Decisione n. 55/96/CECA della Commissione, del 15 gennaio 1996, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di ghisa ematite originaria della Repubblica ceca e che accetta un impegno offerto da un esportatore dello stesso prodotto
Gazzetta ufficiale n. L 012 del 17/01/1996 pag. 0005 - 0012
DECISIONE N. 55/96/CECA DELLA COMMISSIONE del 15 gennaio 1996 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di ghisa ematite originaria della Repubblica ceca e che accetta un impegno offerto da un esportatore dello stesso prodotto LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, vista la decisione n. 2424/88/CECA della Commissione, del 29 luglio 1988, relativa alla difesa contro le importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni (1), in particolare gli articoli 10 e 12, sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: A. PROCEDIMENTO (1) Con la decisione n. 1751/94/CECA (2) la Commissione ha istituito misure antidumping definitive sulle importazioni nella Comunità di ghisa ematite originaria del Brasile, della Polonia, della Russia e dell'Ucraina, in forma di dazio variabile pari alla differenza tra il prezzo minimo (cif dazio non corrisposto) di 149 ECU per tonnellata e il valore in dogana dichiarato del prodotto in questione in tutti i casi in cui il valore in dogana dichiarato è inferiore al prezzo minimo. (2) Dopo l'imposizione del dazio definitivo, la Eurofontes, che rappresenta quasi tutta l'industria comunitaria, ha presentato una denuncia secondo la quale anche le importazioni di ghisa ematite originarie della Repubblica ceca erano oggetto di dumping e provocavano pregiudizio all'industria comunitaria. (3) Il denunziante ha affermato che, essendo gli esportatori del Brasile, della Polonia, della Russia e dell'Ucraina vincolati dalla decisione suddetta, gli operatori che desideravano acquistare il prodotto in questione a prezzi bassi e non soggetti alle misure antidumping si sono rivolti al produttore ceco, che era escluso dall'applicazione di tali misure. (4) Il denunziante ha inoltre affermato che i produttori del Brasile, della Polonia, della Russia e dell'Ucraina avrebbero una causa legittima per una denuncia di discriminazione, se le loro esportazioni nella Comunità continuassero ad essere soggette alle misure antidumping e quelle dalla Repubblica ceca ne fossero escluse. (5) La Commissione, avendo deciso che esistono sufficienti elementi di prova per giustificare l'apertura di un procedimento antidumping, il 21 maggio 1994 (3) ha pubblicato l'avviso di apertura di un procedimento relativo alle importazioni di ghisa ematite originaria della Repubblica ceca. (6) La Commissione ha ufficialmente informato l'esportatore e l'importatore notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i denunzianti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione. (7) L'esportatore, l'importatore e i denunzianti hanno comunicato osservazioni scritte. (8) Le parti che ne hanno fatto richiesta sono state informate dei fatti e delle considerazioni in base ai quali si intendeva istituire misure antidumping definitive. È stato inoltre fissato un termine congruo entro il quale potevano presentare le loro osservazioni sulle informazioni così comunicate. (9) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni considerate necessarie ai fini della determinazione del dumping e del pregiudizio e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società: a) Produttori comunitari: - DK Recycling und Roheisen GmbH, Germania, - Halbergerhütte GmbH, Germania, - Preussag Stahl AG, Germania, - EKO Stahl AG, Germania (4), - Alti Forni e Ferriere di Servola SpA, Italia. b) Produttore/esportatore della Repubblica ceca - Vitkovice a.s., Ostrava. (10) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso tra il 1° aprile 1993 e il 31 marzo 1994 (in prosieguo: il periodo d'inchiesta). B. PRODOTTO IN ESAME (11) Il prodotto oggetto della denuncia è la ghisa greggia non legata, contenente, in peso, 0,5 % o meno di fosforo di cui al codice NC 7201 10 19 (contenente in peso 0,4 % o più di manganese e con tenore di silicio superiore all'1 %), denominata ghisa ematite. La ghisa ematite è utilizzata per la produzione di ghisa contenente grafite