, constatando che essi comportano elementi di aiuto, abbia deciso di avviare nei loro confronti il procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 5. La presente decisione deve essere applicata nel rispetto degli impegni internazionali della Comunità concernenti gli aiuti di Stato al settore siderurgico. Al fine di assicurare la trasparenza in materia di aiuti, la Commissione deve elaborare ogni anno una relazione sull'applicazione della presente decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Principi 1. Tutti gli aiuti, specifici o non specifici, a favore della siderurgia, finanziati da uno Stato membro, da enti territoriali o mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, possono essere considerati aiuti comunitari e pertanto compatibili con il corretto funzionamento del mercato comune soltanto se conformi alle disposizioni degli articoli da 2 a 5. 2. Sono considerati aiuti anche gli elementi di aiuto presenti nei trasferimenti di risorse statali da parte degli Stati membri, degli enti territoriali o di altri organismi a favore di imprese siderurgiche - sotto forma di assunzioni di partecipazioni, conferimenti di capitale o analoghe misure di finanziamento (tra cui i prestiti obbligazionari convertibili in azioni oppure i prestiti concessi a condizioni non di mercato o il cui tasso d'interesse o il rimborso dipendono almeno in parte dai risultati dell'impresa, le garanzie su prestiti e i trasferimenti immobiliari) - i quali trasferimenti non configurino un effettivo apporto di capitali di rischio secondo la normale prassi di un investitore in un'economia di mercato. 3. Gli aiuti ai sensi della presente decisione possono essere concessi soltanto previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 6 e non possono essere erogati dopo il 22 luglio 2002. Articolo 2 Aiuti a favore della ricerca e sviluppo Gli aiuti destinati a coprire le spese sostenute dalle imprese siderurgiche per progetti di ricerca e sviluppo possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che siano conformi alle norme stabilite nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 45 del 17 febbraio 1996 (4). Articolo 3 Aiuti per la tutela dell'ambiente Gli aiuti per la tutela dell'ambiente possono essere considerati compatibili con il mercato comune qualora siano conformi alle regole della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 72 del 10 marzo 1994, nonché ai relativi criteri di applicazione all'industria siderurgica CECA, di cui all'allegato della presente decisione. Articolo 4 Aiuti per le chiusure 1. Possono essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a finanziare le indennità versate ai dipendenti di imprese siderurgiche CECA soggetti a provvedimenti di riduzione del personale o di pensionamento anticipato, a condizione che: a) le indennità siano effettivamente riconducibili alla chiusura parziale o totale di impianti siderurgici regolarmente in esercizio fino alla data di notificazione degli aiuti e la cui chiusura non sia già stata presa in considerazione ai fini dell'applicazione delle decisioni della Commissione n. 257/80/CECA (5), n. 2320/81/CECA (6), n. 3484/85/CECA (7), n. 218/89/CECA (8), n. 322/89/CECA (9), n. 3855/91/CECA (10), 94/257/CECA (11), 94/258/CECA (12), 94/259/CECA (13), 94/260/CECA (14), 94/261/CECA (15) 94/1075/CECA (16) e 96/315/CECA (17) sugli aiuti all'industria siderurgica ovvero dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, b) le indennità non superino l'ammontare normalmente previsto dalle norme vigenti negli Stati membri alla data del 1° gennaio 1996 e c) gli aiuti non superino il 50 % della parte di dette indennità che non è coperta direttamente, a norma dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera c) o paragrafo 2, lettera b) del trattato, dallo Stato membro e/o dalla Comunità, secondo le modalità stabilite dalla Commissione nelle convenzioni bilaterali, e che resta quindi a carico delle imprese. 