31996R2501

Regolamento (CE) n. 2501/96 della Commissione del 23 dicembre 1996 recante modalità d'applicazione, per il 1997, di un contingente tariffario di vitelli di peso pari o inferiore a 80 kg, originari di alcuni paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 338 del 28/12/1996 pag. 0065 - 0070


REGOLAMENTO (CE) N. 2501/96 DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 1996 recante modalità d'applicazione, per il 1997, di un contingente tariffario di vitelli di peso pari o inferiore a 80 kg, originari di alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2490/96 (2), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania sul libero scambio e sull'istituzione di misure di accompagnamento, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (3), in particolare l'articolo 5,

considerando che i regolamenti (CE) n. 3066/95 e (CE) n. 1926/96 hanno previsto, per il 1997, l'apertura di un contingente tariffario di 178 000 animali vivi della specie bovina, di peso non superiore a 80 kg, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Romania, della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania, e per i quali è concessa una riduzione dei dazi doganali dell'80 %; che è opportuno stabilire le misure di gestione per le importazioni di questi animali;

considerando che, in base all'esperienza finora acquisita, la limitazione delle importazioni rischia di provocare la presentazione di domande di importazione a fini speculativi; che, per garantire il corretto funzionamento delle misure previste, occorre quindi riservare la parte preponderante dei quantitativi disponibili agli importatori «tradizionali» di bovini; che, per evitare un eccessivo irrigidimento nelle relazioni commerciali nel settore, è tuttavia opportuno mettere una seconda quota del contingente a disposizione degli operatori che possono dimostrare la serietà della loro attività e che commercializzano quantitativi di una certa entità; che, a tal fine ed anche per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che un minimo di 100 capi sia stato esportato o importato dagli operatori interessati nel corso del 1996; che una partita di 100 animali rappresenta in linea di massima un carico normale e che l'esperienza ha dimostrato che la vendita o l'acquisto di una sola partita costituisce il minimo per poter considerare che una transazione è reale e accettabile; che per controllare l'osservanza dei suddetti criteri, è necessario che le domande di uno stesso operatore siano presentate nello stesso Stato membro;

considerando che, per evitare operazioni speculative, occorre vietare l'accesso al contingente agli operatori che al 1° gennaio 1997 non svolgevano più alcuna attività nel settore delle carni bovine;

considerando che per garantire la regolarità delle importazioni dei quantitativi fissati per il 1997, è opportuno ripartire il rilascio dei titoli su diversi periodi del 1997;

considerando che è opportuno che il regime venga gestito mediante titoli d'importazione; che a tal fine è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2350/96 (5) e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2051/96 (7); che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Indipendentemente dalle importazioni effettuate nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione di 169 000 bovini giovani maschi destinati all'ingrasso e di 153 000 animali vivi della specie bovina di peso compreso tra 160 e 300 kg, le importazioni nella Comunità di animali vivi della specie bovina di cui ai codici NC 0102 90 05, 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41 e 0102 90 49 indicati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 805/68 del Consiglio (8), originari dei paesi elencati nell'allegato I, sono soggette alle misure di gestione fissate nel presente regolamento.

Articolo 2

1. Per il 1997 possono essere rilasciati titoli d'importazione a norma del presente regolamento soltanto per 178 000 animali di cui al codice NC 0102 90 05, originari dei paesi elencati nell'allegato I.

2. Per questi animali il dazio doganale ad valorem e gli importi specifici dei dazi fissati dalla tariffa doganale comune (TDC) sono ridotti dell'80 %.