in lamelle (ghisa grigia), in particolare per pezzi fusi per macchine e macchine utensili di alta qualità, nonché per pezzi sottoposti a sollecitazioni termiche e chimiche. C. DUMPING (12) Dopo l'entrata in vigore dell'accordo intermedio sul commercio e sulle questioni connesse, in data 1° marzo 1992, la Repubblica ceca, ai fini dei procedimenti antidumping, è considerata un paese ad economica di mercato. Il calcolo del margine di dumping per la Repubblica ceca è stato quindi effettuato in base ai dati comunicati dal produttore ceco in risposta al questionario e nel corso della visita di verifica riguardo ai costi e ai prezzi nella Repubblica ceca. 1. Valore normale (13) Le vendite sul mercato interno della Repubblica ceca erano state fatte in perdita e pertanto non potevano essere considerate come eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali. Il valore normale è stato quindi determinato, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) e dell'articolo 2, paragrafo 4 della decisione n. 2424/88/CECA, in funzione del valore costruito, calcolato aggiungendo ai costi di produzione un margine di profitto considerato equo. In linea di massima i costi sono stati calcolati in funzione dei dati contabili disponibili. Tuttavia, in considerazione delle modifiche dell'assetto economico del paese e della struttura dell'industria ceca, i dati contabili disponibili a livello aziendale non sempre riproducevano correttamente i costi che sono normalmente sostenuti dalle società nel corso di normali operazioni commerciali, in particolare per quanto riguarda i costi di finanziamento e dell'ammortamento. Pertanto, per ottenere un valore costruito che tenga adeguatamente conto di tutti i costi, sarebbe stato necessario applicare adeguamenti ai dati contabili riguardo agli elementi che non erano inseriti correttamente nel calcolo del costo del prodotto in questione. Tuttavia, in considerazione del fatto che il margine di dumping accertato utilizzando i dati disponibili era superiore al livello del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, la Commissione, nella fattispecie e senza pregiudizio di futuri procedimenti antidumping, ha deciso di non applicare tali adeguamenti, con i quali sarebbe stato ottenuto un valore normale superiore e quindi un margine di dumping più elevato per la società interessata. 2. Prezzo all'esportazione (14) I prezzi all'importazione sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per i prodotti esportati nella Comunità, al netto delle imposte, nonché degli sconti e degli abbuoni effettivamente concessi e direttamente collegati alle vendite in esame. 3. Confronto (15) Il valore normale è stato confrontato con i prezzi all'esportazione in base alle singole transazioni, a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. I prezzi all'esportazione sono stati adeguati per tener conto del nolo e di altre spese di vendita incluse nel prezzo all'esportazione. 4. Margine di dumping (16) Il margine di dumping accertato per la società Vitkovice a.s è pari al 34,3 % del prezzo all'esportazione franco frontiera comunitaria. D. INDUSTRIA COMUNITARIA (17) Per esaminare se i denunzianti realizzassero una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria del prodotto simile, la Commissione, come è avvenuto nel precedente procedimento sulle importazioni dello stesso prodotto, ha chiesto informazioni a tutti i produttori comunitari. (18) Alla luce delle informazioni ricevute, la Commissione ha stabilito che la quota della produzione comunitaria in questione realizzata dai produttori denunzianti nel periodo dell'inchiesta corrispondeva a quasi il 100 % della produzione comunitaria complessiva. E. PREGIUDIZIO (19) È opportuno ricordare che la Commissione, nella decisione n. 1751/94/CECA ha già stabilito che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio a causa delle importazioni oggetto di dumping originarie del Brasile, della Polonia, della Russia e dell'Ucraina. Nel presente procedimento si intendeva esaminare se anche le importazioni oggetto di dumping originarie della Repubblica ceca avessero causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria. (20) Dall'inchiesta è emerso che gli importatori comunitari erano a conoscenza del procedimento antidumping relativo alle importazioni di ghisa ematite originaria del Brasile, della Polonia, della Russia e dell'Ucraina a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura nel dicembre 1992 e che da allora cercavano fonti alternative di approvvigionamento in paesi non coinvolti nel procedimento. A questo proposito la Commissione ha esaminato le principali tendenze del mercato comunitario della ghisa ematite tra il 1990 e la fine del periodo dell'inchiesta (marzo 1994). 