31996R2498

Regolamento (CE) n. 2498/96 della Commissione del 23 dicembre 1996 recante apertura, per il 1997, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204 e che prevede deroga al regolamento (CE) n. 1439/95, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine

Gazzetta ufficiale n. L 338 del 28/12/1996 pag. 0053 - 0057


REGOLAMENTO (CE) N. 2498/96 DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 1996 recante apertura, per il 1997, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204 e che prevede deroga al regolamento (CE) n. 1439/95, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2490/96 (2), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle carni ovine e caprine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1589/96 (4), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 3491/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria dall'altra (5), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3492/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (6), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3296/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra (7), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3297/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra (8), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3382/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra (9), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3383/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (10), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania sul libero scambio e sull'istituzione di misure di accompagnamento, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (11), in particolare l'articolo 5,

considerando che, ai sensi dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (12), la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario non specificamente attribuito ad un paese; che gli accordi europei conclusi dalla Comunità con i paesi dell'Europa centrale offrono ulteriori possibilità di accesso preferenziale al mercato comunitario;

considerando inoltre che, in virtù del regolamento (CE) n. 1926/96, la Comunità ha istituito un contingente tariffario per le importazioni di carni ovine e caprine dall'Estonia, dalla Lettonia e dalla Lituania;

considerando che, per il 1997, i contingenti tariffari di cui trattasi devono venire aperti dalla Commissione e gestiti conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione (13), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2526/95 (14);

considerando che, per garantire l'adeguato funzionamento dei contingenti tariffari, occorre stabilire un equivalente del peso carcassa; che alcuni contingenti tariffari consentono di scegliere tra l'importazione di animali vivi o di carni; che serve pertanto un coefficiente di conversione;

considerando che il regolamento (CE) n. 3066/95 prevede, in particolare, una riduzione dei dazi e un aumento di determinati contingenti per l'importazione a partire dai paesi associati dell'Europa orientale; che detto regolamento prevede inoltre l'importazione di riproduttori di razza pura della specie caprina di cui al codice NC 0104 20 10 nell'ambito dei contingenti tariffari per l'Ungheria, la Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca e la Bulgaria;

considerando che le misure previste dal regolamento (CE) n. 3066/95 sono state prorogate fino al 31 dicembre 1997 dal regolamento (CE) n. 2490/96;

considerando che è opportuno inserire tale proroga nel regolamento (CE) n. 1439/95;

considerando che la proroga delle misure di cui al regolamento (CE) n. 3066/95 è valida soltanto per un anno e che relativamente a tale periodo occorre pertanto prevedere una deroga a talune norme definite nel regolamento (CE) n. 1439/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento dispone l'apertura di contingenti tariffari comunitari per i settori delle carni ovine e caprine e prevede talune deroghe al regolamento (CE) n. 1439/95 per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997.

Articolo 2

I dazi all'importazione nella Comunità di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204, originari dei paesi indicati negli allegati, e di riproduttori vivi di razza pura della specie caprina del codice 0104 20 10 provenienti dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica ceca e dalla Bulgaria, sono sospesi o ridotti durante i periodi, ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari precisati dal presente regolamento.

Articolo 3

1. I quantitativi di carni, espressi in equivalente peso carcassa, del codice NC 0204 per i quali il dazio applicabile alle importazioni originarie di specifici paesi fornitori è sospeso per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997, sono indicati nell'allegato I.

2. I quantitativi di animali vivi e di carni, espressi in equivalente peso carcassa, dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204 nonché, per quanto riguarda l'Ungheria, la Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca e la Bulgaria, del codice NC 0104 20 10, per i quali il dazio applicabile alle importazioni originarie di specifici paesi fornitori è ridotto a zero per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997, sono indicati nell'allegato II.

3. I quantitativi di animali vivi, espressi in peso vivo, dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80 ed 0104 20 90 per i quali il dazio applicabile alle importazioni originarie di specifici paesi fornitori è ridotto al 10 % ad valorem per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997, sono indicati nell'allegato III.

4. I quantitativi di animali vivi, espressi in peso vivo, dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90 per i quali il dazio applicabile alle importazioni è ridotto al 10 % ad valorem per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997, sono indicati nell'allegato IV, parte A.

5. I quantitativi di carni, espressi in equivalente peso carcassa, del codice NC 0204 per i quali il dazio applicabile alle importazioni è sospeso per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997, sono indicati nell'allegato IV, parte B.

Articolo 4

1. I contingenti tariffari di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, sono gestiti conformemente a quanto disposto al titolo II, parte A del regolamento (CE) n. 1439/95.