3. Il quantitativo di cui al paragrafo 1 è suddiviso in due quote:

a) la prima quota, pari al 70 %, ossia a 124 600 capi, è ripartita tra:

- gli importatori della Comunità nella composizione al 31 dicembre 1994 che possono dimostrare di aver importato animali di cui al codice NC 0102 90 05 negli anni 1994, 1995 o 1996 nel quadro dei regolamenti di cui all'allegato II,

e

- gli importatori dei nuovi Stati membri che possono dimostrare di aver importato nello Stato membro di stabilimento:

- nel corso del 1994 animali di cui al codice NC succitato, provenienti dai paesi che, per il rispettivo paese di stabilimento, sono da considerarsi come paesi terzi al 31 dicembre 1994,

e

- nel corso del 1995 o del 1996 animali nel quadro dei regolamenti di cui all'allegato II, lettera b);

b) la seconda quota, pari al 30 % ossia a 53 400 capi, è ripartita tra gli operatori che possono dimostrare di aver importato o esportato, nel 1996, almeno 100 animali vivi della specie bovina di cui al codice NC 0102 90, diversi da quelli contemplati alla lettera a).

Gli operatori devono essere iscritti in un registro IVA nazionale.

4. La ripartizione della quota di 124 600 capi tra gli importatori aventi diritto viene effettuata proporzionalmente alle importazioni di animali, ai sensi del paragrafo 3, lettera a), effettuate negli anni 1994, 1995 e 1996 e comprovate conformemente al paragrafo 6.

5. La ripartizione della quota di 53 400 capi viene effettuata proporzionalmente ai quantitativi richiesti dagli operatori aventi diritto.

6. Le prove d'importazione e d'esportazione vengono fornite esclusivamente mediante un documento doganale d'immissione in libera pratica o un documento d'esportazione debitamente vistati dalle autorità doganali.

Gli Stati membri possono accettare una copia del documento suddetto, debitamente certificata dall'autorità emittente, se il richiedente è in grado di provare alle autorità competenti che non gli è stato possibile ottenere i documenti originali.

Articolo 3

1. Ai fini della ripartizione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), non sono presi in considerazione gli operatori che, alla data del 1° gennaio 1997, non esercitavano più alcuna attività nel settore delle carni bovine.

2. La società sorta dalla fusione di imprese aventi ciascuna diritti a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, gode degli stessi diritti delle imprese da cui è derivata.

Articolo 4

1. La domanda di diritti d'importazione può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è registrato a norma dell'articolo 2, paragrafo 3.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), la domanda di diritti d'importazione, corredata della prova di cui all'articolo 2, paragrafo 6, deve essere sottoposta dagli operatori alle autorità competenti entro il 17 gennaio 1997.

Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 gennaio 1997, l'elenco degli operatori che rispondono alle condizioni di accettazione, indicando il loro nome e l'indirizzo ed i quantitativi di animali ammissibili importati durante ciascuno degli anni di riferimento.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), le domande di diritti d'importazione, corredate, della prova di cui all'articolo 2, paragrafo 6, sono presentate dagli operatori sino al 17 gennaio 1997.

Ogni interessato può presentare una sola domanda. Qualora uno stesso interessato presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono inammissibili. La domanda può vertere al massimo sul quantitativo disponibile.

Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 gennaio 1997, l'elenco dei richiedenti e dei quantitativi richiesti.

4. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax; ove vengano presentate domande d'importazione, vanno compilati i moduli riprodotti negli allegati III e IV del presente regolamento.

Articolo 5

1. La Commissione decide entro quali limiti possono essere accolte le domande.

2. Per quanto riguarda le domande di cui all'articolo 4, paragrafo 3, se i quantitativi di cui è stata chiesta l'importazione superano le quantità disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se con la riduzione di cui al primo comma si ottiene un quantitativo inferiore a 100 capi per domanda, i quantitativi vengono assegnati mediante estrazione a sorte per partite di 100 capi a cura degli Stati membri interessati. Qualora via sia un quantitativo residuo di meno di 100 capi, tale quantitativo costituisce una sola partita.

Articolo 6

1. L'importazione dei quantitativi assegnati conformemente all'articolo 5 è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

2. Detto titolo può essere richiesto soltanto nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di diritto d'importazione.

3. I titoli sono rilasciati a richiesta degli operatori fino al 30 giugno 1997, entro un massimo del 50 % di diritti d'importazione assegnati. I titoli d'importazione per le restanti quantità saranno rilasciati a decorrere dal 1° luglio 1997.