1. Consumo nella Comunità, volume e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping (21) Per quanto riguarda l'andamento del consumo apparente, ovvero delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario più le importazioni da tutti i paesi terzi, è risultato che il consumo è sceso da 1 035 334 tonnellate nel 1990 a 821 165 tonnellate nel 1991, è rimasto stabile nel 1992 (823 076 tonnellate) ed è nuovamente diminuito sino a 685 886 tonnellate nel 1993, con una flessione del 34 % su tutto il periodo, mentre nel periodo dell'inchiesta è lievemente aumentato (764 335 tonnellate). Il calo del consumo è dovuto alla recessione che ha colpito l'industria automobilistica, il principale utilizzatore di ghisa e alla parziale sostituzione della ghisa ematite con rottame di alta qualità. (22) Il volume delle importazioni dalla Repubblica ceca è passato da 0 tonnellate nel 1990 e nel 1991 a 4 316 tonnellate nel 1992, a 15 871 tonnellate nel 1993 e a 26 086 tonnellate nel periodo dell'inchiesta, con un aumento del 504 % tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta. I dati Eurostat su cui si basa questa risultanza non distinguono sino all'inizio del 1993 le importazioni dalla Repubblica ceca da quelle originarie della Repubblica slovacca, ma dagli elementi di prova disponibili risulta che non esiste alcuna produzione di ghisa ematite nella Repubblica slovacca. (23) La quota di mercato delle importazioni dalla Repubblica ceca è passata dallo 0 % nel 1990 e nel 1991 allo 0,5 % nel 1992, al 2,3 % nel 1993 e al 3,4 % nel periodo dell'inchiesta. Nei primi tre mesi del 1994 sono state importate dalla Repubblica ceca circa 16 191 tonnellate del prodotto in questione, corrispondenti ad una quota di mercato del 6,4 % in tale periodo. 2. Prezzi delle importazioni oggetto di dumping (24) Dall'esame dei prezzi cif frontiera comunitaria delle importazioni sottoposte all'inchiesta, secondo i dati Eurostat, si rileva che i prezzi dei prodotti originari della Repubblica ceca, nonostante siano aumentati da 115,38 ECU/t nel 1992 e da 115,12 ECU/t nel 1993 a 130,03 ECU/t nel periodo dell'inchiesta, erano inferiori ai prezzi delle importazioni dal Brasile e dalla Polonia ed erano pari ai prezzi applicati dagli esportatori russi. 3. Situazione dell'industria comunitaria a) Produzione comunitaria (25) La produzione comunitaria di ghisa ematite è diminuita da 601 033 tonnellate nel 1990 a 506 960 tonnellate nel 1991, 410 431 tonnellate nel 1992, 292 940 tonnellate nel 1993 e a 274 674 tonnellate nel periodo dell'inchiesta. Il considerevole calo della produzione è dovuto in parte al fatto che diversi produttori comunitari hanno cessato l'attività di produzione di ghisa ematite tra la fine del 1991 e l'inizio del 1994. (26) La produzione dei produttori comunitari che erano ancora operanti alla fine del periodo dell'inchiesta (marzo 1994) è scesa da 440 894 tonnellate nel 1990 a 262 862 tonnellate nel periodo dell'inchiesta, con un calo del 40,4 %. b) Utilizzazione degli impianti (27) Il coefficiente di utilizzazione degli impianti dei produttori comunitari è sceso dal 39,65 % nel 1990 al 29,79 % nel periodo dell'inchiesta. c) Andamento delle scorte (28) Il volume delle scorte di ghisa ematite a fine d'anno nel periodo in esame ha avuto alcune fluttuazioni, essendo sceso da 170 246 tonnellate nel 1990 a 159 088 tonnellate nel 1991 e successivamente aumentato a 184 729 tonnellate nel 1992; nel 1993 le scorte sono bruscamente diminuite sino a 54 264 tonnellate e sono ancora scese a 43 540 tonnellate alla fine del periodo dell'inchiesta. Il calo delle scorte nell'intero periodo deve essere valutato alla luce del calo della produzione e dell'utilizzazione