31996S0302

Decisione n. 302/96/CECA della Commissione, del 19 febbraio 1996, recante deroga alla raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (162a deroga)

Gazzetta ufficiale n. L 042 del 20/02/1996 pag. 0002 - 0006


DECISIONE N. 302/96/CECA DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 1996 recante deroga alla raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (162a deroga)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 71, terzo comma,

vista la raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità, del 15 gennaio 1964, ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla raccomandazione 88/27/CECA della Commissione (2), in particolare l'articolo 3,

considerando che alcuni prodotti siderurgici, con caratteristiche fisiche e chimiche molto specifiche, indispensabili alla produzione di determinati prodotti, non sono fabbricati, oppure lo sono in quantità insufficiente, nella Comunità; che da anni si fa fronte a questa carenza concedendo contingenti tariffari a dazio nullo; che i produttori comunitari non sono ancora in grado di conformarsi agli standard qualitativi richiesti dagli utilizzatori; che quindi appare necessaria l'apertura di un contingente a un livello che garantisca l'approvvigionamento degli utilizzatori;

considerando che le facilitazioni all'importazione di questi prodotti non sono tali da recare pregiudizio alle imprese siderurgiche della Comunità che fabbricano prodotti direttamente concorrenti;

considerando che tale contingente tariffario non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli obiettivi contemplati dalla raccomandazione n. 1/64, bensì esercita un'influenza favorevole sul mantenimento degli attuali flussi commerciali tra gli Stati membri e i paesi terzi;

considerando che si tratta quindi di casi particolari che rientrano nell'ambito della politica commerciale e giustificano la concessione di deroghe ai sensi dell'articolo 3 della raccomandazione n. 1/64;

considerando che è necessario garantire che il contingente sia utilizzato esclusivamente per soddisfare il fabbisogno specifico di alcune industrie di trasformazione;

considerando che i governi degli Stati membri sono stati consultati in merito al contingente tariffario qui di seguito indicato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri sono autorizzati a derogare agli obblighi derivanti dall'articolo 1 della raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità, nella misura necessaria per sospendere ai livelli indicati i dazi doganali applicabili ai prodotti qui di seguito elencati, nell'ambito del contingente tariffario il cui quantitativo figura in appresso:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. I prodotti summenzionati devono inoltre avere le seguenti caratteristiche fisiche:

a) Prodotti dei codici NC ex 7209 16 90 ed ex 7209 17 90:

Acciaio ad alto tenore di carbonio contenente, in peso, da 0,64 % a 0,70 % di carbonio, per la produzione di nastri trasportatori con temperatura di funzionamento ammissibile di 400 °C. Resistenza alla trazione 1 200 N/mm2 (± 10 %). Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari (HM 1708).

b) Prodotti dei codici NC ex 7219 33 10 ed ex 7219 34 10:

Acciaio inossidabile «NICRO» per la produzione di nastri trasportatori con temperatura di funzionamento ammissibile di 350 °C.

Tipo i): Resistenza alla trazione 1 050 N/mm2 (± 10 %). Composizione chimica: contenuto massimo di carbonio 0,06 %; contenuto di cromo 13 %; contenuto di nichel 4 %.

Tipo ii): Resistenza alla trazione 1 200 N/mm2 (± 15 %). Composizione chimica: contenuto massimo di carbonio 0,09 %; contenuto di cromo 15 %; contenuto di nichel 7 %.

Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari (HM 1708).

Articolo 2

1. Gli Stati membri sono autorizzati a derogare agli obblighi derivanti dall'articolo 1 della raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità, nella misura necessaria per sospendere ai livelli indicati i dazi doganali applicabili ai prodotti qui di seguito elencati, nell'ambito del contingente tariffario il cui quantitativo figura in appresso:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. I prodotti summenzionati devono inoltre avere le seguenti caratteristiche fisiche:

a) decarburazione: profondità di decarburazione misurata senza difetti: 0,05 mm massimo; profondità massima dei difetti (cricche, fessure o ripiegature) misurata perpendicolarmente alla superficie: 0,05 mm; inclusioni non metalliche: esame da effettuare secondo le norme AFNOR (rif. A 04/106) del luglio 1972 e secondo lo Stahl-Eisen-Blatt 1570/71; valore massimo tipo figura 1: dalla superficie sino a due terzi del raggio; valore massimo tipo figura 2: al di sotto dei due terzi del raggio sino al cuore; i valori indicati sono validi per qualsiasi tipo di inclusione.

b) stato superficiale: lunghezza dei difetti (misurata in sezione) massimo 1,0 % del diametro; decarburazione: non oltre 1,0 % del diametro; diametro: da 5,50 mm a 9,0 mm.

c) stato superficiale: lunghezza dei difetti (misurata in sezione) massimo 1,0 % del diametro; decarburazione: non oltre 1,0 % del diametro; diametro: da 5,50 mm a 10,0 mm.

d) stato superficiale: lunghezza dei difetti (misurata in sezione) massimo 1,0 % del diametro; decarburazione: non oltre 0,7 % del diametro; diametro: da 5,50 mm a 10,0 mm.

Articolo 3

I contingenti tariffari di cui agli articoli 1 e 2 sono gestiti dalla Commissione, la quale può prendere le necessarie misure amministrative per garantire una gestione efficiente.

Articolo 4

Qualora un importatore presenti una dichiarazione ai sensi della presente decisione per l'immissione in libera pratica in uno Stato membro, con la quale chieda di avvalersi del beneficio preferenziale, e la dichiarazione sia accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato preleva dal volume contingentale appropriato, previa notifica alla Commissione, una quota corrispondente al fabbisogno.

Le richieste di prelievo, indicanti la data di accettazione delle dichiarazioni, devono essere inviate alla Commissione senza indugio.

I prelievi sono concessi dalla Commissione in ordine cronologico, in base alla data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali degli Stati membri interessati, secondo le disponibilità del saldo.

Se uno Stato membro non utilizza interamente un prelievo, deve riversare quanto prima le eventuali porzioni non utilizzate al volume contingentale corrispondente.

Se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale, l'assegnazione avviene proporzionalmente alle richieste. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi effettuati.

Articolo 5

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione un accesso equo e continuo ai contingenti secondo le disponibilità del saldo del volume contingentale corrispondente.

Articolo 6

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire il rispetto della presente decisione.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Essa è applicabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1996.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(1) GU n. 8 del 22. 1. 1964, pag. 99/64.

(2) GU n. L 15 del 20. 1. 1988, pag. 13.