2. Gli aiuti a favore delle imprese che cessano definitivamente l'attività di produzione siderurgica CECA possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che tali imprese: a) abbiano acquisito la personalità giuridica anteriormente al 1° gennaio 1996, b) abbiano fabbricato regolarmente prodotti siderurgici CECA fino alla data di notificazione degli aiuti di cui trattasi, a norma dell'articolo 6, c) non abbiano modificato la struttura della loro produzione e dei loro impianti dal 1° gennaio 1996, d) non siano controllate direttamente o indirettamente, ai sensi della decisione n. 24/54 dell'Alta Autorità (18), da un'impresa che è a sua volta un'impresa siderurgica o che controlla altre imprese siderurgiche, e non controllino esse stesse, direttamente o indirettamente, una tale impresa, e) procedano alla chiusura e alla demolizione degli impianti utilizzati per la produzione siderurgica CECA entro sei mesi dalla cessazione della produzione ovvero entro sei mesi dall'approvazione dell'aiuto da parte della Commissione, se quest'ultima data è posteriore, e f) la chiusura dei loro impianti non sia già stata presa in considerazione ai fini dell'applicazione delle decisioni citate al paragrafo 1, lettera a), ovvero dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, oppure ai fini di un parere favorevole a norma dell'articolo 54 del trattato. L'ammontare di tali aiuti non deve superare il più elevato dei due seguenti valori, accertati da una perizia indipendente: a) valore attualizzato del margine di contribuzione ai costi fissi del rendimento degli impianti in un periodo di tre anni, detratti tutti i vantaggi che l'impresa beneficiaria ricava dalla loro chiusura, o b) valore contabile residuo degli impianti, depurato in caso di rivalutazioni effettuate dopo il 1° gennaio 1996, della parte di queste ultime che supera il tasso d'inflazione nazionale. 3. Gli aiuti a favore delle imprese siderurgiche che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere a), b), c), e) ed f), ma che sono controllate direttamente o indirettamente da un'impresa che è a sua volta un'impresa siderurgica, o controllano esse stesse, direttamente o indirettamente, una tale impresa, possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che: a) almeno sei mesi prima dell'erogazione dell'aiuto, l'impresa da chiudere costituisca effettivamente e giuridicamente un'entità distinta rispetto alla struttura del gruppo; b) i conti dell'impresa da chiudere, certificati da un revisore indipendente accettato dalla Commissione, forniscano un quadro veritiero ed accurato delle attività e passività ad essa attribuibili; c) si operi una riduzione effettiva e verificabile della capacità produttiva, in modo da produrre nel tempo un vantaggio significativo per l'intero settore in termini di riduzione di capacità di prodotti siderurgici CECA interessati dalla chiusura, ottenuta sull'arco di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della chiusura sovvenzionata o, se posteriore, dalla data dell'ultimo versamento degli aiuti approvati a norma del presente articolo, e in modo da produrre un notevole miglioramento complessivo del rapporto domanda-offerta sul mercato, e d) la chiusura parziale in questione non sia già stata presa in considerazione ai fini dell'applicazione della decisione della Commissione del 19 ottobre 1994 (19). L'ammontare di tali aiuti non deve superare la media dei due seguenti valori, accertati da una perizia indipendente: a) valore attualizzato del margine di contribuzione ai costi fissi del rendimento degli impianti in un periodo di tre anni, detratti tutti i vantaggi che l'impresa beneficiaria ricava dalla loro chiusura, o b) valore contabile residuo degli impianti, depurato, in caso di rivalutazioni effettuate dopo il 1° gennaio 1996, della parte di queste ultime che supera il tasso d'inflazione nazionale. 4. Tutti gli aiuti approvati in forza dei paragrafi 2 e 3 sono sottoposti all'esame di un revisore indipendente accettato dalla Commissione per accertare che non siano superati i limiti di cui al paragrafo 2, secondo comma e al paragrafo 3, secondo comma, e garantire la restituzione di qualsiasi aiuto versato in eccesso. Articolo 5 Disposizioni speciali Possono essere considerati compatibili con il mercato comune fino al 31 dicembre 2000 gli aiuti agli investimenti concessi ad imprese siderurgiche in forza di regimi generali di aiuti regionali, purché l'impresa beneficiaria sia stabilita in Grecia, l'aiuto totale non superi l'importo di 50 milioni di ECU e l'investimento sovvenzionato non determini un incremento della capacità produttiva. Articolo 6 Procedura 1. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile affinché possa presentare le proprie osservazioni, i progetti diretti ad istituire o a modificare gli aiuti di cui agli articoli da 2 a 5. La Commissione è informata nello stesso modo dei progetti intesi ad applicare al settore siderurgico regimi di aiuti già oggetto di decisione in forza del trattato CE. Se lo Stato membro che eroga l'aiuto non coincide con lo Stato nel cui territorio avrebbe luogo la chiusura, la notificazione dei progetti di aiuto ai sensi dell'articolo 4 è trasmessa alla Commissione congiuntamente da entrambi gli Stati membri. Le notificazioni dei progetti di aiuti sono trasmesse alla Commissione entro il 31 dicembre 2001. 