degli impianti dei produttori comunitari a causa delle difficoltà incontrate sul mercato della ghisa ematite. d) Vendite dell'industria comunitaria (29) Le vendite dell'industria comunitaria sul mercato della Comunità sono scese da 521 960 tonnellate nel 1990 a 457 194 tonnellate nel 1991, a 365 584 tonnellate nel 1992, a 359 475 tonnellate nel 1993 e a 300 049 tonnellate nel periodo dell'inchiesta, con un calo del 42,5 % sull'intero periodo. e) Quote di mercato dell'industria comunitaria (30) Le quote di mercato dell'industria comunitaria sono bruscamente diminuite, passando dal 50,4 % nel 1990 al 39,26 % nel periodo dell'inchiesta e sono scese al 27 % nel primo trimestre del 1994. f) Prezzi dell'industria comunitaria (31) In media ponderata i prezzi franco fabbrica, dei produttori comunitari sono costantemente diminuiti, passando da 186,64 ECU/t nel 1990 a 155,08 ECU/t nel periodo dell'inchiesta, nonostante il contemporaneo aumento dei costi di produzione. g) Redditività e perdite (32) Le perdite dell'industria comunitaria, espresse in percentuale del giro d'affari, sono aumentate dal 7 % nel 1990 al 65,6 % nel periodo dell'inchiesta. Queste cifre, in particolare quelle relative al periodo dell'inchiesta, mettono in evidenza l'insufficiente livello di produzione e di utilizzazione degli impianti (vedi punti da 25 a 27); non era inoltre ancora possibile valutare l'effetto delle misure imposte sulle importazioni dei prodotti in questione originari del Brasile, della Polonia, della Russia e dell'Ucraina, che erano in vigore soltanto negli ultimi tre mesi del periodo dell'inchiesta relativo al presente procedimento. h) Confronto tra i prezzi (33) Le importazioni oggetto di dumping sono state vendute a grossisti nella Comunità che al momento dell'imposizione delle misure sulle importazioni del prodotto in questione originario del Brasile, della Polonia, della Russia e dell'Ucraina avevano costituito scorte sostanziali. (34) Gli importatori che hanno risposto ai questionari inviati dalla Commissione avevano realizzato il 15,5 % delle importazioni complessive nel periodo dell'inchiesta. Le risposte non erano tuttavia sufficientemente attendibili per effettuare un confronto a livello degli utilizzatori. (35) Per stabilire se esisteva un margine significativo di sottoquotazione dei prezzi da parte delle importazioni oggetto di dumping allo stesso stadio commerciale, la Commissione ha aggiunto al prezzo cif frontiera comunitaria (ottenuto da Eurostat) delle importazioni oggetto di dumping i costi di movimentazione, finanziamento e magazzinaggio, nonché le spese generali e amministrative e un congruo margine di profitto per un importatore che mantiene scorte, al fine di ottenere lo stesso stadio commerciale relativo alle vendite dei produttori comunitari. (36) Dal confronto tra i prezzi delle importazioni oggetto di dumping dopo gli adeguamenti suddetti e quelli applicati dai produttori comunitari nel periodo dell'inchiesta è emerso un margine di sottoquotazione, in media ponderata, pari a 26,6 ECU/t oppure al 14,3 %. Il livello così stabilito può essere considerato minimo, poiché dal confronto a livello degli utilizzatori finali, in funzione dei prezzi di vendita dell'importatore che ha collaborato, risultava un margine di sottoquotazione nettamente superiore. 4. Conclusioni in materia di pregiudizio (37) Alla luce di tali elementi la Commissione ha concluso che l'industria comunitaria aveva subito un pregiudizio grave. Nei suoi elementi essenziali, la situazione rimane invariata rispetto a quella definita nei punti da 40 a 47 della decisione 67/94/CECA della Commissione che istituisce il dazio antidumping provvisorio nel precedente procedimento (5), che era caratterizzata da una marcata diminuzione della quota di mercato, particolarmente nel periodo dell'inchiesta e dal costante rinvio degli aumenti dei prezzi necessari per compensare l'aumento del costo di produzione; questa situazione ha provocato l'ulteriore deterioramento dei risultati finanziari e la chiusura degli impianti di produzione. 