31996S2286

Decisione n. 2286/96/CECA della Commissione del 20 novembre 1996 che fissa l'aliquota dei prelievi per l'esercizio finanziario 1997 e modifica la decisione n. 3/52/CECA relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato

Gazzetta ufficiale n. L 311 del 30/11/1996 pag. 0010 - 0012


DECISIONE N. 2286/96/CECA DELLA COMMISSIONE del 20 novembre 1996 che fissa l'aliquota dei prelievi per l'esercizio finanziario 1997 e modifica la decisione n. 3/52/CECA relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 49 e 50,

considerando che, per tener conto delle variazioni dei valori medi registrati durante il periodo di riferimento, occorre modificare gli articoli 2 e 4 della decisione n. 3/52/CECA dell'Alta autorità (1), modificata da ultimo dalla decisione n. 2720/95/CECA della Commissione (2);

considerando che il fabbisogno della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è valutato a 265,5 milioni di ECU, come risulta dal bilancio operativo per l'esercizio 1997; che il suddetto bilancio, approvato dalla Commissione il 20 novembre 1996, quale figura nell'allegato della presente decisione, determina l'entità delle risorse che devono risultare dai prelievi dell'esercizio 1997, cioè 95,4 milioni di ECU;

considerando inoltre che il gettito dei prelievi, applicando un'aliquota dello 0,01 %, è valutato a 5,611 milioni di ECU,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aliquota dei prelievi da applicare alle produzioni realizzate a partire dal 1° gennaio 1997 è fissata nella misura dello 0,17 % dei valori assunti come base imponibile dei prelievi.

Articolo 2

La decisione n. 3/52/CECA è così modificata:

1) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Il valore medio dei prodotti soggetti ai prelievi è fissato come segue, a partire dal 1° gennaio 1997:

>SPAZIO PER TABELLA>

2) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Il listino previsto dall'articolo 2, paragrafo 4 della decisione n. 2/52/CECA è fissato come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi dei prelievi per tonnellata, da pagare nelle divise degli Stati membri della Comunità, verranno stabiliti in conformità dell'articolo 3 della decisione n. 3289/75/CECA della Commissione (*).

(*) GU n. L 327 del 19. 12. 1975, pag. 4.»

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1997.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1996.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

(1) GU della CECA n. 1 del 30. 12. 1952, p. 4.

(2) GU n. L 283 del 25. 11. 1995, pag. 5.

ALLEGATO

BILANCIO OPERATIVO CECA PER IL 1997

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) Compreso il finanziamento di progetti aventi un impatto nel campo della lotta tecnica contro gli elementi nocivi sui luoghi di lavoro e nell'ambiente degli impianti siderurgici, dell'igiene industriale e della sicurezza nelle miniere (per delle somme indicative di 4 e 3 milioni di ECU rispettivamente).