2. Alla Commissione sono comunicati in tempo utile affinché possa presentare le proprie osservazioni, e comunque entro il 31 dicembre 2001, tutti i progetti di trasferimenti di risorse pubbliche a favore di imprese siderurgiche, sotto forma di assunzioni di partecipazioni, conferimenti di capitale, garanzie su prestiti, indennità o misure analoghe, da parte di Stati membri, autorità regionali o locali o altri organismi. La Commissione accerta se questi interventi contengono elementi di aiuto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, e, in caso affermativo, ne valuta la compatibilità con il mercato comune in base alle disposizioni degli articoli da 2 a 5. 3. La Commissione richiede il parere degli Stati membri sui progetti di aiuti per le chiusure, nonché sugli altri progetti importanti di aiuti notificati, prima di pronunciarsi al riguardo. Essa informa gli Stati membri delle decisioni adottate in merito a ciascun progetto di aiuto, precisando la natura e il volume dell'aiuto. 4. Ai progetti di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere data esecuzione solo previa approvazione della Commissione e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite. Dopo aver posto lo Stato membro interessato in condizione di presentare osservazioni, la Commissione può adottare una decisione a norma dell'articolo 88, primo comma del trattato, ordinando a detto Stato membro di sospendere l'erogazione dei fondi fino all'approvazione da parte della Commissione. Qualora uno Stato membro non si conformi a tale decisione, si applicano le disposizioni dell'articolo 88 del trattato. Dopo aver posto lo Stato membro interessato in condizione di presentare osservazioni, la Commissione può adottare una decisione a norma dell'articolo 88, primo comma del trattato, ordinando a detto Stato membro di recuperare a titolo provvisorio tutti i fondi già erogati in violazione del primo comma del presente paragrafo e dell'articolo 4, lettera c) del trattato. Il recupero viene eseguito conformemente alle procedure ed alle norme di legge dello Stato membro di cui trattasi e comprende gli interessi, calcolati sulla base del tasso utilizzato come tasso di riferimento per la valutazione dei regimi di aiuti regionali, a decorrere dalla data di erogazione. Qualora uno Stato membro non si conformi a tale decisione, si applicano le disposizioni dell'articolo 88 del trattato. 5. La Commissione, qualora ritenga che un determinato intervento finanziario possa costituire aiuto di Stato a norma dell'articolo 1 o dubiti circa la compatibilità di un determinato aiuto con le disposizioni della presente decisione, ne informa lo Stato membro interessato, invitando altresì le parti interessate e gli altri Stati membri a presentare osservazioni. Se, dopo aver ricevuto tali osservazioni ed aver dato modo allo Stato membro interessato di pronunciarsi in proposito, conclude che l'intervento in oggetto costituisce un aiuto incompatibile con le disposizioni della presente decisione, la Commissione adotta una decisione entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie per valutare la misura progettata. Qualora uno Stato membro non si conformi a tale decisione, si applicano le disposizioni dell'articolo 88 del trattato. 6. Se entro due mesi dalla data di ricevimento della notificazione completa del progetto la Commissione non ha avviato il procedimento di cui al paragrafo 5 ovvero non ha reso nota altrimenti la propria posizione, può essere data esecuzione alle misure progettate a condizione che lo Stato membro abbia previamente informato la Commissione della propria intenzione di procedere in tal senso. Il termine è di tre mesi nel caso di consultazione degli Stati membri secondo il paragrafo 3. Articolo 7 Relazioni degli Stati membri Gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni semestrali sugli aiuti erogati nel corso del semestre precedente, sull'uso che ne è stato fatto e sui risultati conseguiti nel corso dello stesso periodo. Le relazioni contengono informazioni su tutti gli interventi finanziari degli Stati membri o delle autorità regionali o locali relativi alle imprese siderurgiche pubbliche. Le relazioni vengono presentate entro due mesi dalla fine di ciascun semestre. Articolo 8 Relazioni della Commissione La Commissione elabora ogni anno relazioni sull'applicazione della presente decisione destinate al Consiglio e, a titolo informativo, al Parlamento europeo e al Comitato consultivo. Articolo 9 Validità La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1997. Essa scade il 22 luglio 2002. La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1996. Per la Commissione Karel VAN MIERT Membro della Commissione (1) GU n. L 362 del 31. 