5. Causa del pregiudizio a) Effetti delle importazioni oggetto di dumping (38) Per valutare l'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sul mercato comunitario e la misura in cui tali importazioni hanno contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che era già stata svolta un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di ghisa ematite originaria del Brasile, della Polonia, della Russia e dell'Ucraina, in seguito alla quale sono stati istituiti dazi antidumping provvisori nel gennaio 1994 e dazi definitivi nel luglio 1994. (39) Come risulta dal punto 20, gli importatori comunitari erano a conoscenza del procedimento antidumping relativo alle importazioni del prodotto in questione originario dei paesi suddetti e cercavano fonti alternative di approvvigionamento. La Repubblica ceca, disponendo di impianti per la produzione di ghisa ematite ed essendo vicina alla Comunità, offriva agli importatori un'evidente fonte alternativa di approvvigionamento del prodotto in questione. La quota di mercato delle importazioni da questo paese è quindi passata dallo 0 % nel 1991 al 2,3 % nel 1993. (40) A decorrere dal gennaio 1994, quando sono stati istituiti dazi antidumping provvisori sulle importazioni di ghisa ematite originaria del Brasile, della Polonia, della Russia e dell'Ucraina, le importazioni dalla Repubblica ceca sono bruscamente aumentate e nei primi tre mesi del 1994 hanno raggiunto 16 191 t, rispetto a 15 871 t per tutto il 1993. (41) In seguito al brusco aumento delle importazioni dalla Repubblica ceca nella Comunità, la corrispondente quota di mercato è passata dal 2,3 % nel 1993 al 3,4 % nel periodo dell'inchiesta e al 6,4 % nel primo trimestre del 1994, mentre la quota di mercato dei produttori comunitari negli stessi periodi è scesa dal 52,4 % al 39,3 % e al 27,1 %. La perdita della quota di mercato da parte dei produttori comunitari ha coinciso con l'aumento della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dai paesi soggetti al precedente procedimento e dalla Repubblica ceca. Dall'inchiesta è emerso che la quota di mercato delle importazioni dalla Repubblica ceca è aumentata a scapito delle vendite dell'industria comunitaria. (42) La considerevole penetrazione delle importazioni oggetto di dumping sul mercato è stata agevolata dal fatto che i prezzi dei prodotti importati dalla Repubblica ceca erano nettamente inferiori a quelli applicati dai produttori comunitari. La costante sottoquotazione dei prezzi da parte dei prodotti importati ha contribuito all'evidente riduzione dei prezzi dell'industria comunitaria, che, nonostante l'incremento dei costi, ha cercato di salvaguardare l'utilizzazione degli impianti e la quota di mercato. La tendenza dei prezzi sopra delineata ha provocato perdite finanziarie insostenibili e alcuni produttori comunitari, già indeboliti da altre condizioni sfavorevoli, quali il calo della domanda e le precedenti pratiche di dumping, non hanno più potuto sostenere gli effetti delle importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica ceca e hanno cessato la produzione di ghisa ematite nel periodo in esame. (43) Mentre il volume e la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica ceca sono costantemente aumentati, gli indicatori relativi alle vendite, alla quota di mercato e alla redditività dell'industria comunitaria hanno avuto un andamento negativo e la penetrazione delle importazioni dalla Repubblica ceca si è intensificata dopo l'imposizione dei dazi antidumping relativi alle importazioni dal Brasile, dalla Polonia, dalla Russia e dall'Ucraina (vedi punti da 29 a 32). In tali circostanze si considera che le importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica ceca abbiano contribuito al grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria. b) Effetti di altri fattori (44) La Commissione ha esaminato se il pregiudizio subito dall'industria comunitaria fosse stato provocato da altri fattori oltre alle importazioni oggetto di dumping, in considerazione del fatto che era già stato accertato un grave pregiudizio riguardo alle importazioni dal Brasile, dalla Polonia, dalla Russia e dall'Ucraina e che le misure istituite all'inizio del 1994 non potevano aver esercitato alcun effetto, essendo in vigore soltanto negli ultimi tre mesi del periodo dell'inchiesta nel presente procedimento; tali misure non avrebbero