31996R2480

Regolamento (CE) n. 2480/96 della Commissione del 18 dicembre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1226/92 relativo ai dati che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione in merito alle importazioni di taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 335 del 24/12/1996 pag. 0028 - 0029


REGOLAMENTO (CE) N. 2480/96 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1226/92 relativo ai dati che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione in merito alle importazioni di taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania sul libero scambio e sull'istituzione di misure di accompagnamento, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), in particolare l'articolo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2479/96 della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante modalità di applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania e che fissa i prezzi minimi all'importazione (2), è necessario verificare il rispetto del prezzo minimo all'importazione, che, ai fini di tale verifica, gli Stati membri devono comunicare periodicamente e rapidamente alcuni dati relativi alle importazioni originarie dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania, periodicamente e rapidamente;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1226/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1032/95 (4), indica le modalità di comunicazione dei dati in parola per alcuni paesi dell'Europa centrale ed orientale; che è opportuno estendere le suddette modalità ai Paesi Baltici;

considerando che è opportuno aggiornare le denominazioni dei paesi dell'ex Iugoslavia e tener conto delle modifiche apportate alla nomenclatura combinata e ai codici Taric;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1226/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 254 dell'8. 10. 1996, pag. 1.

(2) Vedi pagina 25 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. L 128 del 14. 5. 1992, pag. 18.

(4) GU n. L 105 del 9. 5. 1995, pag. 3.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>