12. 1991, pag. 57. (2) GU n. C 45 del 17. 2. 1996, pag. 5. (3) GU n. C 72 del 10. 3. 1994, pag. 3. (4) Le disposizioni di cui al paragrafo 5.10.3. della disciplina, applicabili ad un progetto di ricerca che rientri negli obiettivi di un progetto o di un programma specifico elaborato nell'ambito del programma quadro comunitario di RST in corso, si applicano anche agli aiuti a favore di un progetto di ricerca elaborato nell'ambito di un progetto o un programma di RST relativo alla siderurgia CECA. (5) GU n. L 29 del 6. 2. 1980, pag. 5. (6) GU n. L 228 del 13. 8. 1981, pag. 14. (7) GU n. L 340 del 18. 12. 1985, pag. 1. (8) GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 76. (9) GU n. L 38 del 10. 2. 1989, pag. 8. (10) GU n. L 362 del 31. 12. 1991, pag. 57. (11) GU n. L 112 del 3. 5. 1994, pag. 52. (12) GU n. L 112 del 3. 5. 1994, pag. 58. (13) GU n. L 112 del 3. 5. 1994, pag. 64. (14) GU n. L 112 del 3. 5. 1994, pag. 71. (15) GU n. L 112 del 3. 5. 1994, pag. 77. (16) GU n. L 386 del 31. 12. 1994, pag. 18. (17) GU n. L 121 del 21. 5. 1996, pag. 16. (18) GU CECA n. 9 dell'11. 5. 1995, pagg. 354/54. (19) GU n. C 390 del 31. 12. 1994, pag. 20. ALLEGATO CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA COMUNITARIA DEGLI AIUTI DI STATO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE ALL'INDUSTRIA SIDERURGICA Per tutti gli aiuti di Stato la tutela dell'ambiente la Commissione, se necessario, imporrà condizioni e limiti rigorosi onde evitare aiuti dissimulati per investimenti generali per nuovi stabilimenti o attrezzature. Ai fini dell'esame di detti aiuti la Commissione si avvarrà di periti esterni e consulterà gli Stati membri. Aiuti destinati ad aiutare le imprese ad adeguare impianti esistenti a nuove norme cogenti a) Nell'interpretare il paragrafo 3.2 lettera A della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti, la Commissione autorizzerà una maggiorazione dell'intensità di aiuto soltanto per le piccole e medie imprese. b) Nei confronti delle imprese che, anziché adeguare impianti o attrezzature in servizio da almeno due anni, decidano di sostituirli con nuovi impianti conformi alle nuove norme, si seguirà il seguente approccio: i) I costi inerenti all'adeguamento di un impianto o attrezzature esistenti (ossia la base di ammissibilità dell'aiuto) devono essere comprovati non solo dall'investitore ma anche, eventualmente, da periti esterni; ii) La Commissione analizzerà il contesto economico ed ambientale di una decisione di procedere alla sostituzione di impianti o attrezzature in servizio. In linea di massima una decisione di procede ad un nuovo investimento, che sarebbe comunque stata presa per ragioni economiche o tenuto conto dell'età dell'impianto o delle attrezzature esistenti, non potrà beneficiare di aiuti. Perché il nuovo investimento possa beneficiare di un aiuto, l'impianto o le attrezzature esistenti sostituiti dovranno avere una durata di vita residua significativa (almeno il 25 %). Aiuti diretti ad incoraggiare le imprese o migliorare in modo significativa la tutela dell'ambiente a) Qualora le imprese decidano di raggiungere livelli di protezione dell'ambiente significativamente superiori a quelli previsti dalle norme cogenti, oltre a soddisfare i criteri enunciati sopra alla lettera b), punto ii), l'investitore dovrà dimostrare di avere chiaramente deciso di scegliere livelli di tutela ambientale superiori implicanti investimenti addizionali, vale a dire che una soluzione a costi inferiori avrebbe permesso di soddisfare le nuove norme ambientali. In ogni caso la maggiorazione dell'aiuto si applicherebbe unicamente all'investimento connesso al maggior grado di tutela ambientale conseguito, previa detrazione di qualsiasi vantaggio che ne derivi in termini di diminuzione dei costi di produzione. b) Nel caso di imprese che migliorino notevolmente il livello di tutela ambientale, oltre ad applicare i criteri di cui alla lettera b), punto ii) sarà detratto qualsiasi vantaggio in termini di riduzione dei costi di produzione derivante da tali miglioramenti significativi. c) Oltre ai criteri di cui sopra, gli investimenti effettuati unicamente a fini di tutela ambientale saranno esaminati sotto il profilo della loro rispondenza ai criteri stabiliti nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (1). (1) GU n. C 72 del 10. 3. 1994, pag. 3.