infatti potuto evitare le conseguenze dello stoccaggio da parte degli importatori oppure i loro tentativi di trovare fonti alternative di approvvigionamento. (45) Nel 1990 le importazioni dalla Turchia hanno avuto un'incidenza sulla situazione dell'industria comunitaria, ma successivamente sono praticamente scomparse dal mercato. (46) Nel periodo in esame non sono state realizzate nella Comunità altre importazioni non oggetto di dumping. (47) Il livello di attività dell'industria della ghisa ematite è determinato in misura significativa da quello dell'industria automobilistica. La diminuzione del consumo di ghisa ematite è dovuto in parte al calo della produzione automobilistica tra il 1990 e il 1993. La flessione della domanda e la parziale sostituzione con materie prime alternative hanno contribuito alla diminuzione del consumo della ghisa ematite, ma l'incidenza di queste tendenze, che hanno indotto i produttori comunitari a ristrutturare gli impianti e a ridurre la capacità, è stata ampiamente superata dalle ulteriori conseguenze esercitate sulla produzione comunitaria dalle importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica ceca (vedi punto 42). c) Conclusioni relative alla causa del pregiudizio (48) La Commissione ha concluso che, nonostante l'accertamento del pregiudizio provocato dalle importazioni oggetto di dumping dal Brasile, dalla Polonia, dalla Russia e dall'Ucraina e tenendo conto del calo della domanda dei prodotti in questione, le importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica ceca, essenzialmente a causa dei bassi prezzi, dell'aumento della quota di mercato a detrimento dell'industria comunitaria e del fatto che la loro presenza sul mercato ha impedito ai produttori comunitari di trarre vantaggio dalle misure già istituite, considerate isolatamente, hanno causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria. F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ (49) Per valutare l'interesse della Comunità, la Commissione fa riferimento alle risultanze pertinenti esposte nella decisione n. 1751/94/CECA, che rimangono interamente valide. Nel presente procedimento occorre tener conto di due elementi essenziali. In primo luogo, come risulta nel precedente procedimento, le misure antidumping hanno l'obiettivo di eliminare le distorsioni della concorrenza provocate da pratiche commerciali sleali e di ripristinare condizioni effettive di concorrenza sul mercato della Comunità e quindi corrispondono essenzialmente all'interesse della Comunità. In secondo luogo, la mancata adozione di misure nel presente procedimento aggraverebbe la già precaria situazione dell'industria comunitaria, la cui sopravvivenza sarebbe minacciata. Se l'industria comunitaria dovesse cessare la produzione in seguito alle pratiche di dumping causa del pregiudizio la Comunità sarebbe interamente dipendente dalle importazioni da paesi terzi. A questo proposito, nell'inchiesta conclusa con l'istituzione di misure nel caso precedente, era stato stabilito che nell'interesse della Comunità occorreva salvaguardare la sopravvivenza dell'industria comunitaria della ghisa ematite, in quanto un'ulteriore riduzione del numero di fornitori avrebbe provocato un aumento dei prezzi dei prodotti in questione. (50) Le pratiche commerciali dei paesi esportatori soggetti al presente procedimento provocano distorsioni nel funzionamento del mercato della ghisa ematite nella Comunità. In mancanza di misure volte a correggere questa distorsione la capacità di produzione dell'industria comunitaria subirebbe un'ulteriore erosione, che non sarebbe dovuta ad una situazione di concorrenza leale. (51) La Comunità ha inoltre interesse a evitare di esporsi all'accusa di trattamento discriminatorio a favore del produttore ceco rispetto ai produttori del Brasile, della Polonia, della Russia e dall'Ucraina. (52) Per quanto riguarda i prezzi, la Commissione è consapevole del fatto che le misure antidumping possono incidere sui prezzi del prodotto in questione agli utilizzatori finali. Tuttavia, l'effetto sul costo dei prodotti nei quali è incorporata la ghisa ematite sarebbe minimo. A questo proposito occorre rilevare che la decisione 1751/94/CECA prevede esplicitamente