Il numero di animali per i quali è rilasciato un titolo è espresso in unità. Un eventuale arrotondamento sarà effettuato, secondo il caso, per eccesso o per difetto.

4. La domanda di titolo e il titolo stesso recano le seguenti menzioni:

a) nella casella 8, l'indicazione dei paesi di cui all'allegato I; il titolo obbliga ad importare da uno o più paesi indicati;

b) nella casella 16, la sottovoce NC 0102 90 05;

c) nella casella 20, almeno una delle diciture seguenti:

Reglamento (CE) n° 2501/96

Forordning (EF) nr. 2501/96

Verordnung (EG) Nr. 2501/96

Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 2501/96

Regulation (EC) No 2501/96

Règlement (CE) n° 2501/96

Regolamento (CE) n. 2501/96

Verordening (EG) nr. 2501/96

Regulamento (CE) nº 2501/96

Asetus (EY) N:o 2501/96

Förordning (EG) nr 2501/96.

5. I titoli d'importazione rilasciati conformemente al presente regolamento sono validi per un periodo di 90 giorni dalla data del rilascio. Tuttavia, tutti i titoli cessano di essere validi dopo il 31 dicembre 1997.

6. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

7. L'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 non si applica.

Articolo 7

Gli animali beneficiano dei dazi di cui all'articolo 1 su presentazione di un certificato di circolazione EUR. 1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo n. 4 allegato agli accordi europei e del protocollo n. 3 allegato agli accordi sulla liberalizzazione degli scambi.

Articolo 8

Al più tardi tre settimane dopo l'importazione degli animali di cui al presente regolamento, l'importatore comunica all'autorità competente che ha rilasciato il titolo d'importazione il numero e l'origine degli animali importati. Detta autorità trasmette tali informazioni alla Commissione all'inizio di ogni mese.

Articolo 9

1. Quando presenta la domanda di titolo d'importazione, l'importatore deve costituire la cauzione di 3 ECU per capo relativa al titolo d'importazione prevista all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1445/95 e la cauzione di 1 ECU per capo relativa alla comunicazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento.

2. La cauzione relativa alla comunicazione è svincolata se quest'ultima è trasmessa all'autorità competente entro il termine fissato all'articolo 8 per gli animali oggetto di detta comunicazione. In caso contrario la cauzione viene incamerata. La decisione di svincolo di questa cauzione viene presa contemporaneamente a quella sullo svincolo della cauzione relativa al titolo.

Articolo 10

Le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95 si applicano fatte salve le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

(2) Vedi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. L 254 dell'8. 10. 1996, pag. 1.

(4) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(5) GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 4.

(6) GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

(7) GU n. L 274 del 26. 10. 1996, pag. 18.

(8) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi

- Ungheria,

- Polonia,

- Repubblica ceca,

- Slovacchia,

- Romania,

- Bulgaria,

- Lituania,

- Lettonia,

- Estonia.

ALLEGATO II

Regolamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 3

Regolamenti della Commissione:

a) (CE) n. 3409/93 (GU n. L 310 del 14. 12. 1993, pag. 22)

b) (CE) n. 3076/94 (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 8)

(CE) n. 1566/95 (GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 24)

(CE) n. 2491/95 (GU n. L 256 del 26. 10. 1995, pag. 36)

(CE) n. 3018/95 (GU n. L 314 del 28. 12. 1995, pag. 58)

(CE) n. 403/96 (GU n. L 55 del 6. 3. 1996, pag. 9)

(CE) n. 1110/96 (GU n. L 148 del 21. 6. 1996, pag. 15)

(CE) n. 1462/96 (GU n. L 187 del 26. 7. 1996, pag. 34).

ALLEGATO III

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Telefax: (32-2) 296 60 27 / 295 36 13

Applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2501/96

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI/D/2 - CARNI BOVINE

DOMANDA DI DIRITTI DI IMPORTAZIONE

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO IV

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Telefax: (32-2) 296 60 27 / 295 36 13

Applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2501/96

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI/D/2 - CARNI BOVINE

DOMANDA DI DIRITTI D'IMPORTAZIONE

>FINE DI UN GRAFICO>