2. I contingenti tariffari di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, sono gestiti conformemente a quanto disposto al titolo II, parte B del regolamento (CE) n. 1439/95.

Articolo 5

1. Con l'espressione «equivalente peso carcassa» utilizzata all'articolo 2 si intende il peso della carne non disossata, presentata tal quale, nonché quello della carne disossata convertito in peso non disossato mediante applicazione di un coefficiente. A questo fine, 55 kg di carni di montone o capra (escluso il capretto) disossate corrispondono a 100 kg di carni di montone o capra (escluso il capretto) non disossate e 60 kg di carni di agnello o capretto disossate corrispondono a 100 kg di carni di agnello o capretto non disossate.

2. Se gli accordi di associazione tra la Comunità e taluni paesi fornitori prevedono la possibilità di effettuare le importazioni sotto forma di animali vivi o di carni, 100 kg di peso vivo sono considerati equivalenti a 47 kg di carne.

Articolo 6

Le deroghe al regolamento (CE) n. 1439/95 sono le seguenti.

1) Il titolo II, parte A è applicabile, mutatis mutandis, all'importazione di prodotti del codice NC 0104 20 10 per l'Ungheria, la Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca e la Bulgaria.

2) All'articolo 14, paragrafo 1, dopo il numero di codice 0104 20 90 è inserito il seguente membro di frase: «nonché, per l'Ungheria, la Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca e la Bulgaria, del codice 0104 20 10».

3) All'articolo 14, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. I titoli d'importazione rilasciati per i quantitativi di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1440/95 e ai successivi regolamenti relativi ai contingenti tariffari annuali recano, nella casella 24, almeno una delle diciture seguenti:

- Derecho limitado a 0 [aplicación del Anexo II del Reglamento (CE) n° 1440/95 y de posteriores Reglamentos por los que se establecen contingentes arancelarios anuales]

- Told nedsat til 0 (jf. bilag II til forordning (EF) nr. 1440/95 og efterfølgende forordninger om årlige toldkontingenter)

- Beschränkung des Zollsatzes auf Null (Anwendung von Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1440/95 und der späteren jährlichen Verordnungen über die Zollkontingente)

- Äáóìüò ðåñéïñéæüìåíïò óôï ìçäÝí [åöáñìïãÞ ôïõ ðáñáñôÞìáôïò ÉÉ ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 1440/95 êáé ôùí ìåôáãåíÝóôåñùí êáíïíéóìþí ó÷åôéêÜ ìå ôçí åôÞóéá äáóìïëïãéêÞ ðïóüóôùóç]

- Duty limited to zero (application of Annex II of Regulation (EC) No 1440/95 and subsequent annual tariff quota regulations)

- Droit de douane nul [application de l'annexe II du règlement (CE) n° 1440/95 et des règlements ultérieurs sur les contingents tarifaires]

- Dazio limitato a zero [applicazione dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1440/95 e dei successivi regolamenti relativi ai contingenti tariffari annuali]

- Invoerrecht beperkt tot nul (toepassing van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1440/95 en van de latere verordeningen tot vaststelling van de jaarlijkse tariefcontingenten)

- Direito limitado a zero [aplicação do anexo II do Regulamento (CE) nº 1440/95 e regulamentos subsequentes relativos aos contingentes pautais anuais]

- Tulli rajoitettu 0 prosenttiin [asetuksen (EY) N:o 1440/95 liitteen II ja sen jälkeen annettujen vuotuisia tariffikiintiöitä koskevien asetusten soveltaminen]

- Tull begränsad till noll procent (tillämpning av bilaga II i förordning (EG) nr 1440/95 i senare förordningar om årliga tullkvoter)».

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

(2) Vedi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

(4) GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 25.

(5) GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.

(6) GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.

(7) GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 14.

(8) GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 17.

(9) GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 1.

(10) GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 5.

(11) GU n. L 254 dell'8. 10. 1996, pag. 1.

(12) GU n. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 22.

(13) GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 7.

(14) GU n. L 258 del 28. 10. 1995, pag. 48.

ALLEGATO I

QUANTITATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1 (PER IL 1997)

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

QUANTITATIVI (IN TONNELLATE DI EQUIVALENTE PESO CARCASSA) DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2 (PER IL 1997)

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

QUANTITATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3 (PER IL 1997)

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

A. QUANTITATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 4 (PER IL 1997)

>

SPAZIO PER TABELLA>

B. QUANTITATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 5 (PER IL 1997)

>SPAZIO PER TABELLA>