la possibilità di riesaminare al momento opportuno, secondo l'evoluzione del mercato e le sue conseguenze sugli utilizzatori finali, le eventuali misure antidumping sulle importazioni di ghisa ematite nella Comunità, comprese le misure eventualmente istituite nell'ambito del presente procedimento. (53) In tali circostanze la Commissione considera che nell'interesse della Comunità debbano essere istituite misure di difesa contro le importazioni di ghisa ematite dalla Repubblica ceca. G. DAZIO ANTIDUMPING (54) Poiché è stato stabilito che le importazioni oggetto di dumping hanno causato grave pregiudizio all'industria comunitaria e che è necessario intervenire nell'interesse della Comunità, le misure previste dovrebbero essere sufficienti per eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping. (55) Poiché il pregiudizio subito dall'industria comunitaria si manifesta in forma di sottoquotazione dei prezzi, perdita di quote di mercato e calo della redditività, per eliminare tale pregiudizio sono necessarie misure in seguito alle quali l'industria possa ottenere i risultati commerciali e finanziari che non ha realizzato a causa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping. A tal fine i prezzi delle importazioni dei prodotti in questione originari della Repubblica ceca devono aumentare in misura adeguata. (56) Nella precedente inchiesta, che è stata conclusa con l'imposizione di dazi antidumping sulle importazioni di ghisa ematite originaria del Brasile, della Polonia, della Russia e dell'Ucraina, la Commissione ha stabilito i livelli dei prezzi ai quali le importazioni in questione non avrebbero più causato un pregiudizio grave all'industria comunitaria. I relativi calcoli sono stati effettuati in funzione dei dati sui normali costi di produzione comunicati dall'industria comunitaria. Al costo di produzione è stato aggiunto un margine di profitto del 5 % sul giro d'affari, considerato adeguato alle luce delle condizioni di mercato prevalenti. (57) In linea di massima nella presente inchiesta dovrebbe essere impiegato lo stesso metodo, aggiornando il costo di produzione rispetto al periodo dell'inchiesta. Occorre tuttavia tener presente che gli indicatori relativi alla produzione e all'utilizzazione degli impianti nella Comunità nel periodo dell'inchiesta del presente procedimento erano relativamente bassi (vedi punti 25 e 27) e che una percentuale considerevole delle vendite dei produttori comunitari in questo periodo riguardava prodotti provenienti dalle scorte e non dagli impianti di produzione (vedi punti 28 e 29). Il costo di produzione dell'industria comunitaria nel periodo dell'inchiesta è stato quindi considerato eccessivamente elevato e pertanto non rappresentativo di normali condizioni economiche. Il calcolo del livello dei prezzi al quale le importazioni di ghisa ematite originaria della Repubblica ceca non provocano più pregiudizio all'industria comunitaria è stato pertanto realizzato in base al costo di produzione dell'industria comunitaria stabilito nel presente procedimento con il metodo esposto nel punto 56. Il livello del prezzo così ottenuto, con lo stesso margine di profitto del 5 %, è lievemente superiore a quello derivante dall'adeguamento del prezzo all'esportazione con il margine di sottoquotazione accertato (vedi punto 36), a causa della depressione dei prezzi e delle conseguenti perdite dell'industria comunitaria nel periodo dell'inchiesta. Questo livello dei prezzi è stato considerato sufficiente per eliminare il pregiudizio subito. (58) Nella fattispecie la Commissione considera che, affinché il dazio possa eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping, il prezzo di tali importazioni deve aumentare sino ad un livello al quale i produttori comunitari recuperino costi di produzione normali e ottengano un margine di profitto adeguato. (59) La Commissione ritiene pertanto che l'importo del dazio debba corrispondere alla differenza tra il prezzo minimo di 149 ECU per tonnellata (cif dazio non corrisposto) e il valore dichiarato in dogana ogniqualvolta il valore dichiarato in dogana è inferiore al prezzo minimo. Un dazio basato su questo livello di prezzo è sufficiente