Regolamento (CE) n. 2500/96 della Commissione del 23 dicembre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 584/92 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore lattiero-caseario, del regime previsto dagli accordi europei tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca
Gazzetta ufficiale n. L 338 del 28/12/1996 pag. 0061 - 0064
REGOLAMENTO (CE) N. 2500/96 DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 584/92 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore lattiero-caseario, del regime previsto dagli accordi europei tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3491/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra (1), in particolare l'articolo 1, visto il regolamento (CE) n. 3492/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (2), in particolare l'articolo 1, visto il regolamento (CE) n. 3296/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra (3), in particolare l'articolo 1, visto il regolamento (CE) n. 3297/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra (4), in particolare l'articolo 1, visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2490/96 (6), in particolare l'articolo 8, considerando che il regolamento (CE) n. 3066/95 prevede, a titolo autonomo e transitorio, alcune misure di adeguamento delle concessioni agricole previste dagli accordi europei conclusi tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca, dall'altra, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e l'entrata in vigore dei protocolli aggiuntivi agli accordi europei che saranno conclusi al termine dei negoziati attualmente in corso con i suddetti paesi; che tale regolamento è stato prorogato fino al 31 dicembre 1997 dal regolamento (CE) n. 2490/96; considerando che il regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1478/96 (8), stabilisce le modalità di applicazione del regime previsto nei suddetti accordi per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che occorre modificare tale regolamento per tener conto della proroga delle misure relative ai prodotti lattiero-caseari previsti dal regolamento (CE) n. 3066/95; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 584/92 è modificato come segue: 1) il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 2 A partire dal 1° gennaio 1997, il volume dei quantitativi di cui all'allegato I è scaglionato come segue: - 25 % per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo, - 25 % per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno, - 25 % per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre, - 25 % per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre.»; 2) l'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1. (2) GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4. (3) GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 14. (4) GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 17. (5) GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31. (6) Vedi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale. (7) GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 34. (8) GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 9. ALLEGATO «ALLEGATO I A. PRODOTTI ORIGINARI DELLA POLONIA dazio doganale ridotto dell'80 % >SPAZIO PER TABELLA> B. 1. PRODOTTI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA CECA Dazio doganale ridotto dell'80 % >SPAZIO PER TABELLA> B. 2. PRODOTTI ORIGINARI DELLA SLOVACCHIA Dazio doganale ridotto dell'80 % >SPAZIO PER TABELLA> C. PRODOTTI ORIGINARI DELL'UNGHERIA 1. Dazio doganale ridotto dell'80 % >SPAZIO PER TABELLA> 2. Dazio doganale ridotto dell'80 % >SPAZIO PER TABELLA>