per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. (60) In conformità dell'articolo 13, paragrafo 3 della decisione n. 2424/88/CECA, un dazio variabile determinato in funzione del prezzo minimo suddetto non supera il livello sufficiente per eliminare il pregiudizio ed è inferiore al margine di dumping stabilito. (61) Analogamente a quanto stabilito nel procedimento precedente, vista la costante evoluzione del mercato del prodotto in questione e tenendo conto dell'interesse comunitario di salvaguardare la competitività degli utenti finali, appare necessario sorvegliare attentamente gli ulteriori sviluppi e gli eventuali effetti negativi su tali utenti, nonché prevedere un riesame in qualunque momento ritenuto opportuno, conformemente all'articolo 14 della decisione n. 2424/88/CECA. (62) Per facilitare l'apertura di un riesame delle misure istituite, non appena le circostanze lo giustifichino, nel presente caso la Commissione istituisce direttamente misure definitive. H. IMPEGNO a) Procedimento (63) Prima di elaborare conclusioni definitive in materia di dumping e di pregiudizio nel caso in esame, la Commissione ha informato le parti interessate in merito alle sue risultanze. In mancanza di osservazioni da parte dell'esportatore interessato, la Commissione ha concluso che le importazioni del prodotto in questione originario della Repubblica ceca erano oggetto di dumping e hanno causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria e che nell'interesse della Comunità era necessario istituire misure di difesa. L'esportatore interessato ha offerto un impegno in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b) della decisione n. 2424/88/CECA. (64) In seguito all'impegno sarebbe eliminato il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping. A questo proposito la Commissione ricorda che i principali elementi del pregiudizio provocato dalle importazioni oggetto di dumping erano il brusco aumento del volume e il livello della sottoquotazione dei prezzi. La Commissione ritiene inoltre che sul piano amministrativo sia possibile verificare la corretta applicazione dell'impegno. In tali circostanze la Commissione ritiene che l'impegno offerto dal produttore/esportatore ceco sia accettabile e che l'inchiesta relativa alla società in questione possa essere chiusa. b) Imposizione di un dazio antidumping in caso di violazione dell'impegno (65) La Commissione osserva che in caso di violazione dell'impegno può essere immediatamente imposto un dazio antidumping, in base ai fatti accertati nella presente inchiesta e senza svolgere una nuova inchiesta in materia di dumping e del conseguente pregiudizio. (66) Nonostante l'accettazione dell'impegno, occorre imporre un dazio antidumping residuo sulle importazioni del prodotto in questione originario della Repubblica ceca per evitare l'elusione delle misure antidumping, DECIDE: Articolo 1 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di ghisa ematite di cui al codice NC 7201 10 19, originaria della Repubblica ceca, fatta eccezione per le vendite relative all'importazione del prodotto in questione fatturate ad un importatore indipendente, direttamente dalla Repubblica ceca, dalla seguente società: Vitkovice a.s., Vitokovice - Divize Hute, Ostrava (codice addizionale Taric: 8875). 2. L'importo del dazio è pari alla differenza tra il prezzo di 149 ECU/t e il valore in dogana riconosciuto (franco frontiera comunitaria), ogniqualvolta tale valore sia inferiore al prezzo suindicato. 3. Ai fini del calcolo del dazio da pagare, il prezzo minimo è convertito nella relativa valuta nazionale, al tasso di cambio determinato con lo stesso metodo utilizzato per il calcolo del valore in dogana. Articolo 2 È accettato l'impegno offerto dalla società Vitkovice a.s. in riferimento al procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di ghisa ematite originaria della Repubblica ceca. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 1996. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente (1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 18. (2) GU n. L 182 del 16. 7. 1994, pag. 37. (3) GU n. C 139 del 21. 5. 1994, pag. 7. (4) La società ha cessato la produzione all'inizio del 1994. (5) GU n. L 12 del 15. 1. 1994, pag. 5.